F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 110/CSA pubblicata del 12 Gennaio 2023 – SSD Casarano Calcio s.r.l.

Decisione n. 110/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n.116/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sig.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 116/CSA/2022-2023, proposto dalla Società SSD Casarano Calcio s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-

Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 67 del 13.12.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30 dicembre 2022, il dott. Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Casarano Calcio 1927 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Rizzo Gianmarco, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 67 del 13.12.2022, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Casarano/Gladiator dell’11.12.2022.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere rivolte espressioni irriguardose e irridenti all’indirizzo dei componenti la panchina avversaria nonché spintonato un calciatore avversario che lo avvicinava in reazione. Tale condotta determinava un clima di tensione tra i calciatori delle due società”.

La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara, sostenendo che è stata effettuata una ricostruzione errata dei fatti, in quanto il calciatore ha posto in essere una condotta in realtà non meritevole di una sanzione così grave.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

Il calciatore Rizzo Gianmarco merita la sanzione inflitta, considerato non solo che profferiva frasi offensive e irridenti nei confronti dei componenti la panchina della squadra avversaria – condotta, questa, punita ai sensi dell’art. 39 C.G.S. con la sanzione minima della squalifica per due giornate - ma anche il fatto che un tale comportamento procurava la reazione del calciatore avversario Alessandro Caruso, sfociato in spintonamenti che hanno determinato un clima di tensione tra i giocatori di riserva delle due squadre.

La società non disconosce i fatti, ma ne offre una ricostruzione completamente diversa, in contrasto con il referto arbitrale del primo assistente dell’arbitro, sig. Manuel Giorgetti, che testualmente recita: “Al 23° del secondo tempo a gioco fermo e dopo la segnatura del terzo gol della società Casarano, il calciatore di riserva Gianmarco Rizzo n. 8 della società Casarano, mentre si riscaldava nei pressi della panchina della società Gladiator, si girava verso quest’ultima rivolgendosi verso gli occupanti con le seguenti parole: fate ridere, prendevi il gol e rompete i coglioni, zitti, siete imbarazzanti. Sentite queste parole, il calciatore n. 16 Alessandro Caruso della società Gladiator si alzava dalla panchina e uscendo dall’area tecnica andava incontro al calciatore prima menzionato urlandogli che cazzo vuoi non rompere i coglioni spingendosi reciprocamente. Ne generava un clima di tensione tra calciatori di riserva di entrambe le squadre che in quel momento si stavano riscaldando e che tentavano di separare e richiamare i due”.

Al riguardo, il Collegio, ricordato che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61, comma 1 C.G.S., ha valore di piena prova circa i fatti accaduti e i comportamenti dei tesserati, rileva che il clima di tensione procurato dal comportamento, per quanto qui interessa, del calciatore Rizzo Gianmarco, potendo determinare conseguenze ancora più gravi tra i calciatori di riserva di entrambe le squadre, costituisce circostanza che, valutata unitamente agli spintonamenti, ben giustifica l’aggravamento della sanzione e la squalifica per tre giornate complessivamente inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

     

L’ESTENSORE                                                                           IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                                 Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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