F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/TFNT del 20 Gennaio 2023 (motivazioni) – Wahabi Muhammad / Sestese Calcio SSD ARL – Reg. Prot. 24/TFN-ST

Decisione/0020/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0024/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Bucchi – Vice Presidente

Fernando Casini – Componente (Relatore)

Flavia Tobia – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 10 gennaio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Wahabi Muhammad (n. 7.5.2001 – matr. 6657072) nei confronti della società Sestese Calcio SSD ARL (matr. 750135) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Toscana – LND,

 la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Il sig. Wahabi Muhammad, in qualità di calciatore dilettante, proponeva ricorso (in data 17.12.2022), ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS, con il quale impugnava e contestava il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, emesso dal Comitato Regionale Toscana – LND e pubblicato sul CU n. 23 del 30 novembre 2022.

Il ricorrente premetteva, in fatto, che:

1. in data 28.10.2022, aveva trasmesso rituale richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF alla LND – Comitato Regionale Toscana e, per conoscenza, anche alla Sestese Calcio 1946 SSD Arl (all. 2);

2. tale richiesta discendeva dal fatto che il calciatore, entro il 20 ottobre 2022, non aveva preso parte ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva 2022/2023, né era stato convocato a svolgere attività per lo stesso numero di gare, e nemmeno gli era stata tempestivamente contestata alcuna inadempienza o infrazione in merito;

3. la Sestese Calcio 1946 SSD Arl si era opposta a detta richiesta di svincolo;

4. in data 30 novembre 2022 il Comitato Regionale Toscana – LND con il CU n. 23 aveva rigettato la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF, con dicitura: “[…] Mantenimento del vincolo con opposizione della società”.

Nel corpo del ricorso l’istante si soffermava sulla contestazione delle difese spiegate dalla Società di calcio in occasione dell’opposizione allo svincolo e, precisamente, osservava:

a) sull’inammissibilità della richiesta per violazione dell’art. 109 comma 2 NOIF eccepita dalla Sestese Calcio 1946 SSD Arl. <<La Sestese Calcio 1946 SSD Arl nella propria opposizione eccepisce che, il calciatore non abbia dato prova dell’avvenuta notifica della richiesta ex art. 109 NOIF alla società verso la quale richiede lo svincolo, adducendo che: “….nella ricevuta della raccomandata inserita nel plico trasmesso al CRT, risulterà scuramente l’invio della richiesta alla Sestese Calcio in “piazza Bagnolet 4 – 50019 Sesto Fiorentino” che non è la sede della società come indicata in epigrafe e come risulta dalla documentazione in vs possesso”. Tale circostanza, non inficia minimamente la regolarità della notifica, invero, l’atto, seppur notificato ad un indirizzo non corretto, è stato portato ugualmente a conoscenza della Società, come risulta dalla ricevuta di consegna sottoscritta dall’incaricato della società (cfr. all. 2) e come dichiarato dalla stessa Sestese Calcio nel proprio atto di opposizione: “…il plico che il postino di zona ci ha consegnato vista la conoscenza diretta con la scrivente società….”; e la notifica perfezionatasi, ha consentito alla società di poter effettuare nei termini stabiliti sia il preannuncio di opposizione che l’opposizione stessa, senza minimamente ledere i propri diritti. Pertanto tale doglianza non potrà trovare accoglimento, con conseguente rigetto della richiesta di inammissibilità sollevata da controparte, come ribadito anche da costante giurisprudenza (Corte Federale d’Appello n. 041/CFA 2020-2021)>>.

b) sull’assenza dei presupposti temporali e giuridici per ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF in relazione alla stagione sportiva 2020/2021 (ovvero 2022/2023)

<<Anche questa circostanza sollevata dalla Società Sestese Calcio è priva di fondamento. In primis appare doveroso sottolineare che, la richiesta di svincolo è stata avanzata in relazione alla stagione sportiva 2022/2023 e non 2021/2022 come erroneamente indicato da controparte nell’opposizione allo svincolo, inoltre, la formulata eccezione, appare altresì strumentale al bieco tentativo di non far concedere lo svincolo ex art. 109 NOIF quando ci siano - come nel caso di specie- tutti i requisiti richiesti dalla norma.

Invero, dalla certificazione medica depositata in sede di opposizione dalla Società Sestese Calcio (cfr. all. 3), si evince che, in data 12 marzo 2022, il calciatore Wahabi si è sottoposto regolarmente a visita medico sportiva per avere l’idoneità anche per la stagione 2022/2023. Dal mese di luglio 2022 il calciatore è sempre stato a disposizione della società Sestese Calcio, ma quest’ultima non lo ha mai convocato per l’inizio della preparazione sportiva, tantomeno è stato convocato per l’inizio della stagione agonistica del campionato di prima categoria Girone D, CR Toscana>>.

Il ricorrente si soffermava, inoltre, in particolar modo sulla enumerazione delle gare svolte dalla società, lamentando la mancata convocazione, ed indicava i seguenti 6 (sei) incontri svoltisi alla data di invio della richiesta di svincolo, e precisamente:

Sestese Calcio - S. Banti Barberino (18/09/2022);

Gallianese - Sestese Calcio (25/09/2022);

Sestese Calcio - Barberino Tavarnelle (02/10/2022);

Settimello - Sestese Calcio (09/10/22);

Sestese Calcio - Isolotto (16/10/22);

Atletica Castello - Sestese Calcio (23/10/22).

La difesa del ricorrente enumerava poi le 6 gare disputatesi successivamente al deposito della richiesta di svincolo:

Sestese Calcio - Ginestra Fiorentina (30/10/22);

Sporting Arno - Sestese Calcio (06/11/22);

Sestese Calcio - Rinascita Doccia (13/11/22);

Cerbaia - Sestese Calcio (20/11/22);

Audace Legnaia - Sestese Calcio (27/11/22);

Sestese Calcio - Sancascianese Calcio (04/12/22).

Il calciatore lamentava, pertanto, di non essere stato convocato (per ben 12 gare) per cause a lui non imputabili sottolineando l’assenza di raccomandate a/r e contestazioni, così come richiesto dall’art. 109 delle NOIF.

La difesa del ricorrente domandava, pertanto, al Tribunale di annullare l’atto impugnato, accogliendo il ricorso, e dichiarando lo svincolo a far data dalla proposizione del reclamo. Ciò con la conseguente condanna della controparte alle spese del procedimento. Allegava la ricevuta del pagamento del contributo di giustizia.

La costituzione della resistente

La società Sestese Calcio SSD Arl si costituiva in giudizio (in data 23.12.2022) con l’avv. Fabio Giotti, contestando la domanda avversaria perché infondata sia in fatto che in diritto, ritenendo insussistenti i presupposti dello svincolo ex art. 109 NOIF, ed invocando quale precedente la decisione n. 34 di questo Tribunale relativo alla stagione sportiva 2021-2022.

La difesa della società sottolineava come l’art. 109 comma 1 preveda espressamente che, ai fini dello svincolo, il calciatore debba essere a disposizione della società e non aver preso parte alle gare per motivi allo stesso non imputabili.

Nel caso di specie ciò non sarebbe accaduto e difatti:

- il calciatore è tesserato con la Sestese dalla stagione sportiva 2016/2017, (come risulta dall’anagrafe AS 400 in atti) e, quindi, per un periodo piuttosto lungo che denota la reciproca soddisfazione delle parti nello stare insieme;

- alla fine della stagione 2021/2022 la Sestese è retrocessa nel campionato di Prima Categoria ed alla fine del mese di giugno i calciatori sono stati convocati in sede per discutere con l’allenatore responsabile della prima squadra, sig. Fabrizio Polloni, dei programmi in vista della partecipazione al campionato di Prima Categoria stagione 2022/2023;

- il calciatore ricorrente rispose alla convocazione ma si rifiutò di parlare inspiegabilmente con l’allenatore (come risulta dalla dichiarazione di quest’ultimo);

- successivamente (il 25 agosto 2022) il calciatore fu convocato per l’inizio della preparazione con la Sestese Calcio, come risulta da una conversazione WhatsApp, nella quale la convocazione per le ore 19 del suddetto giorno presso la sede della Sestese si presentava chiarissima e da ritenersi ben compresa dal calciatore, che giustificò l’assenza asserendo di essersi recato a Pavia per stare accanto allo zio.

Per la difesa della Società il tenore della comunicazione via WhatsApp del calciatore era tale da far emergere:

- la sua Indisponibilità allo svolgimento dell’attività con la Sestese Calcio;

- la sua certa disponibilità ad allenarsi appena tornato da Pavia.

Da ciò la difesa della Società deduceva il mancato ritorno del calciatore da Pavia e la impossibilità di costui ad allenarsi.

A dire della Società la motivazione fornita dal calciatore offre la prova che lo stesso non sia mai stato a disposizione della società per motivi non certo imputabili alla Sestese Calcio e sicuramente riferibili al calciatore.

La Sestese Calcio si opponeva, pertanto, alla richiesta di svincolo e, nel caso di ritorno del calciatore, si dichiarava in attesa dello stesso per l’inizio della preparazione.

La Società così concludeva: “Piaccia all’Ill.mo TFN – Sezione Tesseramenti, respingere il ricorso del calciatore e confermare il provvedimento emesso dal CRT in ordine al mantenimento del vincolo del calciatore Wahabi Muhammad con la Sestese Calcio”. Allegava i seguenti documenti:

1) dichiarazione allenatore Sestese;

2) conversazione WhatsApp calciatore dirigente Sestese;

3) ricevute pec attestanti la notifica del ricorso alla controparte nel domicilio eletto ed al CRT. Il difensore della Società chiedeva di partecipare all’udienza.

Le memorie della ricorrente

A seguito della costituzione della Società Sestese Calcio, la parte ricorrente (in data 04.01.2023) depositava delle memorie con le quali replicava alle difese della resistente.

La difesa del calciatore eccepiva:

1) Inammissibilità delle contestazioni e delle allegazioni costituenti circostanze nuove, di controparte rappresentate nel proprio atto di costituzione, poiché dalla comparazione del contenuto dell’opposizione depositata dalla Società sportiva dinanzi al CR Toscana con la comparsa di costituzione depositata nel presente procedimento, si evinceva il tentativo di introdurre fatti, allegazioni e circostanze nuove, e tardive.

Difatti, a dire della difesa della ricorrente, la Società Sestese calcio, al fine di ostacolare il pieno riconoscimento del diritto di svincolo del calciatore, tentava di ricostruire una verità del tutto difforme dalla realtà dei fatti: 1) interpretando in maniera del tutto fallace il contenuto del messaggio intercorso tra le parti; 2) allegando una dichiarazione testimoniale (del sig. Polloni Fabrizio) il cui contenuto era da contestarsi.

La difesa del calciatore offriva, così, al Tribunale la sua versione dello svolgimento dei fatti e contestava quanto segue:

- è vero che il calciatore fu convocato a fine giugno 2022 presso la sede sociale, con i compagni di squadra, ma in tale circostanza non ebbe alcun contatto con il sig. Fabrizio Polloni in quanto, avendo la società già deciso di non confermare il calciatore (come da comunicazione del 6 luglio 2022 inserita nel profilo Facebook societario – all. 1), lo stesso aveva esclusivamente una conversazione con il sig. Giusti Filippo, che lo invitava a reperire una nuova compagine sportiva successivamente individuata nel Pomarico. Il calciatore, però, a causa del mancato accordo con tale ultima società, permaneva in una situazione di stallo senza la fattiva possibilità di svolgere l’attività sportiva (come da screenshot messaggio WhatsApp: “Caro Mao…le trattative dei cartellini si fanno tra società e basta. Facci chiamare tranquillamente e proviamo a trovare soluzione…” all. 2).

A dire della difesa del calciatore la versione dei fatti fornita dal sig. Polloni, nella dichiarazione agli atti e prospettata dalla società nella comparsa, si presenta infondata.

- è vero che il calciatore comunicava alla società di doversi assentare per un breve periodo da Firenze così come è vero che il sig. Wahabi consapevole del vincolo pluriennale in essere, comunicava la sua disponibilità allo svolgimento dell’attività agonistica (come confermato dallo stesso messaggio depositato dalla società: “non potrò esserci oggi ma appena torno sicuramente ci sarò” cfr. all. 2).

Secondo la difesa del calciatore la compagine sportiva propone una interpretazione non veritiera di n. 2 messaggi intercorsi tra le parti, ostentando un interesse alle prestazioni del calciatore di fatto mai avuto.

Nella ricostruzione offerta dal ricorrente egli stesso, come ben noto alla società Sestese Calcio, dopo 5 giorni fece immediato rientro presso il luogo di residenza, ma la società sportiva, disinteressata alle sue prestazioni, non chiese né formalmente né informalmente, a quest’ultimo di riprendere l’attività agonistica, in semplice attesa della “finestra di mercato” di dicembre al fine di tentare una eventuale cessione od un trasferimento del Wahabi, già infruttuosamente tentati nel mercato estivo.

La difesa del calciatore lamentava il fatto che ciò si fosse verificato a totale discapito della volontà e degli interessi dell’attore ed in violazione di quanto previsto dalla carta costituzionale all’art. 3, in relazione al diritto del calciatore di vedersi riconosciuta una uguaglianza sostanziale nell’esercizio dell’attività sportiva da parte della società di appartenenza.

La difesa del calciatore allegava l’avvenuta iscrizione al corso formativo quale “Addetto al banco pelletteria” che lo vede tutt’ora impegnato e con luogo di svolgimento in Firenze (all. 3 e 4)

Per la difesa del calciatore la versione dei fatti proposta dalla società sportiva si presenterebbe, dunque, integralmente infondata, ed in ogni caso inammissibile in quanto con eccezioni ed allegazioni nuove e prive di requisiti oggettivi.

2) Assenza di convocazioni e seguenti contestazioni ai sensi dell’art. 109 NOIF.

A dire della difesa del sig. Wahabi, la compagine sportiva nella depositata comparsa di costituzione non avrebbe dato prova, in quanto mai avvenute e quindi inesistenti, di aver eseguito nei modi e nei termini previsti dall’art. 109 NOIF, le opportune e dovute convocazioni e contestazioni. Essendo di contro: - oggettiva la presenza sul territorio del sig. Wahabi (all. 3 e 4 alle memorie). oggettiva e mai negata la disponibilità del calciatore a rendere la prestazione sportiva (all. 2 controparte);

e per tali ragioni insisteva per l’accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l’Ill.mo Tribunale: 1) dichiarare l’inammissibilità della depositata comparsa di costituzione in quanto fondata esclusivamente su fatti, circostanze, contestazioni ed allegazioni nuove, illimitatamente contestate e quindi non oggettive; 2) annullare l’atto impugnato ovvero il CU n. 23 del 30 novembre 2022 del Comitato Regionale Toscana – LND; e di conseguenza accogliere, il ricorso così come proposto, dichiarando il calciatore Wahabi Muhammad svincolato a far data dalla data di proposizione dello stesso reclamo.

Con conseguente condanna della controparte alle spese del presente procedimento”.

In via istruttoria allegava:

1) comunicazione del 6 luglio 2022 inserita nel profilo Facebook societario Sestese Calcio;

2) screenshot messaggio WhatsApp intercorso tra un Dirigente Sestese Calcio e il sig. Wahabi;

3) Patto Formativo e calendario lezioni/Stage Sinergie Italia Agenzia per il Lavoro ed il sig. Wahabi;

4) screenshot messaggio del WhatsApp intercorso tra Sinergie moda e pelletteria ed il sig. Wahabi comunicazione di avvenuta iscrizione;

e nella denegata ipotesi in cui, la Società Sestese Calcio intendesse non confermare l’avvenuta trattativa intercorsa, e non conclusa, con il Pomarico Calcio, faceva presente che il calciatore possedeva n. 2 file con audio WhatsApp intercorsi con un Dirigente della Sestese Calcio, visibili dallo screenshot all. 2; il primo della durata di 46 secondi (Wahabi), il secondo di 28 secondi (dirigente della Sestese calcio), che avrebbero potuto essere depositati o condivisi a semplice richiesta dell’Organo Giudicante.

Le memorie della resistente

A seguito delle predette memorie, la parte resistente (in data 05.01.2023) depositava delle memorie con le quali replicava a sua volta alle puntualizzazioni espresse dalla difesa del calciatore.

La difesa della Sestese Calcio SSD Arl presa visone della Memoria difensiva depositata dal sig. Wahabi Muhammad osservava quanto segue.

A dire della resistente la memoria depositata dal ricorrente in data 4 gennaio 2023 era da ritenersi irrituale ed inammissibile, così come le produzioni documentali ad essa allegate.

Ciò in quanto il CGS regola il procedimento sulla base di due atti, il ricorso e l’eventuale memoria di costituzione del resistente, oltre alla documentazione trasmessa dal Comitato di competenza in relazione alla procedura stragiudiziale prodromica al contenzioso giudiziario, e non vi sono ulteriori termini processuali a disposizione delle parti in tale procedimento di primo grado, oltre alla discussione orale davanti all’adito Tribunale.

Quindi, non si potrebbero ammettere in tale grado di giudizio ulteriori difese e produzioni documentali oltre a quanto prodotto negli atti introduttivi dalle parti costituite.

La difesa della Società evidenziava, inoltre, come la Sestese Calcio si fosse costituita nei termini ed in conformità al CGS, in quello che costituisce il primo grado di giudizio, e non l’appello, tanto è vero che la decisione dell’adito Tribunale è suscettibile di impugnazione davanti alla Corte Federale d’Appello.

La difesa della Sestese Calcio aveva la premura di sottolineare come il calciatore, in ogni caso, avesse fornito un quadro fattuale da contestualizzare temporalmente in quanto sia la comunicazione della Sestese Calcio sul proprio profilo Facebook del 6 luglio 2022 che la conversazione WhatsApp (sul possibile trasferimento del calciatore ad una società indicata nel Pomarico Calcio associata al Comitato Regionale Basilicata del 23 luglio-30 luglio-8 agosto 2022) fossero tutti fatti antecedenti alla conversazione WhatsApp del 25 agosto 2022, allegata alla memoria di costituzione; conversazione la cui autenticità avrebbe trovato conferma da parte dello stesso ricorrente laddove asserì che “il calciatore comunicava alla società di doversi assentare”.

La mancata partecipazione del calciatore all’attività sportiva, per lo svolgimento della quale era stato convocato, era, pertanto, dovuta ad un fatto riferibile al calciatore stesso e non certo imputabile alla società.

Per quanto riguarda il presunto “breve periodo” di assenza da parte del calciatore indicato nella memoria dal ricorrente, la difesa della Società evidenziava come dalla conversazione WhatsApp in atti non si rinvenisse alcuna indicazione in tal senso.

Del resto se il calciatore si fosse reso disponibile, come sembra, ad andare a giocare in Basilicata, evidentemente non avrebbe avuto problemi a vivere lontano da Firenze anche per lunghi periodi.

La difesa della Sestese Calcio sottolineava, inoltre, l’impossibilità per la stessa Società di sapere che il calciatore, dopo 5 giorni di assenza dal 25 agosto 2022, fosse rientrato a Firenze, circostanza questa contestata e non provata dal ricorrente. Difatti la documentazione allegata dal ricorrente sarebbe relativa ad un corso formativo molto successivo, relativamente al quale in ogni caso fornisce la prova dell’iscrizione e non della partecipazione effettiva.

A dire della difesa della Sestese, in ogni caso, il calciatore nella conversazione WhatsApp allegata alla memoria di costituzione aveva garantito che “sicuramente” avrebbe svolto gli allenamenti al rientro da Pavia, ma ciò non è mai accaduto e non certo per responsabilità della Società.

A dire della Sestese Calcio la stessa convocò l’atleta, il quale non si presentò per cause allo stesso riferibili e non imputabili alla società, senza dare seguito all’impegno di andare ad allenarsi appena tornato da Pavia.

La difesa della Sestese Calcio insisteva nelle conclusioni già formalizzate nella memoria di costituzione.

L’udienza

All’udienza del 10.01.2023 comparivano l’avv. Antonio Paoluzzi, in rappresentanza del calciatore Wahabi Muhammad, e l’avv. Fabio Giotti, in rappresentanza della società Sestese Calcio SSD Arl.

L’avv. Antonio Paoluzzi si riportava integralmente agli scritti difensivi depositati e sollevava, preliminarmente, eccezione in ordine all’ammissibilità delle contestazioni e delle allegazioni di circostanze nuove da parte della società Sestese Calcio SSD Arl nel proprio atto di costituzione.

In subordine, rivendicava l’ammissibilità delle proprie memorie di replica e, in caso contrario, chiedeva l’assegnazione di termine a difesa per potersi opporre a tali nuovi circostanze. Concludeva per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

L’avv. Fabio Giotti, in rappresentanza della società Sestese Calcio SSD Arl, si riportava integralmente al proprio atto di costituzione, rimettendosi al Tribunale relativamente all’ammissibilità in giudizio di scritti difensivi integrativi. Concludeva per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

Motivi

Il Tribunale ha proceduto alla completa disamina di tutte le domande, richieste ed eccezioni avanzate dalle parti ed ha attentamente valutato tutti gli elementi probatori disponibili.

Sono da ritenersi ammissibili le memorie difensive di entrambe le parti, così come i documenti dalle stesse prodotti.

Ciò in ossequio a quanto statuito dal combinato disposto dell’art. 50, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (“Poteri degli organi di giustizia sportiva”: <<1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44.>>) e dell’art. 44, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (“Principi del processo sportivo”: << 1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.>>).

Le parti, infatti, hanno potuto manifestare ampiamente le proprie ragioni ed hanno svolto le proprie difese in maniera completa, in posizione di parità dinanzi al Tribunale, con pienezza del contraddittorio.

C’è da osservare che gli interessati affidano la bontà delle loro contrapposte versioni dei fatti ad elementi probatori che vengono inseriti da ciascuna di esse in contesti a volte diversi, e certamente guardati da diverse prospettive.

In verità, tutti gli elementi probatori disponibili sono dotati di un segno proprio, il quale offre un contributo all’istruttoria, anche prescindendo dal contesto nel quale l’una o l’altra parte li vorrebbe inseriti.

Ed in effetti, a ben vedere, anche collocando tali elementi nell’alveo istruttorio indicato dagli stessi interessati, seppur dichiaratamente partigiano, si ha modo di svolgere una verifica obiettiva della sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 109 delle NOIF, ai fini dell’eventuale svincolo per inattività del calciatore.

Il dettato normativo dell’art 109 delle NOIF puntualizza, infatti, con precisione, gli elementi della fattispecie delineata dal Legislatore Sportivo, individuando i parametri e le categorie di riferimento da tenersi presenti nel momento critico del rapporto, proprio in funzione dello svincolo del calciatore.

Le due posizioni, quella del calciatore, da un lato, e quella della Società dall’altro, vengono compiutamente contemplate dalla norma nella loro reale e concreta collocazione nell’ambito di un equilibrio che si presenta inevitabilmente sbilanciato a causa della considerazione della posizione del calciatore identificato come soggetto debole.

Ciò emerge dalla distinta distribuzione dell’onere probatorio tra atleta e società, relativamente ai vari requisiti richiesti dalla norma.

Per ciò che riguarda la pretesa dell’atleta, la norma guarda alla mera situazione di fatto, rivolgendosi semplicemente al calciatore/calciatrice che “non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”.

L’atleta non viene gravato di alcuno specifico onere probatorio, dovendosi evidentemente ritenere difficoltosa la prova negativa di un fatto, vale a dire, nel caso di specie, quella di “non” avere “preso parte” ad un incontro perché non chiamato.

Per la verità, la prova negativa, nel caso immaginato dal Legislatore sportivo, è ancora più difficoltosa di quella che si potrebbe pretendere in altri ambiti.

Difatti, la prova non riguarda semplicemente la mancata partecipazione alla gara, cioè una qualunque diserzione dall’impegno sportivo, ma si tratterebbe in effetti di una assenza non voluta dall’atleta.

La prova della “mancata partecipazione” è, in realtà, la prova di una condizione di “emarginazione” nella quale il calciatore viene relegato dalla società.

Egli, siccome deliberatamente non reso partecipe dalla società, vive una condizione di “isolamento”, paradossalmente proprio in quell’ambito (la squadra) dove devono trovare la loro più alta espressione i valori di lealtà, correttezza, integrazione.

A ciò si aggiunga che particolarmente spiccata dovrebbe essere la cura dell’affiatamento da parte della società, considerato che l’atleta vive una appartenenza “vincolata” alla compagine della quale fa parte.

È evidentemente per tali ragioni che la norma (in tale segmento iniziale della fattispecie) non contempla specificamente la “convocazione” vera e propria, e le sue dinamiche, ma menziona in modo volutamente generico la “partecipazione”, preoccupandosi dell’inserimento effettivo dell’atleta nella vita della Società.

La norma mostra, invece, una considerazione completamente diversa per la posizione della società e prevede espressamente che: <<Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse.>>.

Ecco, dunque, che la Società è espressamente gravata del compimento di uno specifico adempimento, che emerge nel momento patologico del rapporto, e che rileva quale elemento della fattispecie siccome espressamente volto al mantenimento del vincolo. La norma in modo inequivocabile pone alla società un “obbligo” e non lascia spazio ad alcuna possibilità di diversa interpretazione.

Obbligo che, nel caso in esame, la Società resistente non ha assolutamente rispettato.

Se, dunque, dal lato dell’atleta, la prova della fondatezza delle proprie ragioni si presenta “libera” in ragione del fatto che è rivolta alla dimostrazione dell’altrui omissione, dall’altro lato, la prova che si pretende dalla Società per il mantenimento del vincolo è più rigorosa e tipizzata.

Sembrerebbe orientata in tal senso la decisione n. 38 (Decisione/0038/TFNST-2021-2022 – Registro procedimenti n. 0039/TFNST/2021-2022 – Relatore Francesco Corsi) di questo Tribunale, allorquando il Tribunale, ai fini del decidere, aveva ordinato alla sola Società di documentare la convocazione a gare e/o allenamenti del calciatore, pervenendo all’accoglimento del ricorso dell’atleta per “la mancata partecipazione, per causa a lui non imputabile, al numero di gare indicato nell’art. 109 NOIF. ”. La sopra indicata diversità sembra, del resto, adeguatamente commisurata al proporzionale interesse che la Società dovrebbe avere proprio nei confronti del mantenimento del vincolo.

Allorquando, infatti, l’interesse della Società nei confronti dell’atleta è vivo ed attuale, la stessa non avrà difficoltà a provvedere agli adempimenti volti alla “convocazione” ed alla successiva eventuale “contestazione” delle inadempienze, trattandosi, del resto, di attività non difficoltose per un soggetto dotato per sua natura di una struttura finalizzata al compimento di attività amministrative, anche ben più gravose di quella di cui qui si tratta.

Se, invece, la Società non compie le attività che l’art. 109 delle NOIF implicitamente le richiede per la conservazione del vincolo nel caso di contestazioni, si deve ritenere che l’interesse nei confronti dell’atleta sia solo asserito e tralaticio da stagione in stagione, e certamente non di tale intensità da giustificare il perdurare dell’assoggettamento dell’atleta alle ragioni societarie.

La previsione di tale iter, caratterizzato da specifici adempimenti, risponde in effetti all’indole dell’ordinamento sportivo nel momento giurisdizionale, che potrà godere di maggiore speditezza allorquando la verifica della bontà delle contrapposte ragioni degli interessati potrà serenamente riposare sul controllo del compimento puntuale degli adempimenti stabiliti dal Legislatore. Tutto ciò si uniforma, infatti, ai canoni di efficienza propri della giurisdizione sportiva, la quale, se da un lato, nulla sacrifica delle ragioni di tutti gli istanti, dall’altro è caratterizzata dall’appartenenza ad un ambito nel quale la scansione temporale della vita dei consociati federali è dettata dal rapido avvicendarsi delle stagioni sportive, che si susseguono con un ritmo non modificabile. La celerità delle decisioni in ambito sportivo non rappresenta, pertanto, una mera qualità apprezzabile favorevolmente, ma è una necessaria caratteristica propria dell’attività giurisdizionale, siccome inserita in un contesto scandito da adempimenti non dilazionabili.

Tali considerazioni non possono ritenersi smentite e superate da quell’orientamento (più volte richiamato in ambito disciplinare) per il quale il valore probatorio sufficiente si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire una ragionevole certezza (si veda il n. 37 della Rassegna di giurisprudenza del 12.12.2022 – dove si precisa: <<(quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Nell’ordinamento sportivo, tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto una codificazione espressa in materia anti-doping, là dove si prevede che, per poter ritenere la violazione accertata, il grado di prova richiesto deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio [art. 4, comma 4.1 delle Norme sportive antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009 (art. 8, comma 8.5), e successive stesure della medesima normativa conformi sul punto]. Questi principi generali valgono anche quando si discuta di espressioni o comportamenti discriminatori (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/20212022)>>, (massima n. 52/CFA/2022-2023/D).

Quest’ultimo principio, infatti, si presenta perfettamente aderente alla ratio inizialmente esposta, siccome parimenti orientato da esigenze di efficienza in quei vari casi in cui la celerità della formazione del consapevole convincimento propria dell’organo di giustizia sportiva potrebbe essere erroneamente fraintesa dai rimostranti come una valutazione sommaria delle ragioni degli interessati.

L’applicazione di tale principio, laddove pertinente, consente, infatti, il soddisfacimento delle necessità di speditezza delle decisioni, senza alcuna perdita di utilità dell’attività giurisdizionale.

Esigenze di speditezza che, nel caso in esame, devono, invece, trovare attuazione secondo un iter obbligatorio puntualmente statuito dal Legislatore.

Ecco, dunque, che la Società resistente non ha fornito la prova pretesa dalla norma (art. 109, comma 4 delle NOIF: << Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse>>. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni), vale a dire la prova di avere convocato il calciatore, ricavabile da atti scritti (id est le raccomandate), laddove, invece, viene apertamente ammessa dalla stessa Società resistente l’oralità delle convocazioni.

Convocazioni da ritenersi, pertanto, inevitabilmente indimostrate, oltre che espresso oggetto di contestazione da parte dell’atleta. Neppure risulta che gli altri elementi istruttori disponibili possano svolgere alcuna funzione di “soccorso” alla sopra detta carenza probatoria, considerato il perentorio dato letterale dell’art. 109 delle NOIF in tema di prova.

Per ciò che concerne la disamina degli elementi istruttori si osserva, inoltre, quanto segue.

Il calciatore, da un lato, e la Società, dall’altro, affidano le proprie istanze a distinte logiche probatorie.

Il ricorrente sostiene le proprie pretese enumerando gli incontri ai quali non ha partecipato, distinguendo i sei svoltisi prima del deposito della richiesta di svincolo, dai sei svoltisi successivamente al deposito.

Dalla detta elencazione, sic et simpliciter, emergerebbe in ogni modo evidente il superamento della soglia delle quattro gare ufficiali contemplate dall’art. 109 delle NOIF.

Da tale sottolineatura si dovrebbe ricavare la sussistenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma.

Il ricorrente evidenzia, inoltre, la data di svolgimento di ciascuna gara, rimarcando implicitamente il soddisfacimento di altro presupposto richiesto dalla norma, vale a dire la soglia temporale del 30 di novembre.

Il calciatore non fornisce altri riscontri probatori in ordine al perfezionamento della fattispecie delineata dall’art. 109 delle NOIF. In favore dell’autosufficienza della doglianza del calciatore militerebbe quell’orientamento per il quale, in materia di prova, anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, se ritenute fondate ed attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone” (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020), (massima n. 52/CFA2022-2023/C, pubblicata sul n. 37 della Rassegna di giurisprudenza del 12.12.2022).

Tale orientamento, formatosi in ambito diverso da quello di cui qui ci si occupa, valorizza la posizione del rimostrante limitandosi a misurarla in virtù del composto adagiarsi di essa nel contesto nel quale viene inserita.

Situazione questa che sembra riscontrarsi nel caso in esame.

La Società, dal canto suo, a sostegno delle proprie richieste, indica uno scambio di messaggi tramite WhatsApp e la dichiarazione scritta del responsabile tecnico.

Al riguardo osserviamo quanto segue.

Le comunicazioni tramite WhatsApp hanno il seguente tenore:<< 25.08.2022

SESTESE “Oggi ore 19 alla sestese”

CALCIATORE “Filippo ho avuto un problema con mio zio e sono dovuto salire a Pavia da lui, non sta bene quindi gli devo stare accanto perché è solo. Non potrò esserci oggi ma appena torno sicuramente ci sarò”

SESTESE “Cmq sempre x educazione se nn ti scrivevo io te nn ci pensavi a mandare un msg che eri assente …”>>.

Il calciatore si limita a giustificare l’assenza solo per quell’occasione (“…Non potrò esserci oggi…”) e manifesta la sua disponibilità per il futuro (“ma appena torno sicuramente ci sarò”).

Per ciò che riguarda la dichiarazione scritta dell’allenatore osserviamo quanto segue.

Con riferimento alla valutazione della sua utilità è possibile tenere presente quell’orientamento giurisprudenziale per il quale: << Il processo sportivo ha natura composita, inquisitoria e accusatoria, e carattere essenzialmente documentale. In tale contesto, nella fase istruttoria il diritto di difesa è assicurato mediante il diritto di accesso agli atti, orientato evidentemente a consentire agli interessati di svolgere in maniera adeguata le argomentazioni difensive. Il contraddittorio è invece pieno quando la testimonianza è assunta in udienza (art. 60 CGS). Si tratta di un sistema misto, che corrisponde alle esigenze di celerità e informalità del processo sportivo e, nel complesso, tutela adeguatamente i differenti interessi delle parti. In quanto la regola della pienezza del contraddittorio nella formazione della prova è sancita dalla Costituzione solo in relazione al processo penale (art. 111, comma quarto), il contraddittorio stesso si articola differentemente nei diversi sistemi processuali; tanto è vero che, ad esempio, nel procedimento di verificazione svolto nel giudizio amministrativo esso legittimamente si realizza con la possibilità delle parti di prendere posizione sulla relazione di verificazione, mediante il deposito di apposita memoria difensiva nei termini di legge (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 7 ottobre 2021, n. 27324)>>, massima n. 28/CFA/2022-20237C, pubblicata nel n. 32 della Rassegna di Giurisprudenza.

Ecco, dunque, che la dichiarazione scritta si presenta perfettamente ammissibile ed utilizzabile.

Il testo della dichiarazione è il seguente:<<…in qualità di responsabile tecnico della Prima Squadra della Sestese Calcio per la stagione sportiva 2022/2023, nell’ultima settimana di Giugno 2022 ho convocato presso la sede tutti i giocatori in forza alla società stessa per parlare dei programmi in vista del campionato di prima categoria dopo la retrocessione della squadra. Il calciatore Wahabi Muhammad si è presentato all’appuntamento ma non ha voluto parlare con il sottoscritto nonostante io gli avessi detto che mi avrebbe fatto piacere inserirlo nella rosa della squadra.>>.

Dalla dichiarazione sopra descritta ricaviamo che:

- il responsabile tecnico, “in vista” del campionato, ha convocato tutti i giocatori;

- la convocazione di tutti i giocatori non era, pertanto, rivolta alla partecipazione a qualche specifica gara in particolare;

- lo scopo della convocazione era quello di “parlare dei programmi”;

- il responsabile tecnico riferisce che il calciatore si presentò, ma non volle parlare con lo stesso.

Dalla lettura della dichiarazione si ricava che essa, seppur confezionata recentemente (è datata 22.12.2022) fa riferimento al mese di giugno 2022 e limpidamente non menziona affatto alcuna specifica “convocazione” del calciatore per alcun determinato incontro di calcio o anche per lo svolgimento di sessioni di allenamento.

È stato, inoltre, acquisito agli atti del presente procedimento l’atto di “opposizione allo svincolo” dinanzi al Comitato Regionale, ed è, pertanto, nella disponibilità di questo Tribunale.

In esso viene dato atto di due circostanze rilevanti:

1) la Società ha ricevuto notizia della richiesta di svincolo, tanto che nell’epigrafe dell’opposizione si dice “ che in data 15 novembre 2022 la Sestese Calcio SSDARL ha ricevuto la notifica da parte del calciatore Wahabi Muhammad nato a Firenze il 07/05/2001 ed ivi residente in Via Arturo Toscanini, 27 della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF di cui si allega copia”, (pag.1).

La Società ha potuto svolgere le sue difese dinanzi al Comitato Regionale, nonostante la lamentata imperfezione dell’invio della richiesta di svincolo a mezzo raccomandata.

L’eventuale irregolarità sembrerebbe, pertanto, sanata, anche sulla base di quell’orientamento per il quale: “Il vizio di un atto processuale è sanato se l’atto ha raggiunto lo scopo prefissato dal legislatore, quale espressione del canone più generale della strumentalità delle forme. (Sezione I, decisione n. 83 /CFA/2021-2022). Lo scopo dell’atto, se raggiunto, funge da sanatoria delle nullità in cui l’atto è occorso (v., ex multis, Cass., sez. VI-I, 27.6.2017, n. 16014), attraverso il combinarsi dell’atto invalido con un atto ulteriore, destinato a comporre con il primo una diversa fattispecie prevista in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie tipica ma dalla quale discendono i medesimi effetti legali propri dell’atto viziato.”), massima n. 40/CFA/2022-2023/E, pubblicata nel n. 34 della Rassegna di Giurisprudenza.

2) la Società, nell’opposizione, ricorda in modo pacifico che il calciatore “è stato convocato oralmente per l’inizio dell’attività di preparazione agonistica…”.

La difesa del calciatore allega alle proprie memorie (depositate il 04.01.2023):

1) comunicazione del 6 luglio 2022 inserita nel profilo Facebook societario Sestese Calcio;

2) screenshot del messaggio WhatsApp intercorso tra un Dirigente della Sestese Calcio ed il sig. Wahabi

3) Patto Formativo e calendario lezioni/Stage Sinergie Italia Agenzia per il Lavoro ed il sig. Wahabi;

4) screenshot del messaggio WhatsApp intercorso tra Sinergie moda e pelletteria ed il sig. Wahabi, comunicazione di avvenuta iscrizione.

In ordine alla “comunicazione del 6 luglio 2022 inserita nel profilo Facebook societario Sestese Calcio” osserviamo che in effetti non menziona il calciatore, descrivendo con entusiasmo l’organico della squadra per gli impegni sportivi imminenti.

È, però, anche da osservare che tale comunicazione non ha carattere di ufficialità e non può ritenersi equipollente ad una “esclusione” vera e propria del calciatore dalla compagine sociale.

In ordine allo “screenshot messaggio WhatsApp intercorso tra un Dirigente Sestese Calcio e il sig. Wahabi” osserviamo che dimostra un dialogo finalizzato ad una qualche collocazione del calciatore. Esso è indice dell’affievolimento dell’intensità del rapporto tra il calciatore e la Società resistente.

In ordine al “Patto Formativo e calendario lezioni/Stage Sinergie Italia Agenzia per il Lavoro ed il sig. Wahabi” osserviamo che il documento menziona espressamente il calciatore alla pagina 3 e, seppure non sottoscritto, dimostra l’esistenza dell’impegno del calciatore, con un calendario delle attività che però, in effetti, iniziano il 23.11.2022 ed arrivano al 16.01.2023.

Si noti che la formazione sembrerebbe possibile anche da remoto (pag. 4 del Patto: “seguire la formazione con un PC o tablet provvisti di webcam, audio e microfono funzionanti. La webcam deve essere attivata sempre, salvo diversa indicazione del docente. Detti device non devono essere condivisi con altri discenti durante la formazione. L’utilizzo dello smartphone è consentito solo in situazioni emergenziali che devono essere segnalate preventivamente al docente”.)

In ordine allo “screenshot messaggio del WhatsApp intercorso tra Sinergie moda e pelleteria ed il sig. Wahabi comunicazione di avvenuta iscrizione” osserviamo che esso offre la conferma del reale coinvolgimento personale del calciatore nel progetto del corso sopra indicato.

Il precedente invocato dalla difesa della resistente

È bene soffermarsi sul precedente richiamato dalla difesa della resistente.

Il precedente espressamente invocato dalla difesa della Società sembra non essere pertinente ed utile alla disamina del caso che ci occupa.

Si tratta della decisione n. 0034/TFNST-2021- 2022.

Il caso posto all’attenzione del Tribunale riguardava una calciatrice minorenne che non aveva provveduto a presentare la prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva.

Il thema decidedum era, pertanto, del tutto diverso da quello qui in esame e la decisione che ne è conseguita non si presenta utile al vaglio del caso qui trattato.

La citazione testuale (nella memoria difensiva) del seguente passaggio della detta decisione:<< “Il calciatore, pertanto, per invocare il diritto allo svincolo per inattività deve almeno dimostrare il congiunto verificarsi di due circostanze, ovvero che: 1. l’atleta fosse a disposizione della Società entro il 30 novembre; 2. la Società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4 dell’art. 109 NOIF). …>>, (pag. 2 della Memoria difensiva della Società) evoca semplicemente, seppur indirettamente, il dato normativo.

Si badi, inoltre, che nel procedimento che qui ci occupa è stata acquisita agli atti la certificazione medica del calciatore in corso di validità.

Anche sotto tale profilo è, pertanto, da ritenersi che il calciatore Wahabi Muhammad fosse a disposizione della Società, con i tempi ed i modi previsti dall’art. 109 delle NOIF.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto si deve ritenere, in conclusione, che il ricorso sia meritevole di accoglimento.

All’accoglimento del ricorso segue la condanna alle spese della resistente Società di calcio, considerata l’opposizione infondata al ricorso e le argomentazioni poste a sostegno della resistenza allo svincolo del calciatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Wahabi Muhammad ed in riforma del provvedimento del Comitato Regionale Toscana – LND, dispone lo svincolo del calciatore dalla società Sestese Calcio SSD ARL a decorrere dal 2 novembre 2022.

Condanna la società soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre oneri e accessori di legge se dovuti, ai sensi dell’art. 55 CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

I RELATORI                                                            IL PRESIDENTE

Fernando Casini                                                      Gioacchino Tornatore

Flavia Tobia

 

Depositato in data 20 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it