C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 01/09/2022 – Delibera – gara del 30/ 8/2022 ROBBIO LIBERTAS – ASSAGO A.S.D.
gara del 30/ 8/2022 ROBBIO LIBERTAS - ASSAGO A.S.D.
Dagli atti di gara si rileva che al 1º del 2º tempo, a seguito di guasto l'impianto d'illuminazione cessava di essere funzionante; a seguito dell'intervento dei dirigenti dopo 20 minuti riprendeva lentamente a dar segni di vita ma dopo cinque minuti si spegneva in modo definitivo. Il direttore di gara in proposito riferisce che non avendo avuto assicurazioni in ordine al ripristino dell'illuminazione riteneva opportuno lasciare libere le squadre sospendendo definitivamente l'incontro. La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U. nº.19). "La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)". La società Robbio Libertas rimane pertanto responsabile della mancata disputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante eventuale causa di giustificazione.
PQS
DELIBERA
Di comminare alla società Robbio Libertas, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.