LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 11.01.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Filippo OLIANA/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

RICORSO DEL CALCIATORE Filippo OLIANA/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 14.12.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Filippo Oliana del 23.9.2022 (ricevuto a mezzo pec il 24.10.2022), regolarmente notificato il 27.9.2022 alla ASD Team Nuova Florida 2005 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.), l’inammissibilità delle comunicazioni di posta elettronica certificata trasmesse dall’associazione il 7.10.2022 e il 24.11.2022 (non risultando allegata, in entrambi i casi, la ricevuta di avvenuta consegna alla controparte);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito delle memorie integrative del 23.11.2022 e del 5.12.2022 da parte del calciatore nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione (fermi i profili di inammissibilità sopra rilevati), e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all’udienza dell’1.12.2022 e attraverso il proprio difensore all’udienza del 14.12.2022;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Team Nuova Florida 2005, per la stagione sportiva 2021/2022 (con decorrenza dal 9.8.2021), a fronte di un compenso globale lordo di euro 20.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione la minor somma di euro 16.000,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ASD Team Nuova Florida 2005 al “pagamento della somma di Euro 4.000,00”. L’associazione, in data 7.10.2022, ha trasmesso una pec (indirizzata alla C.A.E. e al difensore del calciatore) del seguente tenore: “comunichiamo che il giocatore in questione Filippo Oliana, ha firmato liberatoria debitoria che lo stesso dipartimento interregionale ha ricevuto via PEC (Posta elettronica certificata)”. 

Il calciatore, con memoria integrativa trasmessa il 23.11.2022, dopo aver evidenziato come controparte non avesse allegato la liberatoria su cui fondava le proprie difese – violando così i principi del contraddittorio, di difesa e della parità delle parti, oltre al comma 5 dell’art. 25 bis Regolamento L.N.D. (invero dell’art. 28) – ha precisato le proprie conclusioni come segue “In via principale si chiede pertanto che la Commissione Accordi Economici, condanni la società così come richiesto dal calciatore in quanto, con suddette memorie la società ha solamente confermato di essere debitrice della somma di euro 4.000,00 nei confronti del Signor Oliana. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Commissione, nonostante la società non abbia inviato la liberatoria alla controparte, ritenga ammissibile il deposito di suddetta documentazione, con la presente memoria il calciatore dichiara di non aver mai rinunciato alla somma richiesta con il reclamo e dovuta in forza dell’accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione sportiva 21/22 e di non aver mai sottoscritto nessuna liberatoria così come sostenuto ma non provato dalla società” e chiesto che l’associazione provvedesse al deposito della liberatoria in originale.

La resistente, in data 24.11.2022, ha trasmesso una pec (indirizzata alla sola C.A.E.) allegando n. 9 file – recanti la denominazione “ricevuta bonifico…”, il numero da 1 a 10 (con esclusione del 4), il cognome del giocatore, i mesi (da settembre a giugno con l’esclusione di dicembre) e l’anno (2021 o 2022) – contenenti ciascuno una copia di contabili di bonifico dell’importo di euro 2.000,00 e così per complessivi euro 18.000,00.

All’udienza dell’1.12.2022 il difensore del ricorrente, appreso della trasmissione della documentazione che precede, ha chiesto disporsi un rinvio al fine di poter prendere visione e questa Commissione ha, dunque, aggiornato la discussione all’udienza del 14.12.2022.

Il calciatore, con memoria integrativa trasmessa il 5.12.2022 (all’esito della ricezione dei documenti chiesti alla C.A.E.), ha contestato integralmente il contenuto delle memorie e delle produzioni di controparte, eccependo:  preliminarmente, la violazione dell’art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D., avendo l’associazione trasmesso alla (sola) Commissione l’ulteriore documentazione relativa a presunti pagamenti effettuati in violazione dei principi del contraddittorio, di difesa e della parità delle parti; nel merito, la mancata prova di ulteriori pagamenti rispetto alla somma di euro 16.000,00 da lui dichiarata, in considerazione del fatto che tutte le ricevute prodotte mancavano del CRO o del TRN, costituendo le stesse solo “una presa in carico” e non già “la prova del pagamento”, stante la possibilità di revocare/annullare il bonifico come sarebbe, appunto, avvenuto nel caso di specie.

Il ricorrente ha allegato, inoltre, copia integrale dei suoi estratti conto bancari per il periodo 1.7.2021-30.9.2022 nonché copia dei movimenti del periodo 1.10.2022-1.12.2022, evidenziando come i bonifici effettuati dall’associazione in suo favore – nel periodo di riferimento – fossero stati otto (da euro 2.000,00 ciascuno) e rilevando come, dal confronto tra i rispettivi documenti prodotti,  risulterebbe evidente la revoca di alcuni degli ordini depositati, ricordando che – ai sensi dell’art. 28 comma 6, Regolamento L.N.D. e dell’art. 91, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva – i pagamenti effettuati devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo di riferimento.

Il sig. Oliana ha chiesto, infine, l’invio degli atti alla Procura Federale ed insistito “per il rigetto delle richieste formulate e della documentazione prodotta dalla società in quanto infondate e priva di ogni valore probatorio in quanto prive dei requisiti richiesti per accertare senza ombra di dubbio l’avvenuto pagamento tramite bonifico da parte della società” e per la condanna al pagamento dell’importo di euro 4.000,00.

Preliminarmente deve rilevarsi, ai sensi dell’art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D. l’inammissibilità delle due comunicazioni di posta elettronica certificata (e della documentazione allegata) trasmesse dalla associazione resistente considerato che nella prima (a valere quale atto di costituzione), pur risultando tra i destinatari anche il difensore del calciatore, non è allegata la prova di avvenuta consegna a controparte e che la seconda (a valere quale memoria da trasmettersi “nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l’udienza”) risulta essere stata inviata solo alla C.A.E.

Orbene questa Commissione ben conosce e condivide l’indirizzo al quale il Tribunale Federale Nazionale da tempo aderisce per il quale “è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali” (Decisione n. 87/TFN/SVE/2021-2022, in cui si richiama il precedente n. 56/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport, citato anche nella recentissima Decisione n. 18/TFNSVE-2022-2023), ma non può d’altronde, nel caso di specie, sottrarsi al chiaro disposto dell’art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D. il quale dispone che, in difetto dell’allegazione della prova dell’avvenuta trasmissione dell’atto costitutivo alla controparte, “l’inammissibilità della costituzione verrà rilevata d’ufficio”.

La documentazione depositata dalla resistente non può, dunque, avere quel “pieno valore probatorio” previsto dell’art. 28, comma 6, Regolamento L.N.D. (non essendo stata depositata “in conformità alle disposizioni regolamentari”) né, conseguentemente, essere utilizzata ai fini della presente decisione. L’esame della stessa – anche alla luce degli estratti conto bancari depositati dal calciatore – porta, però, a ritenere che potrebbero essere state commesse eventuali infrazioni a norme federali, ragione per la quale si impone la trasmissione dell’intero fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti che la stessa riterrà opportuni.

Fermo restando quanto supra osservato e volendo, anche nel caso in esame, “considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali”, merita di essere rilevato, ai fini delle decisione, come: non sia stata, comunque, prodotta la liberatoria sottoscritta dal calciatore; le contabili depositate (per un importo complessivo di euro 18.000,00, evidentemente inferiore a quello di euro 20.000,00 riportato nell’accordo economico), non siano idonee a fornire prova che gli importi siano stati (tutti) effettivamente accreditati sul conto corrente del calciatore;  tale documentazione non soddisfi il dettato dell’art. 28, comma 6, Regolamento L.N.D. nella parte ove è disposto che: “I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione” (caso eccezionale che, peraltro, non si rinviene nel caso in esame).

La C.A.E. ritiene, dunque, fondato il ricorso considerato che la controversia non può che essere decisa sulla base dell’accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al quantum debeatur si deve, invece, tenere conto dell’importo medio tempore corrisposto dall’associazione nella misura dichiarata dal ricorrente nell’atto introduttivo e, peraltro, risultante anche dalla documentazione allegata alla memoria integrativa trasmessa dallo stesso ricorrente il 5.12.2022.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che l’ASD Team Nuova Florida 2005 debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato nelle conclusioni pari ad euro 4.000,00. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD Team Nuova Florida 2005, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Filippo Oliana dell’importo di euro 4.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Team Nuova Florida 2005 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.  Dispone inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del Regolamento L.N.D., la trasmissione del presente fascicolo alla Procura Federale per le valutazioni di competenza

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