FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 175/AA del 23/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DI RIENZO ASD SA TREVISO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 115 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo DI RIENZO e della società A.S.D. CONDOR S.A. TREVISO, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO DI RIENZO, all’epoca dei fatti Allenatore Responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Condor S.A. Treviso, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 e art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere svolto durante la stagione sportiva 2021- 2022 e precisamente in data 16 giugno 2022 attività di proselitismo o attività comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento ed al collocamento della giovane calciatrice - sig.ra Chiara Estela Bellagamba di anni 15 - tesserata per la società Treviso Women S.S.D. A R.L. verso la A.S.D. Condor S.A. Treviso, società in favore della quale il Sig. Vincenzo Di Rienzo era tesserato. Tale attività - come confermato in sede di audizione dallo stesso Di Rienzo - è consistita nel contattare via whatsapp la calciatrice sig.ra Chiara Estela Bellagamba appartenente alla Treviso Women S.S.D. A R.L al fine di ottenere dalla stessa un futuro suo tesseramento con la A.S.D. Condor S.A. Treviso;

A.S.D. CONDOR S.A. TREVISO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianfranco ARTUSO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CONDOR S.A. TREVISO, e dal Sig. Vincenzo DI RIENZO; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Vincenzo DI RIENZO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CONDOR S.A. TREVISO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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