F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 113/CSA pubblicata del 16 Gennaio 2023 – Petrarca Calcio a Cinque s.r.l./L84 s.r.l.

Decisione n. 113/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 133/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Agostino Chiappiniello - Componente 

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 133/CSA/2022-2023, proposto dalla società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 454 del 09.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.01.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno e uditi l’Avv. Michele Cozzone ed il Presidente Prof. Paolo Morlino per la società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., nonché l’Avv. Jennyfer Bevilacqua per la società SSD L84

s.r.l. e l’Avv. Priscilla Palombi per il calciatore Defreitas Siqueira Lucas; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo con procedura d’urgenza del 10.1.2023, la società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. (di seguito anche “Petrarca”) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 454 del 9.1.2023, con la quale quest’ultimo, respingendo il ricorso di essa società, ha omologato il risultato di 8 a 3 conseguito sul campo al termine dell’incontro L84 – Petrarca Calcio a Cinque del 30.11.2022.

La vicenda può così riassumersi.

La società Petrarca ricorreva al Giudice Sportivo chiedendo che, in relazione alla gara L84 – Petrarca disputatasi il 30.11.2022 e valevole per la Coppa della Divisione Nazionale Calcio a Cinque, fosse comminata alla società L84 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, per avere essa schierato un numero di calciatori “formati” (sei) inferiore al minimo di sette previsto dal C.U. n. 1 della stagione sportiva 2022/2023: ciò in quanto il calciatore Defreitas Siqueira Lucas, ancorchè risultante come “formato” sul tabulato della società, versava in situazione di tesseramento irregolare, come accertato all’esito dei procedimenti disciplinari ai quali erano stati rispettivamente sottoposti il calciatore e la società.

Il Giudice Sportivo, con provvedimento del 2.12.2022 (C.U. n. 317), deliberava di sospendere il procedimento ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S., investendo il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti ai fini della valutazione circa la regolarità del tesseramento del calciatore Defreitas presso la società L84.

Il Tribunale Federale, con decisione del 29.12.2022, non impugnata, ne dichiarava la irregolarità, con motivazione che, in parte qua, si ritiene necessario riportare nella sua interezza, in quanto sui medesimi presupposti di fatto e di diritto viene adottata anche la presente decisione:

<<Nel merito, va dichiarata la irregolarità del tesseramento del calciatore Defreitas Siqueira Lucas in favore della società ASD L84. Ed infatti, dallo storico in atti si rinviene, innanzitutto, che il primo tesseramento in Italia del calciatore risale al 23 maggio 2017 e risulta perfezionato in favore della società Aosta Calcio a 5 con il seguente status: 67 straniero comunitario sgs. Dipoi, dopo alcuni passaggi intermedi, diventato maggiorenne ed acquisito nel frattempo lo status 70, il calciatore, brasiliano di nascita ma di nazionalità portoghese, in data 30.08.2019 risulta tesserato per la società L 84 Calcio a 5, con lo status 70 Dilettanti come Mai Tess. Est.

Ora, per maggiore chiarimento della questione devoluta innanzi a questo Collegio, si ritiene opportuno, in questa sede, richiamare, preliminarmente, l’art. 40 quinquies delle N.O.I.F. (“tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale  Calcio a Cinque”) ed in particolare il comma 1, secondo il quale “Le società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annuale fissato dal Consiglio Federale:

1) …………….

2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato da:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;

d) documento di identità”.

Ciò precisato, appare di evidenza palmare il fatto che il Defreitas, già tesserato per Federazioni estere, prima di tesserarsi in Italia avrebbe dovuto, ai sensi del richiamato comma 1, numero 2, dell’art. 40 quinquies NOIF, munirsi di certificato internazionale di trasferimento, nonché, di dichiarazione sottoscritta dal giocatore e dalla società contenente il nome della società e Federazione estera con la quale il giocatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; il non averlo fatto, ha evidentemente viziato, sin dall’origine, la procedura di tesseramento che lo ha coinvolto, inficiandone insanabilmente la sua regolarità (per doverosa completezza, si fa presente che, in occasione dell’audizione del 28.05.2021, allegata in atti, alla domanda del collaboratore della Procura Federale, se avesse ottenuto il transfert dalla Federazione brasiliana per il tesseramento in Italia, il Defreitas dichiarava testualmente: “Non lo so  e non ero a conoscenza che fosse necessario il transfert”). Pertanto, stabilito che all’epoca del primo tesseramento in Italia da parte del calciatore, incombeva l’obbligo del preventivo transfert internazionale, l’aver aggirato la procedura tramite la mendace dichiarazione con la quale attestava di “non essere mai stati tesserato per Federazione estera”, ha di certo consentito al calciatore medesimo di tesserarsi per la Federazione italiana, ancorché privo di certificato internazionale di trasferimento e malgrado fosse già stato tesserato per la Federazione brasiliana; nel contempo beneficiando, del tutto indebitamente, della opportunità riconosciutagli dal successivo comma 5, che non prevede alcun transfert, ma soltanto di “presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per la Federazione estera ……….” nella ipotesi di “ …..giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore a 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque”. Insomma, proprio quanto in concreto accaduto, con effetti invalidanti non solo sul tesseramento, ma anche sul relativo status, da parte del calciatore, di “formato in Italia”. Ed invero, avendo il Defreitas perfezionato il suo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età anteriormente al 30 giugno 2017, ha anche automaticamente assunto, ai sensi del C.U. n. 1 del 17.07.2017 della Divisione Calcio a 5, l’ulteriore  status di “Calciatore Formato”, ovverosia tesserato (lett. A): “ ….per la FIGC del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017”. Status, peraltro, che a causa della iniziale irregolarità del tesseramento (per assenza del transfert internazionale), il calciatore non avrebbe più potuto conseguire, nemmeno in tempi successivi, stanti comunque le progressive restrizioni intervenute in materia con abbassamento del limite di età del primo tesseramento dal 18° al 16° anno.

Questa originaria irregolarità di tesseramento e di status, come già evidenziato risalente al maggio 2017 all’atto del primo tesseramento in Italia del Defreitas per la società Aosta Calcio a 5, non può evidentemente – per quanto sopra analiticamente esposto – non riversare i propri effetti invalidanti, travolgendolo, anche sul successivo tesseramento del calciatore in questione con la società ASD L84, la cui valutazione di regolarità è stata rimessa a questa Sezione Tesseramenti del TFN dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 e in ordine alla quale questo Giudice non può che sancirne la irregolarità>>. All’esito della su riportata decisione del T.F.N. – Sez. Tesseramenti, il Giudice Sportivo assumeva la delibera di cui in premessa, oggi impugnata, rilevando che, a seguito di quella decisione, in data 30.12.2022 l’Ufficio Tesseramento federale aveva sollecitato il corrispondente Ufficio presso la Divisione a disporre la revoca del tesseramento del calciatore, revoca effettivamente disposta in pari data e da ritenersi efficace, ai sensi dell’art. 42 N.O.I.F., solo a partire dal quinto giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione da parte della società: come tale, non incidente sulla gara del 30.11.2022 qui in discussione.

Osservava altresì il Giudice Sportivo, confortato da un precedente del Collegio di Garanzia dello Sport, che, in assenza di alcuna responsabilità a carico della società L84 (esclusa, nella specie, dalla decisione della Corte Federale d’Appello n. 0036/CFA-2021-2022), comunque non avrebbe potuto comminarsi alla medesima la punizione sportiva della perdita della gara.

Lamenta la società odierna reclamante che, all’esito della decisione assunta dal T.F.N. – Sez. Tesseramenti (le cui motivazioni anch’essa riporta testualmente), doveva ritenersi scontata anche la decisione del Giudice Sportivo in punto di pacifica irregolarità della gara, laddove invece, incredibilmente, con tale decisione, viziata per svariata motivi, era stato respinto il ricorso e omologato il risultato conseguito sul campo.

Con il primo motivo, la reclamante censura l’erronea interpretazione che il Giudice Sportivo avrebbe riservato alla decisione del T.F.N., il quale aveva invece ritenuto il tesseramento del calciatore Defreitas, ed il suo conseguente status, irregolare ab origine. Il Giudice Sportivo inoltre (secondo motivo) avrebbe omesso di pronunciarsi specificamente sulla irregolarità dello status del calciatore, comunque sussistente in quanto indipendente dalla regolarità del tesseramento.

Con il terzo motivo la reclamante censura il rilievo attribuito alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport in punto di responsabilità delle società ai fini della declaratoria di irregolarità della gara, non potendo dubitarsi che tale irregolarità comunque si realizzi con la partecipazione alla gara di un calciatore “formato” in violazione delle stringenti normative di settore.

Con il quarto motivo la reclamante contesta anche il rilievo attribuito alla citata decisione della Corte Federale di Appello che aveva mandato esente da responsabilità la società L84, decisione che, a detta di essa reclamante, non aveva in alcun modo trattato la questione della regolarità o meno della status del calciatore Defreitas.

Con il quinto motivo, infine, la reclamante Petrarca sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe del tutto ignorato la diposizione del C.U. n. 1 della Divisione Calcio a Cinque, nella parte in cui prevede (lett. “e”, punto “a”) che lo status di formato compete a quei calciatori che “abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017”. 

Conclude pertanto la reclamante, in riforma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo, per la comminatoria alla società L84 della punizione sportiva della perdita della gara del 30.11.2022 con il punteggio di 0 - 6. 

Controdeduce la società SSD L84 s.r.l. (di seguito anche “L84”) con memoria del 10.1.2023, sostenendo innanzi tutto la pacifica irretroattività della revoca del tesseramento del calciatore Defreitas Siqueira Lucas, da ritenersi efficace, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a), N.O.I.F., solo a decorrere dal 4.1.2023 a seguito della decisione del T.F.N. e del successivo provvedimento adottato dalla Divisione il 30.12.2022. Sostiene altresì che nessuna decisione relativa allo status del calciatore può essere rimessa a questa Corte Sportiva, in quanto appannaggio esclusivo della Sezione Tesseramenti del T.F.N., tantomeno su sollecitazione della società Petrarca, in quanto soggetto terzo rispetto al tesseramento del calciatore in favore di essa L84 ed alla conseguente acquisizione del suo status.

La resistente, inoltre, rileva la correttezza del richiamo operato dal Giudice Sportivo alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport (n. 37/2022), evidenziando come nessuna responsabilità possa esserle imputata nel tesseramento del calciatore Defreitas, non solo in forza della già ricordata decisione della Corte Federale di Appello, ma anche e soprattutto in funzione della oggettiva circostanza che il primo tesseramento del calciatore in Italia, irregolare per assenza del transfert internazionale, era stato effettuato dalla società Aosta C5. Sostiene infine di essersi legittimamente affidata alle risultanze dei tabulati federali circa la regolarità del tesseramento e dello status del calciatore, concludendo per il rigetto del reclamo e la condanna della appellante al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 55 C.G.S., a fronte della manifesta infondatezza del reclamo medesimo.

Si è altresì costituito il calciatore Defreitas Siqueira Lucas il quale, preliminarmente, sostiene che questa Corte Sportiva di Appello non potrebbe assumere alcuna decisione circa il tesseramento e lo status del calciatore, a meno di non incorrere nel divieto del ne bis in idem, stante l’intervenuta pronuncia (definitiva), sul punto, del T.F.N. – Sez. Tesseramenti. Evidenzia altresì che il procedimento disciplinare apertosi a suo carico e definito con patteggiamento ex art. 126 C.G.S. non ha comportato alcun accertamento di responsabilità a suo carico, così come nessuna responsabilità è stata accertata né a carico della società L84, né a carico della società Aosta C5 titolare dell’originario tesseramento: tesseramento che, in quanto mai dichiarato illegittimo o revocato, ha comportato la legittima acquisizione del suo status di “formato in Italia”.

Conclude quindi per il rigetto dell’appello della società Petrarca Calcio a Cinque e per la sua condanna alle spese del procedimento ex art. 55 C.G.S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, osserva la Corte che il calciatore Defreitas Siqueira Lucas, ancorchè costituitosi a mezzo di difesa tecnica, non può essere considerato quale parte sostanziale del presente procedimento disciplinare avente ad oggetto esclusivamente la regolarità della gara L84 – Petrarca del 30.11.2022. Ciò nondimeno, poiché tale irregolarità conseguirebbe ad altrettanta irregolarità della sua posizione di tesseramento (e di status), non può disconoscersi il suo interesse alla controversia, seppure a supporto delle ragioni di una parte: sicchè la sua costituzione deve essere intesa come ammissibile intervento ad adiuvandum delle ragioni della resistente L84.

Su tale qualificazione tutte le parti hanno espressamente concordato all’udienza del 10.1.2023.

Quanto al merito, il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il Giudice Sportivo ha tratto le dovute conseguenze dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, tanto in ordine alla validità del tesseramento, quanto alla qualificazione dello status del calciatore Defreitas (ovviamente in relazione alla gara del 30.11.2022), correttamente applicando il disposto dell’art. 42, comma 1, lett. a), N.O.I.F..

E difatti, se è vero che il T.F.N. ha ritenuto viziato ab origine il tesseramento in Italia del Defreitas (cioè sin dal tesseramento in favore dell’Aosta C5 per mancanza del transfert internazionale), <<con effetti invalidanti non solo sul tesseramento, ma anche sul relativo status, da parte del calciatore, di “formato in Italia”>>, tale decisione ha comportato la revoca, ex art. 42 N.O.I.F., del tesseramento in favore della società L84: revoca che, in quanto adottata non già “per violazione alle disposizioni di cui all’art. 40, commi 1, 2 e 3” N.O.I.F., bensì in forza della generale previsione del comma 1, lett. a) della norma medesima, come peraltro espressamente precisato nel provvedimento adottato in data 30.12.2022 dalla Divisione Calcio a Cinque, “ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. 

Né può validamente sostenersi, come sembra addurre la reclamante, un’artificiosa separazione ed indipendenza dello status del calciatore dalla sua posizione di tesseramento. E’ sin troppo evidente, difatti, che un calciatore può assumere un determinato status (o qualifica che dir si voglia) solo in presenza di un tesseramento valido ed efficace, con la conseguenza che il travolgimento del secondo comporta automaticamente anche il travolgimento del primo, ma ovviamente con la medesima decorrenza.

Neppure osta, alla decisione correttamente assunta dal Giudice Sportivo, la previsione contenuta nel C.U. n. 1 stagione sportiva 2022/2023 della Divisione Calcio a Cinque, nella parte in cui prevede (pag. 6, lett. “e”, punto “a”) che, per giocatori “formati”, si intendono coloro che “abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017”, nella misura in cui gli effetti della revoca comunque si sarebbero verificati successivamente a tale data.

Infine, non può sottacersi che, indipendentemente dalla vexata quaestio circa la necessaria sussistenza della responsabilità disciplinare della società, in funzione dell’applicazione della sanzione della perdita della gara, a tutela del generale principio dell’affidamento (espressamente invocato dalla difesa della resistente) e della certezza delle situazioni giuridiche, questa Corte Sportiva ha già avuto modo di affermare ripetutamente, in fattispecie analoghe, che lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalle condizioni che lo legittimano, solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400 oppure, per ulteriori specificazioni (quali, ad es., lo status di “formato”), nei tabulati calciatori delle società curati dalla L.N.D. o dalle Divisioni, con la conseguenza che solo da tale momento quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale, ciò rispondendo ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni (cfr. per tutte, da ultime, decisioni n. 112/CSA/20222023 e n. 259/CSA/2021-2022). Principio che, per vero, sembra ispirare la stessa disposizione di cui all’art. 42 N.O.I.F., laddove prevede appunto, in linea generale, l’efficacia ex nunc della revoca del tesseramento.

E’ dunque evidente che, mutatis mutandis, il medesimo principio deve trovare applicazione nel caso di specie, ove alla data del 30.11.2022 in cui ebbe a disputarsi la gara in questione, sul tabulato ufficiale della società L84 presso la Divisione Calcio a Cinque, il calciatore Defreitas Siqueira Lucas risultava tesserato per la predetta società con la qualifica di “formato” (risultanza peraltro legittima, come si è visto, in assenza di un provvedimento di revoca efficace a quella data).

Ritiene la Corte ricorrere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la compensazione delle spese di lite.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE 

Fabio Di Cagno                                                                              Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

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