C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 6 del 29/07/2022 – Delibera – Prot. N. 18667/461 pfi21-22/PM/rn – Atto di deferimento della Procura Federale nei confronti: – del signor Sergio IMPERATO, dirigente della società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO, nato a Genova in data 21 aprile 1953, per rispondere della violazione degli artt. 4, c. 1 e, 28, c. 1 CGS; – della società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore con sede in Genova, Via Dei Ciclamini n. 1W, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, c. 2 CGS.

Prot. N. 18667/461 pfi21-22/PM/rn – Atto di deferimento della Procura Federale nei confronti:

- del signor Sergio IMPERATO, dirigente della società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO, nato a Genova in data 21 aprile 1953, per rispondere della violazione degli artt. 4, c. 1 e, 28, c. 1 CGS;

- della società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore con sede in Genova, Via Dei Ciclamini n. 1W, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, c. 2 CGS.

La Procura Federale ha deferito il Signor Sergio IMPERATO e la società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO per le contestazioni in rubrica in particolare, il primo inviava sull’utenza cellulare privata del Presidente Regionale Arbitri Liguria, in data 23 gennaio 2022 rispettivamente alle ore 16.30 ed alle ore 16.34 i seguenti due messaggi in sequenza: “Devi darmi atto che non mi lamento mai, ma per favore questo non può più arbitrare in Eccellenza”, “Presuntuoso, permaloso e obeso”. Tali messaggi, erano riferiti all’arbitro che aveva diretto l’incontro del girone B del campionato di Eccellenza Ligure tra l’Athletic Club Albaro e la Compomorone Sant’Olcese del 23 gennaio 2022. E, per tali atti e comportamenti, ne discendeva, altresì, la responsabilità oggettiva della SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO, per la quale era tesserato il signor Mario IMPERATO all’epoca dei fatti sopra descritti.

All’udienza del 20 luglio 2022 la Procura Federale concludeva chiedendo l’inflizione a carico del Signor Mario IMPERATO della sanzione della squalifica per mesi 2 ed a carico della SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO la sanzione dell’ammenda di €. 500,00.

Si costituivano in giudizio con memoria difensiva ex art. 93 CGS la società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO ed il signor Mario IMPERATO rappresentati e difesi dall’Avv. Anna Cerbara che così deduceva:

- in via preliminare dichiarare la improcedibilità e/o nullità del deferimento elevato nei confronti del signor Imperato e dell’Athletic Club Albaro per violazione del termine previsto dall’art. 125, c. 2, CGS;

- in via ulteriormente preliminare dichiarare la improcedibilità e/o nullità del deferimento per violazione dei termini di cui all’art. 93 CGS;

- in via ulteriormente preliminare dichiarare la improcedibilità e/o nullità del deferimento per violazione del principio del ne bis in idem;

- nel merito dichiarare la insussistenza di condotta disciplinarmente rilevante a carico dei soggetti deferiti per inoffensività della medesima.

Le deduzioni dei deferiti risultano infondate, tutte, in fatto e in diritto per i motivi di seguito esposti.

Quanto alle prime due, che devono necessariamente esaminarsi congiuntamente, preliminarmente si sottolinea come, nei documenti in atti prodotti dalla difesa dei deferiti non vi sia traccia della comunicazione di conclusioni delle indagini della Procura Federale che indicherebbe in sette i giorni per presentare memorie, in quanto il doc. 1 prodotto,riferisce solo della notifica a mezzo PEC avvenuta in data 1 giugno 2022, pertanto mancando l’elemento probatorio fondante la contestazione, essa non può essere accolta.

Al di là di quanto sopra esposto, occorre precisare che l’art. 125, c. 2 CGS stabilisce che “l'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1”.

Orbene, attraverso l’interpretazione letterale della norma in oggetto, non può che concludersi che dovendo essere conteggiati termini non superiori a quindici giorni per la presentazioni di memorie è solo dalla loro scadenza che decorrono i trenta giorni per la notifica del deferimento di talché, nel caso di specie, a fronte di una comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 22 aprile 2022, il deferimento notificato in data 1 giugno 2022 risulta perfettamente nei termini.

Come è noto, poi, i termini si distinguono in ordinatori e perentori a seconda delle diverse conseguenze che derivano dal loro vano spirare. Lo spirare dei primi, di norma, non ha conseguenze sulla possibilità di svolgere quella determinata attività o di compiere quell’atto, quello dei secondi, invece, determina, di norma, proprio la decadenza da quella stessa possibilità.

Il termine perentorio, viene di norma posto a delimitare temporalmente l’esercizio di un diritto, ed è esso diritto, o meglio, la possibilità di esercitarlo, che decade allo spirare del relativo termine, non è invece, sempre di norma, posto a delimitare un obbligo. Se, infatti, un termine ha come obiettivo quello di accelerare lo svolgimento di un’attività doverosa, far discendere, come conseguenza dallo spirare di quel termine, il venir meno dell’obbligo, realizzerebbe, al massimo grado, l’effetto opposto a quello che l’assegnazione del termine intendeva realizzare.

In tal senso si è più volte espressa la Corte Federale d’Appello a Sezione Unite e questo Tribunale ritiene di dover condividere le medesime conclusioni ritenendo che le attività doverose non siano assistite da termini perentori ma ordinatori, perché un dovere eventualmente eseguito in ritardo è comunque preferibile alla vanificazione del dovere stesso.

Vi sono, invero, termini che hanno un carattere strumentale, servente a un termine superiore.

Nel sistema delineato dal CGS, tale carattere strumentale è ravvisabile nei termini (come quello, duplice, di cui all’articolo 93 CGS) che svolgono una funzione acceleratoria al servizio di un termine ulteriore, consistente nella durata massima del giudizio.

Conformemente a ciò non si può ritenere che derivino conseguenze estintive dell’intero giudizio in un caso in cui il mancato rispetto del termine di fissazione dell’udienza e di suo svolgimento non abbia inciso in alcun modo sullo svolgimento dell’intero giudizio.

Del resto, mentre i termini a difesa sono, di norma, a consumazione immediata dell’interesse presidiato, i termini propriamente endoprocessuali, intendono scandire una tempistica non avente un valore in se stessa, ma strumentale a un interesse superiore, ossia una giusta durata del giudizio.

Nel caso di specie, quindi, la fissazione dell’udienza di discussione ancorché oltre il trentesimo giorno, cessa di avere un autonomo rilievo nel momento in cui viene comunque garantita la celerità del giudizio (deferimento notificato in data 1 giugno 2022, udienza di discussione fissata il 20 luglio 2022).

Una conclusione diversa, infatti, risulterebbe contraria alla ratio che ispira la riforma del CGS e cioè quella di far derivare da ciò la drastica conseguenza della estinzione del giudizio, che si risolverebbe sempre in un diniego di giustizia.

Per tutto quanto sopra esposto anche le deduzioni delle parti deferite sulla mancata osservanza dei termini devono essere respinte.

Relativamente alla terza doglianza, i deferiti assumono come la segnalazione del signor Vicinanza abbia originato l’apertura di due diversi procedimenti disciplinari con conseguente presunta violazione del principio del “ne bis in idem”.

Tale principio impone di non procedere per lo stesso fatto, nei confronti del medesimo soggetto, giudicato in via definitiva.

Orbene nel caso di specie trattasi di due condotte distinte posto che nel primo procedimento disciplinare si riferiva delle dichiarazioni rese dal signor Mario IMPERATO alla pagina del Settimanale Sport, mentre quella per cui si procede inerisce allo scambio di messaggi intercorsi tra il signor Mario IMPERATO ed il Presidente del Comitato Regionale Arbitri Liguria sull’utenza cellulare di quest’ultimo.

Nonostante siano, entrambe, condotte lesive della categoria arbitrale e caratterizzate da disvalore penale, trattasi di due fattispecie autonome che come tale devono essere trattate.

Ne deriva, quindi, la corretta procedura posta in essere dalla Procura Federale con la conseguenza che la doglianza avanzata dai deferiti deve essere respinta. Infine, per quanto attiene il merito della vicenda è da respingere con forza la tesi dei deferiti che qualificano come “goliardica” la condotta del signor Mario IMPERATO riconducendola ad una sorta di rapporto confidenziale esistente tra il medesimo ed il signor VICINANZA, in forza del quale sarebbe legittima qualsiasi espressione verbale.

Occorre ricordare che è proprio la Costituzione Italiana all’art. 2 ad indicare i diritti ed i doveri inviolabili dell’uomo tra i quali rientrano, ovviamente, il diritto all’onore ed alla reputazione degli individui che in nessun caso possono essere oggetto di lesione.

Al di là dei rapporti amicali tra le parti, è innegabile l’importanza del ruolo ricoperto il signor VICINANZA, Presidente del Comitato Regionale Arbitri Liguria verso il quale è sempre doveroso un comportamento rispettoso nei confronti della categoria che rappresenta, pertanto definire un suo tesserato come “presuntuoso, permaloso ed obeso” ancorché in una conversazione privata lungi dal non essere connotata da offensività.

Un conto è il diritto di critica che è certamente ammesso ed è legittimo soltanto laddove non vada a travalicare quelli che sono i cardini di rispetto della dignità e del decoro della persona umana che non devono mai essere lesi.

Il rispetto è dovuto in primis all’individuo in quanto tale, prima ancora che alla categoria che rappresenta, pertanto l’espressione utilizzata dal signor Mario IMPERATO non può certamente essere considerata inoffensiva.

A fronte di ciò non può che respingersi anche questa doglianza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, respinge le conclusioni, tutte, formulate dai deferiti e condanna la società ATHLETIC CLUB ALBARO, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, con sede in Genova, Via Dei Ciclamini n. 1W ad €. 200,00.= di ammenda ed il signor SERGIO IMPERATO ad un mese di squalifica.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

 

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