F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 106/CSA pubblicata del 4 Gennaio 2023 – A.S.D. Apulia Trani

Decisione n. 106/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 121/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul preannuncio di reclamo numero 121/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Apulia Trani,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 93/DCF del 13.12.2022;

Visto il preannuncio di reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.12.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 15.12.2022, la società A.S.D. Apulia Trani ha preannunciato reclamo avverso la sanzione di € 400,00 di ammenda inflittale dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile per l’assenza del responsabile della prima squadra, senza alcuna giustificazione, in mancanza anche di formale richiesta e/o deroga motivata al competente Settore Tecnico, con applicazione della recidiva (Com. Uff. n. 093/DCF del 13.12.2022, in relazione alla gara Hellas Verona – Apulia Trani, disputata l’11.12.2022 e valevole per il campionato nazionale femminile di serie B).

A tale preannuncio non ha fatto seguito alcun reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il mancato deposito del reclamo a seguito del preannuncio (seppure contenente una sorta di anticipazione della motivazione), esonera questa Corte Sportiva dall’adozione di alcun provvedimento ai sensi dell’artt. 71, comma 3, C.G.S..

La questione è stata in tal senso risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con le decisioni nn. 249, 250 e 251 del 12.4.2022 alle quali espressamente si rinvia.

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a provvedere.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE 

Fabio Di Cagno                                                                                      Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

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