F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17/TFNT del 16 Gennaio 2023 (motivazioni) – Luzzi Leonardo / SSDARL Manfredonia Calcio 1932 – Reg. Prot. 23/TFN-ST

Decisione/0017/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0023/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composta dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Bucchi – Vice Presidente

Domenico Apicella – Componente

Alessandro Maruccio – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 10 gennaio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Luzzi Leonardo (n. 8.3.1991 – matr. 4281025) nei confronti della società SSDARL Manfredonia Calcio 1932 (matr. 949655) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Puglia – LND,

la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto

Con ricorso del 12 dicembre 2022, iscritto al ruolo di questo Tribunale in data 16 dicembre 2022, ritualmente notificato, il Sig. Leonardo Luzzi, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Piras, impugnava il provvedimento di rigetto della richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, emesso dal Comitato Regionale Puglia-LND, al fine di riconoscere la validità e l'efficacia della suddetta richiesta e, per l'effetto, ordinare lo svincolo del calciatore.

A sostegno della domanda, il ricorrente, calciatore non professionista tesserato per la corrente stagione sportiva 2022/2023 con la SSDaRL Manfredonia Calcio 1932, dichiarava di non essere stato convocato per 6 gare ufficiali del campionato di Eccellenza, pur a disposizione della società e idoneo alla pratica sportiva. Pertanto, preso atto del disinteresse della società, presentava istanza di svincolo ex art. 109 NOIF, con pec del 26/10/2022 e raccomandata del 27/10/2022 inviate, rispettivamente, alla SSDaRL Manfredonia Calcio 1932 e al Comitato Regionale Puglia-LND.

Il Comitato Regionale Puglia-LND rigettava, come detto, la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF, "perchè la norma citata prevede che lo svincolo possa essere chiesto solo dopo il termine del campionato a cui partecipa la società per la quale è tesserato". Quale documentazione a supporto, veniva prodotta la richiesta di svincolo e il susseguente provvedimento emesso dal comitato Regionale Puglia-LND.

All'udienza del 10 gennaio 2023 era presente per il ricorrente Leonardo Luzzi, l'Avv. Anna Piras. Nessuno si costituiva per la SSDaRL Manfredonia Calcio 1932.     

Decisione

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso debba essere accolto per i seguenti motivi.

Il Comitato Regionale Puglia-LND ha rigettato la richiesta di svincolo avanzata dal calciatore ex art. 109 NOIF "perchè la norma citata prevede che lo svincolo possa essere chiesto solo dopo il termine del campionato a cui partecipa la società per la quale è tesserato".

Tale provvedimento è infondato sia in fatto che in diritto.

Come noto, l'art. 109 NOIF prevede che "Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società".

Vieppiù, la stessa norma stabilisce che "Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato".

Questo Tribunale ha già più volte avuto modo di chiarire che la norma in esame pone per la validità della richiesta di svincolo solo un termine finale e non anche un termine iniziale. (Decisione n. 21 / TFN-ST del 31 maggio 2019 e decisione n.14/TFN-ST del 23 dicembre 2022).

Deve respingersi, al riguardo, la diversa lettura della norma proposta dal Comitato Regionale, in base alla quale la richiesta di svincolo possa essere avanzata dal calciatore non utilizzato soltanto e non prima del termine del campionato di riferimento. Una tale interpretazione finirebbe, infatti, con il vanificare lo spirito e la ratio della disposizione normativa in questione, che è quello di individuare un equilibrato e ragionevole punto di incontro tra l’interesse della società a valutare un effettivo e concreto utilizzo dei propri tesserati, entro un tempo da ritenersi congruo e non eccessivamente pregiudizievole del contrapposto interesse del calciatore ad essere effettivamente utilizzato e prendere parte alle gare della stagione sportiva, senza dover rimanere ingiustificatamente e oltre un tempo ragionevole, appunto, “ostaggio” della società di appartenenza, in attesa che questa decida se e quando convocarlo per le gare ufficiali fino a che non si completi la stagione sportiva in corso.

Orbene, il Sig. Leonardo Luzzi non veniva convocato per le sei gare ufficiali disputate dalla SSDaRL Manfredonia Calcio 1932 nel campionato di Eccellenza in data 18/09/2022, 25/09/2022, 02/10/2022, 09/10/2022, 16/10/2022 e 23/10/2022; pertanto, con richiesta datata 24 ottobre 2022 inoltrava lo svincolo al Comitato Regionale Puglia-LND.

Richiesta avverso la quale la SSDaRL Manfredonia Calcio 1932, messa a conoscenza in modo rituale, in quella sede non proponeva opposizione.

Al riguardo va detto che, in ragione dell’art. 109, comma 5, delle NOIF - secondo il quale la mancata opposizione della Società alla richiesta di svincolo, nei modi e nei termini prescritti, deve essere considerata “adesione alla richiesta del calciatore” - il Comitato competente avrebbe dovuto provvedere allo svincolo dello stesso. (Decisione n. 5 / TFN T del 3 agosto 2021).

La mancata opposizione allo svincolo deve essere interpretata quale lapalissiana conferma del disinteresse della società riguardo alle prestazioni sportive dello stesso. (Corte Federale d’Appello, 4 giugno 2020 Nascimbeni Lumignacco). Tale disinteresse risulta avvalorato anche dalla mancata costituzione della società nel presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Luzzi Leonardo ed in riforma del provvedimento del Comitato Regionale Puglia - LND, dispone lo svincolo del calciatore dalla società SSDARL Manfredonia Calcio 1932 a decorrere dal 28 ottobre 2022.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Alessandro Giuseppe Maruccio                               Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 16 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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