C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 27/10/2022 – Delibera – gara del 23/10/2022 ATLETICO ARGENTINA – CAMPOROSSO
gara del 23/10/2022 ATLETICO ARGENTINA – CAMPOROSSO
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore JESHILI Meritan della Società ATLETICO ARGENTINA, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione; Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore JESHILI Meritan non risulta essere tesserato; Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10 del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; " Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 0-5 in favore della società CAMPOROSSO; Rilevato, altresì, dagli atti d'ufficio, che il suddetto calciatore nella corrente stagione sportiva e fino ad oggi ha preso parte alla gara MALLARE – ATLETICO ARGENTINA del 16.10.2022;
DISPONE
Di omologare il risultato della gara; Di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore JESHILI Meritan, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento; Di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 10 novembre 2022 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ATLETICO ARGENTINA, Signor RANGONI Luca; Di comminare l'ammenda di Euro 200 alla società ATLETICO ARGENTINA, a titolo di responsabilità oggettiva; Di trasmettere gli atti alla Procura Federale, relativamente alle altre gare disputate dal calciatore JESHILI Meritan nella corrente stagione sportiva e fino ad oggi e, precisamente: MALLARE – ATLETICO ARGENTINA del 16.10.2022 per gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.