LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 11.01.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Facundo URQUIZA/A.S.BISCEGLIE S.R.L.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Facundo URQUIZA/A.S.BISCEGLIE S.R.L.

La C.A.E. riunitasi in data 14.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore URQUIZA Facundo, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 07.11.2022 alla società A.S.BISCEGLIE S.R.L. ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore;

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.BISCEGLIE S.R.L. – militante nel campionato nazionale di Serie D – per la stagione sportiva 2021/2022, con decorrenza dal 10 agosto 2021 al 30 giugno 2022, per un compenso annuo lordo di Euro 21.000,00. Nello, specifico, lo stesso ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla suddetta società la minor somma di Euro 16.800,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo pari ad Euro 4.200,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.S.BISCEGLIE S.R.L. pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 10.08.2021 e regolarmente depositato presso la LND.

Va tuttavia rilevato che il ricorrente, in data 01.12.2022, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. a questa Commissione una comunicazione con cui dichiarava di aver ricevuto nelle more del presente procedimento il pagamento di quanto dovuto dalla predetta società e di non avere, pertanto, interesse alla prosecuzione del giudizio stesso, richiedendo, per l'effetto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

 

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