C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 27/10/2022 – Delibera – gara del 23/10/2022 BUSALLA CALCIO – FOOTBALL GENOVA CALCIO
gara del 23/10/2022 BUSALLA CALCIO – FOOTBALL GENOVA CALCIO
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; Atteso che, dal medesimo referto emerge che la calciatrice TACCONI Sofia della Società BUSALLA CALCIO, nel corso della gara, è stata sanzionata con il provvedimento di ammonizione; Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che la calciatrice TACCONI Sofia risulta essere svincolata; Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; " Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 1-1;
DISPONE
Sconfitta alla Società BUSALLA CALCIO per 0-3 nella gara in questione; Squalifica per 2 giornate alla calciatrice TACCONI Sofia, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento; Inibizione fino al 10 novembre 2022 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società BUSALLA CALCIO, Signor PERTICA Stefano; Ammenda di Euro 200 alla società BUSALLA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.