FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 179/AA del 23/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PARLANI LORENZINI ASD FEMMINILE RICCIONE E ALTRI…

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 125 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sigg.ri Andrea PARLANI, Fausto LORENZINI, Ginevra Lavinia CECILIANI, Rosa LAURO, Jennifer TOSONI, Sabrina CAMPI, Sofia PRIVIERO, Sara AKREMI e Martina BABINI, e della società A.S.D. FEMMINILE RICCIONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA PARLANI, all’epoca dei fatti tesserato per la società Ravenna Women F.C. SSD ARL in qualità di allenatore iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con il sig. Fausto Lorenzini, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, svolto attività di proselitismo operato nell’interesse della A.S.D. Femminile Riccione, nei confronti delle calciatrici Jennifer Tosoni, Sofia Priviero, Rosa Lauro, Ginevra Lavinia Ceciliani, Sabrina Campi, Martina Babini, Sara Akremi all’epoca dei fatti tesserate per la società Ravenna Women F.C. SSD ARL al fine di convincerle a tesserarsi per la A.S.D. Femminile Riccione, nella seguente stagione sportiva 2022 – 2023; nonché, per avere lo stesso, favorito indebitamente il tesseramento delle calciatrici Jennifer Tosoni, Sofia Priviero, Rosa Lauro, Ginevra Lavinia Ceciliani, Sabrina Campi, Martina Babini, Sara Akremi per la A.S.D. Femminile Riccione, inducendo le stesse ad utilizzare i moduli di svincolo ex art. 108 delle N.O.I.F, sottoscritti in calce dalle predette calciatrici ed inviati in data 15 giugno 2022 presso la Divisione Calcio Femminile da parte del sig. Fausto Lorenzini, indebitamente acquisiti e utilizzati per altra documentazione, non riconducibili al sig. Samuel Gasperoni, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Ravenna Women F.C. SSD ARL, essendo stati dallo stesso espressamente disconosciuti;

FAUSTO LORENZINI, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in favore della società A.S.D. Femminile Riccione, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con il sig. Andrea Parlani, all’epoca dei fatti tesserato per la società Ravenna Women F.C. SSD ARL in qualità di allenatore iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C, svolto attività di proselitismo nell’interesse della A.S.D. Femminile Riccione contattando le calciatrici Jennifer Tosoni, Sofia Priviero, Rosa Lauro, Ginevra Lavinia Ceciliani, Sabrina Campi, Martina Babini, Sara Akremi, all’epoca dei fatti tesserate per la società Ravenna Women F.C. SSD ARL, al fine di convincerle a tesserarsi per la A.S.D. Femminile Riccione nella seguente stagione sportiva 2022 - 2023; nonché per aver lo stesso provveduto personalmente ad inviare in data 15 giugno 2022, le buste raccomandate contenenti i moduli di svincolo ex art. 108 delle N.O.I.F. sottoscritti in calce dalle predette calciatrici indebitamente acquisiti e utilizzati per altra documentazione, non riconducibili al sig. Samuel Gasperoni, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Ravenna Women F.C. SSD ARL, essendo stati dallo stesso espressamente disconosciuti;

GINEVRA LAVINIA CECILIANI, all’epoca dei fatti calciatrice minorenne tesserata per la società Ravenna Women F.C. SSD ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, utilizzato e sottoscritto in calce, in data 14 giugno 2022, un modulo di svincolo ex art. 108 delle N.O.I.F. dalla società Ravenna Women F.C. SSD ARL, depositato presso la Divisione Calcio Femminile, indebitamente acquisito e utilizzato per altra documentazione, non riconducibile al sig. Samuel Gasperoni, presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, e dallo stesso espressamente disconosciuto;

ROSA LAURO, all’epoca dei fatti calciatrice minorenne tesserata per la società Ravenna Women F.C. SSD ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, utilizzato e sottoscritto in calce, in data 9 giugno 2022, un modulo di svincolo ex art. 108 delle N.O.I.F. dalla società Ravenna Women F.C. SSD ARL, depositato presso la Divisione Calcio Femminile, indebitamente acquisito e utilizzato per altra documentazione, non riconducibile al sig. Samuel Gasperoni, presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, e dallo stesso espressamente disconosciuto;

JENNIFER TOSONI, all’epoca dei fatti calciatrice minorenne tesserata per la società Ravenna Women F.C. SSD ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, utilizzato e sottoscritto in calce, in data 8 giugno 2022, un modulo di svincolo ex art. 108 delle N.O.I.F. dalla società Ravenna Women F.C. SSD ARL indebitamente acquisito e utilizzato per altra documentazione, non riconducibile al sig. Samuel Gasperoni, presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, e dallo stesso espressamente disconosciuto; nonché per avere la stessa favorito indebitamente il tesseramento delle calciatrici Sofia Priviero, Rosa Lauro, Ginevra Lavinia Ceciliani, Sabrina Campi, Martina Babini, Sara Akremi per la A.S.D. Femminile Riccione, provvedendo ad inviare alle stesse, tramite wathsapp, i moduli di svincolo ex art. 108 delle N.O.I.F. indebitamente acquisiti e utilizzati per altra documentazione, non riconducibili al sig. Samuel Gasperoni, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Ravenna Women F.C. SSD ARL e dallo stesso espressamente disconosciuti, che le predette calciatrici hanno utilizzato e sottoscritto in calce al fine di ottenere lo svincolo dalla società da lui presieduta;

SABRINA CAMPI, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società Ravenna Women F.C. SSD ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, utilizzato e sottoscritto in calce, in data 9 giugno 2022, un modulo di svincolo ex art. 108 delle N.O.I.F. dalla società Ravenna Women F.C. SSD ARL indebitamente acquisito e utilizzato per altra documentazione, non riconducibile al sig. Samuel Gasperoni, presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società e dallo stesso espressamente disconosciuto; nonché per avere la stessa favorito indebitamente il tesseramento delle calciatrici Sofia Priviero, Rosa Lauro, Ginevra Lavinia Ceciliani, Jennifer Tosoni, Martina Babini, Sara Akremi per la A.S.D. Femminile Riccione, attivandosi personalmente per recuperare il modulo di svincolo ex art. 108 delle N.O.I.F., indebitamente acquisito e utilizzato per altra documentazione, non riconducibile al sig. Samuel Gasperoni, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Ravenna Women F.C. SSD ARL e dallo stesso espressamente disconosciuto, che le predette calciatrici hanno utilizzato e sottoscritto in calce al fine di ottenere lo svincolo dalla società da lui presieduta;

SOFIA PRIVIERO, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società Ravenna Women F.C. SSD ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, utilizzato e sottoscritto in calce, in data 11 giugno 2022, un modulo di svincolo ex art. 108 delle N.O.I.F. dalla società Ravenna Women F.C. SSD ARL indebitamente acquisito e utilizzato per altra documentazione, non riconducibile al sig. Samuel Gasperoni, presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società e dallo stesso espressamente disconosciuto;

SARA AKREMI, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società Ravenna Women F.C. SSD ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, utilizzato e sottoscritto in calce, in data 9 giugno 2022, un modulo di svincolo ex art. 108 delle N.O.I.F. dalla società Ravenna Women F.C. SSD ARL indebitamente acquisito e utilizzato per altra documentazione, non riconducibile al sig. Samuel Gasperoni, presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, e dallo stesso espressamente disconosciuto;

MARTINA BABINI, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società Ravenna Women F.C. SSD ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, utilizzato e sottoscritto in calce, in data 9 giugno 2022, un modulo di svincolo ex art. 108 delle N.O.I.F. dalla società Ravenna Women F.C. SSD ARL indebitamente acquisito e utilizzato per altra documentazione, non riconducibile al sig. Samuel Gasperoni, presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, e dallo stesso espressamente disconosciuto;

A.S.D. FEMMINILE RICCIONE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse della predetta società era espletata dal sig. Fausto Lorenzini l’attività sopra contestata; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Andrea PARLANI e Fausto LORENZINI, dalla Sig.ra Federica CESARI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FEMMINILE RICCIONE, e dalle Sigg.re Ginevra Lavinia CECILIANI, Rosa LAURO, Jennifer TOSONI, Sabrina CAMPI, Sofia PRIVIERO, Sara AKREMI e Martina BABINI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Andrea PARLANI, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fausto LORENZINI, 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Ginevra Lavinia CECILIANI, 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Rosa LAURO, 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Jennifer TOSONI, 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Sabrina CAMPI, 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Sofia PRIVIERO, 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Sara AKREMI, 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Martina BABINI, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. FEMMINILE RICCIONE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it