FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 165/AA del 16/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – NAPOLETANO ASD VICTORIA CROSS ORTONA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 265 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo NAPOLETANO e della società A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO NAPOLETANO, all’epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Victoria Cross Ortona, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in sede di commento della gara A.S.D. Victoria Cross Ortona – Città di Chieti del 6.11.2022, valevole per il girone B del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, leso l’onore, il prestigio ed il decoro propri della terna arbitrale che ha diretto tale gara, nonché per l’effetto e più in generale, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa con dichiarazioni postate in data 6.11.2022 sulla propria pagina del social network Facebook;

A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Vincenzo Napoletano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata e dal Sig. Vincenzo NAPOLETANO, e dal Sig. Giampiero Misci, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo NAPOLETANO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it