FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 180/AA del 09/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DI BENEDETTO SSDARL MANFREDONIA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 250 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe DI BENEDETTO e della società SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932 avente ad oggetto la seguente condotta:
GIUSEPPE DI BENEDETTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della SSDARL Manfredonia Calcio 1932, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso di un’intervista rilasciata al termine della gara Manfredonia Calcio – San Severo Calcio disputatasi in data 30.10.2022 e valevole per il Campionato di Eccellenza Pugliese, condivisa sulla pagina “Calcio Passione Ambizione” del social network “facebook” e riportata in data 31.10.2022 sulla testata giornalistica online “www.statoquotidiano.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Francesco Cinque, allenatore tesserato per la società Bisceglie Calcio 1913, e degli altri tesserati dallo stesso citati con evidente intento denigratorio;
SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il Sig. Giuseppe DI BENEDETTO;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe DI BENEDETTO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Giuseppe DI BENEDETTO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.