LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 11.01.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo PULSONI/CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo PULSONI/CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 14.12.2022 presso la sede della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore PULSONI Lorenzo regolarmente notificato a mezzo raccomandata a/r notificata in data 27.10.2022 alla società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL ed inviato a questa commissione in pari data 

VALUTATA

La documentazione pervenuta di cui la C.A.E., ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue: il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di euro 6.000,00 suddiviso in 10 ratei mensili. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di euro 4.200,00 pari a sette mensilità e che pertanto, sarebbe creditore nei confronti della società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL del residuo importo riferibili alle ultime tre mensilità pari ad euro 1.800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dell’art. 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della L.N.D., per le causali di cui in motivazione, condanna la società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL al pagamento in favore del sig. PULSONI Lorenzo  della somma di euro 1.800,00 (Milleottocento/00), oltre interessi della domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore), tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dal 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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