LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 11.01.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CADILI/ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946

 

RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CADILI/ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946

Con ricorso trasmesso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato in data 7.10.2022, il calciatore Andrea CADILI ha esposto che:

- per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946 1946 con un accordo economico che prevede un compenso globale annuo lordi di euro 20.000,00;

che risulterebbe tutt’oggi creditore verso la Società di euro 2.000,00, oltre interessi;

 La ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946 non si è costituita in giudizio.

All’udienza tenutasi in data 14.12.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, poiché rispetto all’esposizione dei fatti da parte del ricorrente – il quale ha ritualmente allegato l’esistenza del rapporto mediante deposito dell’accordo economico regolarmente sottoscritto e vidimato – nulla è stato dedotto dalla società circa il denunciato omesso pagamento delle somme per cui è causa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Andrea CADILI dell’importo di euro 2.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. 

 

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