LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 11.01.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo RANELLI/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo RANELLI/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 14.12.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Ranelli Lorenzo del 5.10.2022 ricevuto il 7.11.2022 e regolarmente notificato, in pari data, alla Lornano Badesse Calcio A.S.D. (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche delle memorie di costituzione e difensiva (datate rispettivamente 15.11.2022 e 5.12.2022) dell’associazione nonché della memoria integrativa del calciatore datata 5.12.2022;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all’udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione deducendo: di aver sottoscritto un accordo economico ex art. 94 ter N.O.I.F. per la stagione sportiva 2021/2022 con l’A.S.D. Lornano Badesse Calcio a fronte di un compenso lordo annuo forfettariamente determinato in euro 30.000,00; di aver adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, ma di aver ricevuto dall’associazione il minore importo di euro 24.000,00 con conseguente suo credito della somma complessiva di euro 6.000,00 per la stagione sportiva 2021/2022;  che il comportamento dell’associazione integra una violazione delle norme poste alla base dell’ordinamento federale, per cui emerge una palese responsabilità di detta società. Il Sig. Ranelli ha chiesto, pertanto, “in via principale e nel merito: - dichiarare che la società, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non ha rispettato l’accordo economico con il ricorrente e per l’effetto condannarla al pagamento della complessiva somma di € 6.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

L’associazione resistente si è costituita con memoria nella quale, dopo aver confermato i termini dell’accordo economico nonché l’importo complessivo versato in favore del calciatore (allegando, peraltro, le ricevute dei bonifici disposti), ha eccepito: di aver dato corretta attuazione all’accordo economico fino alla cessazione dell’attività agonistica, avvenuta con l’ultima giornata del Campionato di Serie D disputatasi il 15.5.2022 (non essendosi qualificata per i play-off); che dopo questa data, a causa di una sopravvenuta crisi economica “imprevista e imprevedibile”, si è trovata nell’impossibilità di continuare l’attività agonistica, tanto da dover cercare soluzioni alternative che le consentissero di iscriversi al Campionato di Serie D; di aver dovuto rinunciare al predetto campionato (non essendosi concretizzata la fusione con altra associazione), ma di aver ottenuto l’iscrizione a quello di Promozione con mantenimento della matricola federale e dell’anzianità di affiliazione (come da documentazione prodotta in atti); che la C.A.E. dovrebbe, quindi, “bilanciare i legittimi interessi del calciatore a percepire il saldo del compenso... con le documentate sopravvenute oggettive difficoltà economiche”, tenuto conto delle seguenti circostanze: la mancata iscrizione alla Serie D non è stata certamente dovuta alla volontà di “sgravarsi dei contratti stipulati nella stagione 2021/2022”, stante la successiva partecipazione al campionato regionale con mantenimento di matricola e anzianità di associazione; se il fine fosse stato quello di non pagare il saldo pattuito, sarebbe stato, infatti, sufficiente non iscriversi ad alcun campionato; la mancata iscrizione al campionato dilettantistico più prestigioso ha causato la perdita di prestigio e di appeal negli sponsor; la mancata iscrizione ha determinato lo svincolo d’autorità di tutti i calciatori; che la scelta adottata era, dunque, l’unica possibile per salvaguardare la continuità associativa nonché i diritti dei terzi;  di aver fatto di tutto per salvaguardare gli interessi economici dei propri tesserati, ma di aver dovuto effettuare delle scelte derivanti dalla sopravvenuta crisi economica di cui alla C.A.E. è stato chiesto, appunto, di tenere conto, così come dell’assoluta buona fede nel salvaguardare i diritti della controparte. La resistente ha chiesto, pertanto, di ridurre secondo equità il compenso ancora dovuto al ricorrente, rappresentando che questo strumento consentirebbe di poter far fronte alle proprie obbligazioni e di continuare l’attività agonistica nell’interesse anche dei tesserati, ricordando al riguardo come l’ordinamento statuale preveda quale strumento per il risanamento delle imprese il d.lgs. 14/2019 (che riduce l’esposizione debitoria e assicura il riequilibrio della situazione finanziaria). La resistente ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il compenso ancora dovuto al calciatore ricorrente per la stagione 2021/2022 in base agli accordi contrattuali stipulati ammonta ad € 6.000,00 come dimostrato in narrativa al punto A), somma questa che si chiede venga ridotta ad equità per i motivi esposti al punto B)”.

L’associazione, con successiva memoria difensiva trasmessa il 5.12.2022 si è riportata alla precedente memoria ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, evidenziando: di aver dimostrato, sulla base della documentazione prodotta, di aver pagato regolarmente tutti i calciatori fino al 15 maggio 2022; di aver cercato di “salvare la categoria” e, successivamente, di “salvare l’affiliazione”, così da garantire continuità anche nell’interesse dei calciatori, motivo per il quale ha rinnovato la richiesta di rideterminazione in via equitativa del debito per poter soddisfare le obbligazioni ancora pendenti e poter garantire la continuità associativa. La resistente, “ad ulteriore dimostrazione della reale situazione in cui si è trovata… dalla fine del mese di maggio 2022”, ha depositato bonifico effettuato a luglio 2022 per il ripianamento del debito federale, volto a consentire l’iscrizione al campionato di Promozione (a conferma che alla fine della stagione 2021/2022 non aveva alcun saldo attivo ma anzi negativo).

Il calciatore, con memoria di replica trasmessa il 6.12.2022, ha impugnato e contestato le argomentazioni difensive di parte resistente, insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso ed evidenziato che: controparte ha riconosciuto e ammesso il proprio debito, come quantificato e richiesto nel ricorso introduttivo; tale ricognizione di debito è idonea a giustificare la richiesta di condanna dell’associazione; la richiesta di riduzione ad equità dell’importo contrattuale ancora dovuto non può trovare accoglimento in quanto i compensi pattuiti rappresentano, comunque, una somma dovuta in favore del calciatore sino al termine della stagione sportiva (i.e. 30.6.2022), sia che si disputino gare ufficiali sia che si disputino tornei estivi e che, peraltro “in assenza di un accordo privato tra le parti, resta complesso sostituirsi alla loro volontà e ridurre un compenso convenuto, atteso e certamente non impedito dal comportamento del tesserato” (Decisione n.16/TFN 2020-2021); la presunta crisi economica non è stata in alcun modo provata, con la conseguenza che tale mancanza non potrà che comportare il rigetto della domanda formulata dall’associazione; qualora l’associazione avesse davvero affrontato un periodo di crisi economica avrebbe potuto avanzare domanda di sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3/2012, ovvero tentare una composizione bonaria e transattiva con il calciatore il quale, invece, non è mai stato contattato; la C.A.E. (C.U. 165 del 5.12.2022) ha già preso in esame un caso pressoché sovrapponibile, adottando un preciso orientamento dal quale non vi sarebbe ragione alcuna per discostarsi.

In occasione dell’udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 14.12.2022, sono comparsi i difensori delle parti, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato, considerato che l’accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Ranelli, risultando provata sia la sua conclusione, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell’importo medio tempore corrisposto (circostanze, peraltro, tutte espressamente confermate anche dalla resistente), mentre di contro la richiesta di riduzione ad equità non può essere accolta per le motivazioni di seguito espresse.

Preliminarmente giova, invero, ricordare come questa Commissione, in una sua recente decisione (SSD ARL Rende Calcio 1968/Dhamo Aleksandros in C.U. n. 100 del 12.10.2022), abbia avuto modo di precisare come sussista, in capo ad essa, “la possibilità di decidere secondo equità, norma non scritta ma principio che dovrebbe ispirare – ferme restando quelle specifiche previsioni dell’art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione non può in alcun modo derogare  –  la gran parte delle sue decisioni”. Astrattamente, dunque, non è certamente precluso a questa Commissione di ricorrere al criterio equitativo di giudizio che, come è noto, consente all’organo giudicante di modellare il contenuto della decisione tenendo conto di talune “peculiarità” del caso concreto, che una decisione secondo diritto non potrebbe salvaguardare adeguatamente.

Nel caso di specie, però, così come nei precedenti ricorsi instaurati nei confronti della medesima associazione resistente e già decisi da questa Commissione (cfr. C.U. n. 165 del 5.12.2022 sub procedimenti nn. 2 e 8,  nonché C.U. n. 173 del 22.12.2022 sub procedimento n. 8),  non si rinvengono quelle necessarie “peculiarità” (sussistenti, invece, nella decisione sopra richiamata e contenuta nel C.U. n. 100) che giustificherebbero il ricorso al predetto criterio e ciò non solo perché non è stata data prova della lamentata crisi, ma soprattutto in quanto anche ove tale prova fosse stata fornita, ciò non avrebbe, comunque, consentito a questa Commissione – fatta salva l’ipotesi di un inadempimento non colposo – di superare il principio pacta sunt servanda (e, dunque, il carattere vincolante del contratto de quo), considerato che, nel caso di specie, il calciatore (circostanza pacifica, in quanto non contestata dalla resistente) ha adempiuto regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti dell’associazione per la stagione sportiva di validità dell’accordo economico (e senza dimenticare, peraltro, che la resistente sta, comunque, continuando la propria attività sportiva).

Ad abundantiam non può non rilevarsi come, qualora la Commissione dovesse stabilire la riduzione di un compenso dovuto da una società per dimostrate (o meno) difficoltà economiche (senza che ricorra, però, una delle ipotesi per cui il legislatore statale ha previsto che l’adempimento delle prestazioni dedotte in contratto non sia esigibile) ad un calciatore che abbia, invece, regolarmente ed integralmente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, ciò costituirebbe, invero, un error in iudicando nonché un precedente che aprirebbe la strada a difese strumentali da parte delle società e, comunque, ad un “illegittimo modus operandi”.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la resistente debba essere condannata al pagamento dell’importo di euro 6.000,00 e degli interessi dal dì dovuto al saldo (non si può riconoscere, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la Lornano Badesse Calcio A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Lorenzo Ranelli dell’importo di euro 6.000,00, oltre interessi dal dì dovuto al saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla Lornano Badesse Calcio A.S.D. di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. 

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