FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 171/AA del 20/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LUCCHESE 1905 SRL ACADEMY LIVORNO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 93 pfi 22-23 adottato nei confronti della società LUCCHESE 1905 S.R.L., e della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
LUCCHESE 1905 S.R.L., per responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori, al termine della gara Lucchese – Academy Livorno del 24.6.2022 valevole per il Torneo 50° Silvio Parisotto (Valle di Ottavo) Cat. Under 15 Giovanissimi, partecipato ad una rissa accesasi sugli spalti che ha visto coinvolti i sostenitori di entrambe le squadre che hanno preso parte all’incontro, nel corso della quale il padre del calciatore per la stessa tesserato Sig. Niccolò Arnesano – che ha partecipato alla gara con la maglia n. 7 - ha colpito con una testata il padre del calciatore tesserato per la Academy Livorno Sig. Alessandro Rofi - che ha preso parte alla gara con la maglia n. 6;
A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO, per responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori al termine della gara Lucchese – Academy Livorno del 24.6.2022, valevole per il Torneo 50° Silvio Parisotto (Valle di Ottavo) Cat. Under 15 Giovanissimi, - ed in particolare il padre del calciatore tesserato per la Academy Livorno Sig. Alessandro Rofi - che ha preso parte alla gara con la maglia n. 6 – partecipato ad una rissa accesasi sugli spalti che ha visto il coinvolgimento dei sostenitori di entrambe le squadre;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Alessandro VICHI in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società LUCCHESE 1905 S.R.L., e dal Sig. Riccardo TESTA, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società LUCCHESE 1905 S.R.L., e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.