C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 06/09/2022 – Delibera – gara del 3/ 9/2022 RONCOLA A.S.D. – SORISOLESE A.S.D.

gara del 3/ 9/2022 RONCOLA A.S.D. - SORISOLESE A.S.D.

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 11 del 5-9-2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della società Roncola. Col reclamo, presentato regolarmente, la società sostiene che la società Sorisolese ha utilizzato nel corso della gara sette calciatori fuoriquota anziché sei come previsto; pertanto chiede a carico della società avversaria l'applicazione della sanzione della perdita della gara. Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società Sorisolese ha iniziato la gara con i calciatori fuoriquota nº 1 Murania Simone nato il 23-8-2003; 2 Rota Lorenzo nato il 28-8-2003; Tarchini Manuel nato il 17-3-2003; nº 6 Cornelli Andrea nato il 10-2-2003; nº 8 Baggi Eric nato il 16-9-2002 e nº 10 Rota Roberto nato il 28-8- 2003. Al 36º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 10 Rota Roberto nato il nato il 28-8-2003 col calciatore Burini Matteo nato il 31-3-2002 ed in tal modo ha effettivamente utilizzato nel corso della gara sette calciatori " fuoriquota " anziché i sei consentiti. Pertanto la gara di che trattasi dal 36º del 2º tempo è stata disputata in modo irregolare. Il reclamo pertanto è fondato e va accolto. La società Sorisolese non ha inviato controdeduzioni Visto l'art 10 del CGS.

PQS

DELIBERA

di comminare alla società Sorisolese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; di accreditare alla società Roncola la tassa reclamo, se versata.

 

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