F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 109/CSA pubblicata del 12 Gennaio 2023 – A.S.D. Castellana Calcio a 5/A.S.D. Bernalda Futsal

 

Decisione n. 109/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 113/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 113/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Castellana Calcio a 5

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND, Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 345 del 09.12.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.12.2022, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Castellana Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della LND – Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 345 del 09.12.2022) con cui le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0 a 6 in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5, Girone G, Castellana Calcio a 5/Bernalda Futsal del 19.11.2022, in ragione dell’occorsa impraticabilità del terreno di gioco.

Nel dolersi di tale decisione, la reclamante deduce l’assenza di una propria responsabilità in ordine alla rilevata impraticabilità del campo, dovuta all’elevato tasso di umidità – che si aggirava intorno all’85% - a fronte del quale i dirigenti della A.S.D. Castellana si erano adoperati curando l’accensione dell’impianto di riscaldamento e l’apertura dei “laterali” della struttura, nonché successivamente tentando di asciugare il terreno di gioco con degli spazzoloni, senza che tuttavia la situazione migliorasse percettibilmente.

Evidenzia ancora la reclamante di essere mera affittuaria dell’impianto utilizzato, come tale non legittimata ad eseguire interventi sullo stesso; allo stesso modo, utilizzando il campo esclusivamente in occasione delle gare ufficiali, la A.S.D. Castellana non si trovava nella specie nelle condizioni per poter prevenire l’intervenuta formazione di condensa sul terreno di gioco.

Concludendo in conformità, la reclamante invoca l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), C.G.S., per essersi adoperata ai fini della soluzione del problema verificatosi e chiede la nuova fissazione della gara per il prosieguo della stessa in relazione ai minuti restanti per la conclusione dei relativi tempi regolamentari.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 dicembre 2022 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Occorre premettere, in punto di fatto, che non vi sono dubbi circa l’impraticabilità del terreno di gioco verificatasi in occasione della gara controversa: è la stessa reclamante ad ammettere siffatta condizione del terreno, che risulta comunque attestata da entrambi gli Arbitri, i quali hanno conseguentemente disposto la sospensione della gara nei seguenti termini, emergenti dal referto ufficiale, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS: “ARBITRO N.1:  Al minuto 6:22 secondi del secondo tempo di gioco, a gioco fermo, su rimessa dal fondo per la società Castellana, ho sospeso temporaneamente la gara perché il suolo del rettangolo di gioco risultava estremamente scivoloso e avvertivo i capitani che le squadre dovevano rimanere a disposizione. La sopravvenuta impraticabilità era stata causata dal formarsi di condensa dovuta all’umidità e quindi pericoloso per l’incolumità dei giocatori e degli arbitri. La gara si svolgeva nella tendo struttura Palafive di Putignano (Bari). La società ospitante Castellana C5 da quel momento ha effettuato tutte le operazioni possibili e utili per ripristinare le condizioni normali di gioco, quali apertura dei teli laterali della tendo struttura, utilizzo dello spazzolone asciugatori, accensione del sistema di areazione riscaldamento. Nessuna di queste operazioni riuscivano ad eliminare tale condensa ne avevano buon fine sullo stato del suolo. Quindi, dopo un tempo opportuno, valutando l’impedimento definitivo, sospendevo definitivamente la gara per impraticabilità del rettangolo di gioco perché non era consentito il regolare e sicuro svolgimento della gara e quindi era impossibile il proseguimento del gioco. ARBITRO N.2. Al minuto 6:22 del secondo tempo la gara veniva sospesa temporaneamente per impraticabilità del rettangolo di gioco, per via della condensa creatasi all’interno della struttura, la quale creava una patina su tutto il rettangolo di gioco e non permetteva ai calciatori di tenersi in equilibrio, tanto da compromettere l’incolumità anche durante normali azioni di gioco, vedasi incidente occorso al calciatore numero otto e capitano del Bernalda, come da referto arbitro. Pertanto, dopo aver attuato tutte le procedure (apertura teli laterali dell’impianto, utilizzo dello spazzolone e accensione del sistema di areazione) e dopo aver atteso un tempo ragionevole, considerato che non vi era la possibilità di ripristinare le condizioni affinché si potesse ristabilire la praticabilità del rettangolo di gioco, eravamo costretti a sospendere definitivamente la gara”.

In atti risulta anche la dichiarazione del cronometrista, che conferma la situazione come descritta dagli Arbitri, nonché quella del medico sociale della società Castellana Calcio a 5, “…di aver constatato l’impraticabilità del campo da gioco in quanto reso estremamente scivoloso da umidità presente sul campo che risultava altresì bagnato e quindi pericoloso per la incolumità dei giocatori”.

Alla luce di ciò, il solo fatto che la reclamante si sia adoperata per fronteggiare e tentare di risolvere detta situazione – dapprima accendendo i riscaldamenti e aprendo i “laterali” della struttura, successivamente tentando di asciugare il terreno mediante alcuni spazzoloni - non vale a mandarla sic et simpliciter esente da responsabilità in relazione alla sospensione della gara dovuta a (conclamata e oggettiva) impraticabilità del terreno, evidenziandosi, peraltro, che la condensa venutasi a creare ha determinato anche un infortunio al calciatore n.8 della società Bernalda, costretto ad essere sostituito.

Va posto in risalto, al riguardo, che l’art. 3 del “Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco” di cui al C.U. LND – Divisione calcio a 5 n. 369 del 3 dicembre 2018, come richiamato dall’art. VII/19 del C.U. n. 1 del 19 luglio 2022, in relazione all’art. 34 Regolamento della LND, prevede per i “Campionati Nazionali di Serie A, A2, B e Under 19 maschile e di Serie A, A2, B e Under 19 femminile” che “Il campo di gioco deve essere al coperto in ambiente chiuso, riscaldato all’occorrenza, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche.

L’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle gare”.

Se ne ricava un regime puntuale che prevede precisi requisiti in ordine al campo di gioco (fra i quali quello per cui lo stesso deve essere “tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco”), da cui non possono che risultare altrettanti obblighi in capo alla società ospitante; ciò in linea del resto con i principi generali di cui all’art. 59 N.o.i.f. sull’adeguatezza dei campi di gioco e correlate responsabilità delle società (cfr., fra l’altro, il comma 3 della disposizione, da cui emerge come “Le società ospitanti” siano “responsabili del regolare allestimento del terreno di gioco”).

Per questo, laddove il terreno risulti concretamente privo dei requisiti di praticabilità prescritti (in specie, espressamente dal suddetto Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco), di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da detta responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi. 

Alla luce di quanto sin qui osservato lo stesso può dirsi anche in relazione alla circostanza, invocata dalla reclamante, di essere semplice affittuaria dell’impianto utilizzato: come già evidenziato, infatti, pertiene comunque alla società ospitante – quale ne sia il titolo legale di utilizzo dell’impianto – e alla sua responsabilità il regolare allestimento del terreno di gioco.

In tale contesto, dalle deduzioni della reclamante non emergono del resto circostanze “di carattere eccezionale” idonee a legittimare la ripetizione della gara (e, dunque, a elidere la suddetta responsabilità gravante in capo alla società ospitante in relazione alla necessaria praticabilità del terreno di gioco) a norma dell’art. 10, comma 5, lett. d), C.G.S.: non v’è infatti specifica evidenza della verificazione di eventi di natura straordinaria idonei a configurare una causa di forza maggiore – o comunque una condizione di eccezionalità - in relazione alla realizzata impraticabilità del terreno di gioco in occasione della gara qui controversa (cfr., in termini analoghi, CGF, IV, in C.U. n. 180/CGF del 20 gennaio 2014; Id., in C.U. n. 210 CGF del 29 marzo 2012; cfr. anche CSA, III, 27 gennaio 2022, n. 156; per fattispecie in cui sono stati riconosciuti i presupposti dell’eccezionalità ai fini della ripetizione della gara, cfr. CGF, IV, in C.U. n. 225/CGF del 28 febbraio 2014; anche nella decisione del Giudice sportivo Divisione Calcio a 5 invocata dalla reclamante, di cui al C.U. n. 623 del 12 febbraio 2020, si richiama del resto la verificazione di un evento di natura eccezionale quale il blocco anomalo della caldaia).

Sulla base di quanto precede, stante l’infondatezza delle doglianze dalla A.S.D. Castellana Calcio a 5, il reclamo proposto deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione e della sanzione del Giudice Sportivo qui impugnate.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                        IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                              Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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