F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 116/CSA pubblicata del 18 Gennaio 2023 – S.S.D. a r.l. Portici FBC

Decisione n.  116/CSA/2022-2023       

Registro procedimenti n. 122 /CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 122/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S.D. a r.l. Portici FBC in data 21.12.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 67 del 13.12.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03 gennaio 2023, l’Avv. Stefano Agamennone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

La S.S.D. a r.l. Portici FBC ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Maurizio Schaeper, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 67 del 13.12.2022, in relazione alla gara S.S.D. a r.l. Portici FBC/ Vis Artena dell’11.12.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per tre giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario ponendogli entrambe le mani sul petto e facendolo cadere a terra.” 

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta, ritenendo la sanzione comminata al proprio tesserato eccessivamente afflittiva, considerati il comportamento tenuto dal calciatore e la reale dinamica dei fatti. Secondo la reclamante, infatti, l’atteggiamento del sig. Schaeper andava “interpretato alla stregua di una legittima e naturale reazione…. in cui mancava totalmente sia l’accezione violenta del gesto sia alcuna volontà di nuocere all’avversario”. Il Direttore di gara, nel descrivere l’episodio che ha determinato l’espulsione del calciatore, avrebbe utilizzato “termini eccessivamente violenti (“aggrediva, scaraventando”), mentre lo Schaeper - a detta della reclamante - dopo aver subito un fallo si sarebbe limitato a spintonare l’avversario, ma non in misura eccessiva.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 gennaio 2023 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La reclamante sostiene che il proprio tesserato avrebbe sì spintonato l’avversario, ma non in misura eccessiva e violenta.

Dalla lettura del referto arbitrale, al quale l’Ordinamento sportivo attribuisce valore di “piena prova” (art. 61, comma 1, C.G.s.), emerge in maniera inequivoca che, nel caso di specie, si è invece trattato di una condotta violenta.

 E’ scritto, infatti, nel referto che lo Schaeper, dopo aver subito un normale fallo, “con vigoria sproporzionata aggrediva il calciatore colpevole di averlo contrastato irregolarmente … scaraventandolo a terra” 

Un simile comportamento può mettere in serio pericolo l’integrità fisica dell’avversario, per cui non può non essere considerato violento e, conseguentemente, sanzionato con la squalifica di 3 gare, così come previsto dall’art 38 del CGS.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società S.S.D. Portici FBC non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                                     Patrizio Leozappa               

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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