FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 167/AA del 16/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LOPEZ ROSSIELLO F ROSSIELLO AP SS MONOPOLI 1966

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 121 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Onofrio LOPEZ, Francesco ROSSIELLO e Anna Pina ROSSIELLO e della società S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

ONOFRIO LOPEZ, in qualità di Presidente del CDA e legale rappresentante della società S.S. Monopoli 1966 S.r.l. dal 25/01/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, commi 5 e 6, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla sig.a Rossiello Anna Pina socia al 22,78% della società Ambiente e Tecnologie S.r.l., acquirente, con atto notarile del 1 giugno 2022, del 50% delle quote sociali della società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell’ art. 20 bis delle N.O.I.F, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F, nonché le attestazioni di solidità finanziaria della società Ambiente e Tecnologie S.r.l. nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 6, lettera A1 delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo ex comma 8 dell’ art. 20 bis delle N.O.I.F., e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. Rossiello Francesco, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Ambiente e Tecnologie S.r.l. e la sig.a Rossiello Anna Pina, socia al 22,78% della società Ambiente e Tecnologie S.r.l., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;

FRANCESCO ROSSIELLO, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società Ambiente e Tecnologie S.r.l., acquirente, con atto notarile del 1 giugno 2022, del 50% delle quote del capitale sociale società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 6 delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. le attestazioni di solidità finanziaria della società Ambiente e Tecnologie S.r.l. nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 6, lettera A1 delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell’ art. 20 bis delle N.O.I.F.;

ANNA PINA ROSSIELLO, socia al 22,78% della società Ambiente e Tecnologie S.r.l. acquirente, con atto notarile del 1 giugno 2022, del 50% delle quote sociali della società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5 delle N.O.I.F. e 32, comma 5-bis e comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art.2 0 bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotta solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.;

S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Onofrio LOPEZ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L., dal Sig. Francesco ROSSIELLO e dalla Sig.ra ANNA PINA ROSSIELLO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Onofrio LOPEZ, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Francesco ROSSIELLO, di 30 (trenta) giorni di inibizione per la Sig.ra Anna Pina ROSSIELLO, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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