F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0061/CFA pubblicata il 13 Gennaio 2023 (motivazioni) – USD Montecchio Precalcino/Sig. Giulio Costa
Decisione/0061/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0069/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Ivo Correale - Componente (Relatore)
Elio Toscano – Componente
Domenico Giordano - Componente
Vincenzo Barbieri - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0069/CFA/2022-2023, proposto dalla società U.S.D. Montecchio Precalcino, in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore, sig. Giulio Costa, e da quest’ultimo “in proprio”, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Leonardo Rebecchi del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
per la revisione o revocazione ex art. 63 C.G.S. della decisione del Giudice Sportivo della L.N.D. - Delegazione Distrettuale di Bassano del Grappa di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 16 novembre 2022;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, in videoconferenza, del 5 gennaio 2023 il Cons. Ivo Correale e udito per i ricorrenti l’avv. Leonardo Rebecchi, alla presenza del ricorrente sig. Giulio Costa, pure udito;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
I. In seguito all’incontro di calcio del campionato di L.N.D. di Seconda Categoria, girone G del Veneto, tra la Real Rampazzo (padrona di casa) e la Montecchio Precalcino, svoltosi a Rampazzo di Camisano Vicentino il 13 novembre 2022, l’arbitro redigeva referto in cui descriveva quanto segue:
“al termine della partita, mentre l'Arbitro stava lasciando il terreno di gioco per recarsi allo spogliatoio, si aggrappava alla rete di recinzione un uomo, in divisa associativa della squadra ospitata, il quale, con fare assai aggressivo ed irruento, si lanciava in una serie di inqualificabili improperi, insulti e minacce di morte nei confronti dell'Arbitro stesso, così come avevano fatto, sin dal 10° minuto del primo tempo, e per tutta la partita, continuativamente, alcuni sostenitori della medesima società ospitata, al punto che il Dirigente addetto all'Arbitro ha ritenuto di farsi lui scudo a tale violenta aggressione verbale, accompagnando il Direttore nello spogliatoio e, poi, al parcheggio della sua autovettura”.
Come descritto nella decisione del Giudice sportivo competente, il direttore di gara riusciva a identificare chi lo aveva offeso e minacciato come il sig. Giulio Costa, presidente della U.S.D. Montecchio Precalcino, nonostante il riconoscimento in campo ne fosse stato occultato dal dirigente responsabile della squadra ospitata, sig. Luciano Anapoli, che, all'uopo interpellato dall'arbitro, aveva riferito trattarsi di un semplice "tifoso", celandone il nome.
Il suddetto Giudice sportivo, quindi, nella sua decisione di cui in epigrafe, rilevava che “… il comportamento della tifoseria della squadra ospitata comporti una responsabilità oggettivain capo alla società stessa a norma dell'art. 6, comma 3, CGS,aggravata dal fatto che nessuno dei dirigenti è spontaneamente intervenuto per evitare l'accaduto, anzi lo stesso Presidente della società ne avrebbe rincarato la dose lesiva con un suo vieppiù vergognoso e grave contegno, protetto, poi, con inescusabile solidarietà, dal Dirigente responsabile della medesima squadra ospitata, Anapoli Luciano” e sanzionava i seguenti soggetti:
“ANAPOLI LUCIANO, Dirigente responsabile della U.S.D. MONTECCHIO PRECALCINO, con l'ammonizione a norma dell'art. 9, comma 1, lett. a), CGS, sottolineando che alla quinta ammonizione incorrerà nella squalifica per una gara in applicazione del comma 5 del citato art. 9;
COSTA GIULIO, Presidente pro tempore della U.S.D. MONTECCHIO PRECALCINO, con il divieto sino al 31 gennaio 2023 di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgano manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, a norma dell'art. 9, comma 1, lett. g) CGS;
U.S.D. MONTECCHIO PRECALCINO con l'ammenda di € 150,00, aumentata della metà, e così € 225,00 complessivamente, a norma dell'art. 8, comma 1, lett. c), e dell'art. 14, comma 1, lett. o), CGS”.
Diffidava, quindi, la medesima U.S.D. Montecchio Precalcino a richiamare i suoi tifosi, previa loro individuazione, invitandoli formalmente ad assumere un più consono, rispettoso ed educato contegno nelle gare di campionato cui volessero in futuro assistere, e assumeva i seguenti provvedimenti disciplinari, in base alle risultanze degli atti ufficiali, per quel che in questa sede rilevano:
“SOCIETA': Ammenda di Euro 225,00 MONTECCHIO PRECALCINO (vedi delibera)
DIRIGENTI: INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/1/2023 per COSTA GIULIO (vedi delibera)
AMMONIZIONE per ANAPOLI LUCIANO (vedi delibera)”.
II. Con ricorso ex art. 63 C.G.S. alla Corte federale d’appello, la U.S.D. Montecchio Precalcino e il sig. Giulio Costa richiamavano la normativa di tale articolo, di cui sia al relativo comma 4, lett. a), sia al comma 1, lett. b), che prevedono, rispettivamente, la revisione innanzi alla Corte federale di appello, nel caso in cui “sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto”, ovvero la revocazione entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti, “se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione”.
In particolare, i ricorrenti evidenziavano che, a distanza di tempo dalla pubblicazione del comunicato ufficiale 23 del 16.11.22, era emerso che il Giudice sportivo in questione, per assumere la decisione impugnata, si era basato su prove non vere, essendone successivamente emerse di diverse diametralmente opposte. Tale osservazione era sostenuta dalle dichiarazioni rese sia dal soggetto il quale avrebbe reso possibile l’identificazione del presunto autore del fatto incolpato, che disconosceva quanto affermato dall’arbitro, sia da altri tesserati ivi presenti, che erano allegate in atti.
III. Insistendo per ottenere, in via principale, una declaratoria di modifica del provvedimento adottato in primo grado per “revisione”, sulla base dell’art. 63, comma 4, lett. a), cit., e, in subordine per “revocazione”, i ricorrenti evidenziavano, in sintesi, quanto segue.
In riferimento all’identificazione del sig. Giulio Costa, ritenuto l’uomo, vestito con la divisa associativa della squadra ospitata, il quale, “con fare assai aggressivo ed irruento”, si era lanciato in una serie di “inqualificabili improperi, insulti e minacce di morte” nei confronti dell’arbitro, i ricorrenti ricordavano che tale identificazione era avvenuta in seguito al suggerimento di un terzo soggetto, il sig. Gianni Fattori, assistente di parte della società ospitante. Risultava, però, che costui, venuto a conoscenza solo in data 2 dicembre 2022 di quanto era stato a lui ricondotto, si era immediatamente dissociato da quanto scritto dall’arbitro nel supplemento di referto, dichiarando di non avere mai riferito a quest’ultimo il nominativo del Costa quale soggetto resosi protagonista di tale riprovevole condotta, dichiarando anche di non conoscerlo. Ugualmente altri tesserati della società ricorrente dichiaravano per iscritto che il Costa, in occasione della partita in questione, non indossava alcun indumento riconducibile alla divisa associativa del Montecchio Precalcino né proferiva nei confronti del direttore di gara le frasi ingiuriose e minacciose che erano testualmente riportate, anche perché il Costa era un noto imprenditore della zona, stimato e orientato per mero spirito liberale a mettere a disposizione dei giovani del luogo risorse economiche per praticare il calcio dilettantistico.
Del tutto generico, e quindi inattendibile, era poi – per i ricorrenti – l’affermazione dell’arbitro, secondo la quale egli avrebbe riconosciuto successivamente il Costa da una “ricerca sui canali internet”, non meglio specificata.
IV. Il ricorso, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
- “in via principale, annullare, per le causali di cui in narrativa, ex art. 63 C.G.S. comma 4 lettera A) la decisione del Giudice Sportivo della L.N.D. – Delegazione Distrettuale di Bassano del Grappa (VI) di cui al C.U. n° 23 del 16.11.22 che ha comminato al sig. COSTA GIULIO, Presidente pro tempore della U.S.D. MONTECCHIO PRECALCINO, il divieto sino al 31 gennaio 2023 di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgano manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC e alla società U.S.D. MONTECCHIO PRECALCINO l’ammenda di € 150,00, aumentata della metà e così € 225,00 e al sig. ANAPOLI LUCIANO la sanzione dell’ammonizione”;
- in via subordinata, annullare per le causali di cui in narrativa, ex art. 63 C.G.S. comma 1 lett. B) la decisione del Giudice Sportivo della L.N.D. – Delegazione Distrettuale di Bassano del Grappa (VI) di cui al C.U. n° 23 del 16.11.22 che ha comminato al sig. COSTA GIULIO, Presidente pro tempore della U.S.D. MONTECCHIO PRECALCINO, il divieto sino al 31 gennaio 2023 di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgano manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC e alla società U.S.D. MONTECCHIO PRECALCINO l’ammenda di € 150,00, aumentata della metà, e così € 225,00 al sig. ANAPOLI LUCIANO la sanzione dell’ammonizione”.
Erano avanzate, comunque, richieste istruttorie al fine di ammettere in giudizio le dichiarazioni testimoniali rese dai tesserati FIGC sigg.ri Fattori Gianni, Rasotto Denis, Zenare Fabrizio, Signorini Alessandro, Costa Andrea, Anapoli Luciano, come allegate, ovvero, in via subordinata, di ammettere prova testimoniale, sui capitoli riportati, indicando il sig. Gianni Fattori come teste.
V. Nel corso dell’udienza tenutasi in videoconferenza il 5 gennaio 2023 il difensore delle parti ricorrenti illustrava le proprie argomentazioni e così faceva il sig. Giulio Costa. La causa era quindi immediatamente trattenuta in decisione e, in pari data, era pubblicato il dispositivo della presente sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Queste Sezioni Unite devono osservare, preliminarmente, che la decisione impugnata ha comminato sanzioni non solo al sig. Giulio Costa, ma anche alla società U.S.D. Montecchio Precalcino e al sig. Luciano Anapoli.
La decisione qui impugnata, infatti, esplicitamente riteneva che “ il comportamento della tifoseria della squadra ospitata comporti una responsabilità oggettiva in capo alla società stessa a norma dell'art. 6, comma 3, CGS, aggravata dal fatto che nessuno dei dirigenti è spontaneamente intervenuto per evitare l'accaduto, anzi lo stesso Presidente della società ne avrebbe rincarato la dose lesiva con un suo vieppiù vergognoso e grave contegno, protetto, poi, con inescusabile solidarietà, dal Dirigente responsabile della medesima squadra ospitata, Anapoli Luciano”.
Tale osservazione era corroborata dallo stesso supplemento di referto arbitrale, in cui era indicato che: “ Dal minuto 10° del 1°T e per tutta la successiva durata della gara, sostenitori della società Montecchio Precalcino mi rivolgevano gravi insulti…”, tutti testualmente riportati.
Ebbene, nel ricorso ex art. 63 cit. non sono presenti argomentazioni idonee a scalfire la decisione del giudice sportivo riguardo la società e la sua responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 3, C.G.S. Tale giudice, infatti, aveva esplicitamente ritenuto che tale responsabilità oggettiva era legata proprio al “comportamento della tifoseria della squadra ospitata” e non solo dei dirigenti come identificati e diffidava la U.S.D. Montecchio Precalcino a richiamare i suoi tifosi, previa loro individuazione, invitandoli formalmente ad assumere un più consono, rispettoso ed educato contegno nelle gare di campionato cui volessero in futuro assistere.
Nel caso di specie, nel gravame, non sono allegati fatti nuovi idonei a rimuovere la decisione impugnata, limitandosi questo a fornire deduzioni sulla sola parte di decisione riguardante il sig. Costa.
Analogamente deve concludersi per la parte di decisione del giudice sportivo riguardante il sig. Luciano Anapoli, il quale non ha neanche proposto il presente ricorso.
2. Passando, dunque all’esame della sola posizione del sig. Giulio Costa, sul quale si incentrano tutte le censure proposte, queste Sezioni Unite osservano quanto segue.
E’ nota la giurisprudenza di questa Corte federale d’appello – per la quale parte ricorrente non fornisce elementi per discostarsene – secondo la quale sia in caso di revocazione che in caso di revisione, il giudizio ex art. 63 cit. è articolato in due distinte fasi: una “rescindente”, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una “rescissoria” e successiva, di riapertura della valutazione di merito, possibile unicamente qualora il riscontro preliminare sul profilo “rescindente” si sia concluso in senso positivo (per tutte, da ultimo: Corte federale d’appello, Sez. I, dec. n. 0009/CFA/2022-2023; v. anche: n. 85/2021-2022 e SSUU, n. 57/2019-2020).
Tale impostazione è confermata dalla circostanza per la quale i giudizi di “revisione/revocazione”, disciplinati dall’art. 63 cit., sono mezzi non “liberi”, ma a critica vincolata, nel senso che non possono rimettere in discussione decisioni ordinariamente irrevocabili, di condanna se per revisione, o inappellabili, se non per ragioni tassative indicate dalla norma (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/CFA/2021-2022).
Per questo, la revocazione e la revisione costituiscono un rimedio a carattere “eccezionale” e non un ulteriore grado di giudizio, che l’ordinamento non contempla. (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/CFA/2021-2022).
In sostanza, anche nella giustizia sportiva la revocazione è intesa come “extraordinarium auxilium” previsto, in casi tassativi e particolarmente gravi, nei confronti di decisioni non più soggette ai mezzi ordinari di impugnazione. In sede di giudizio di revocazione - analogamente a quanto si verifica nel processo civile e nel processo amministrativo - si distingue un giudizio rescindente, inerente la sussistenza dei motivi di revocazione, e un giudizio rescissorio, relativo al merito della controversia, in base ai nuovi elementi emersi in sede rescindente. Il riscontro positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. Solo se tale riscontro preliminare è positivo e si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene “rescissa” e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020 e n. 43/2019-2020). Anche in sede di giudizio di “revisione” vi è – analogamente - una fase diretta alla verifica dell’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento, al fine della rimozione del provvedimento che ha definito lo stesso e rendere possibile una sua diversa conclusione (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020; Sez. I, n. 11/CFA/2021-2022 e n. 9/CFA/2022-2023).
Ebbene, nel caso in esame, la valutazione non supera la fase “rescindente” per le seguenti ragioni.
In primo luogo, è necessario che il soggetto ricorrente ex art. 63 cit. debba dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione siano stati acquisibili (e acquisiti) per cause di “forza maggiore” solo in momento successivo rispetto al termine per proporre ordinaria impugnazione (nella fattispecie due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende contestare, ai sensi dell’art. 76, comma 2, C.G.S.).
In sostanza, deve essere portata all’attenzione dell’organo decidente l’oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine “ordinario” suddetto. Pertanto, l’omesso esame di fatto decisivo acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall’inerzia della parte incolpata.
Nel caso di specie, tali elementi oggettivi sono assenti, in quanto è affermato nelle dichiarazioni del sig. Gianni Fattori che costui avrebbe conosciuto della decisione solo il 2 dicembre 2022, ma ciò non è corroborato da elementi idonei a giustificare tale ritardo, dato che l’interessato era comunque assistente della squadra ospitante il giorno della partita e quindi era tenuto a conoscere le decisioni del giudice sportivo su una gara al la quale aveva partecipato in veste formale. Né è indicato dai ricorrenti che tale soggetto aveva l’assoluta impossibilità di tale conoscenza per varie ragioni quali, a titolo ovviamente non esaustivo, il ricovero presso luoghi di cura per grave malattia improvvisa, un viaggio all’estero o altro, che gli rendeva estremamente difficoltoso, se non impossibile, apprendere della pubblicazione della decisione del giudice sportivo sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 16 novembre 2022, fermo restando che il sig. Costa, alla luce della gravità delle deduzioni nei suoi confronti, avrebbe avuto l’onere di contattare immediatamente il sig. Fattori per chiarire l’accaduto.
Una diversa interpretazione di quanto finora dedotto in merito alla “rigidità” dei presupposti del giudizio “rescindente”, determinerebbe altrimenti il rischio che il semplice rinvenimento di nuove opportunità istruttorie travolga la certezza e definitività delle decisioni federali.
Così pure, per quanto riguarda gli altri elementi di prova, fondati su mere dichiarazioni di tesserati della U.S.D. Montecchio Precalcino, queste Sezioni Unite rilevano che non è giustificata la loro formazione tardiva, essendo tutte datate 5 dicembre 2022, laddove proprio perché trattasi di tesserati, ben il Presidente della società poteva compulsarli immediatamente, sia pure con avvisi informali – di cui non è comunque fornita prova – per un immediata dichiarazione entro i due giorni, eventualmente differibili solo per ragioni simili a quelle sopra richiamate, nel caso uno o più atleti si fossero trovati in situazioni di “forza maggiore” come sopra descritte.
Ne discende che deve applicarsi il principio già evidenziato da questa Corte Federale, secondo il quale è inammissibile la revisione/revocazione ai sensi dell’art. 63, cit., allorché il documento sia stato richiesto dopo il deposito della decisione impugnata, senza che vi fosse stata alcuna precedente attivazione della parte onerata, in base a canoni di ordinaria diligenza e in assenza di “forza maggiore” o “fatto altrui” incontrollabili dall’interessato ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 39/CFA/2020-2021).
A ciò deve aggiungersi – per completezza – che comunque la dichiarazione del sig. Fattori, come riportata in atti, non aveva un’efficace causale diretta sul fatto sanzionato, in quanto ciò che lui avrebbe riferito all’arbitro sul riconoscimento del sig. Costa, poi invece da lui disconosciuto, aveva comportato un mero indizio, che aveva trovato conferma solo nella successiva azione di riconoscimento del sig. Costa da parte dell’arbitro su canali internet, ponendosi solo quest’ultima come azione avente un efficacia causale diretta sul riconoscimento in questione.
Per quanto riguarda le dichiarazioni dei tesserati suddetti - che negano la condotta del sig. Costa e/o il fatto che lui indossasse un capo di abbigliamento riconducibile alla squadra ospitata - e la stessa prova “per testi” richiesta in subordine da parte ricorrente, tali dichiarazioni, per costante giurisprudenza di questa Corte federale, non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi semplicemente di un racconto di fatti in una maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 9/CFA/2022-23 e n. 99/CFA/2019-2020), il quale fa “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle gare ed è munito sempre di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi, oltretutto nel caso di specie tesserati della società sanzionata e quindi indirettamente interessati (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 55/CFA/20202021).
Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ivo Correale Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce