FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 182/AA del 09/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BERARDI FREZZATO PROSPERO BICEGO A.C.D. CALCIO TRISSINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 124 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco BICEGO, Mario FREZZATO, Mauro PROSPERO, Roberto Leonardo BERARDI, e della società A.S.D. CALCIO TRISSINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO BICEGO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Calcio Trissino all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito che durante la Stagione Sportiva 2021-2022 il Sig. Mauro PROSPERO, Dirigente accompagnatore e Responsabile del Settore Giovanile ed il Sig. Mario FREZZATO, Dirigente accompagnatore, entrambi tesserati con la A.S.D. CALCIO TRISSINO, ponessero in essere attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori, nati nell’anno 2007 e 2008, e tesserati per la società Valle Agno Academy SSD ARL, al fine di convincerli a tesserarsi per la Società ASD CALCIO TRISSINO, per la Stagione Sportiva successiva. Tale attività è consistita, unitamente al Sig. Roberto BERARDI, allenatore tesserato all’epoca dei fatti con la società Valle Agno Academy SSD ARL, dapprima nel redigere un elenco di giovani calciatori e poi nel contattare i genitori dei calciatori stessi, Sig.ri Francesco Castagna, Daniele Spanevello, Francesco Trani, Lorenzo Bernardi e Francesco Zordan tutti tesserati con la Valle Agno Academy SSD ARL, e successivamente nell’aver organizzato un incontro con i loro genitori, al fine di convincerli a tesserarsi per la Società ASD Calcio Trissino, per la seguente stagione sportiva;

MARIO FREZZATO, Dirigente accompagnatore per la A.S.D. CALCIO TRISSINO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver posto in essere, durante la stagione sportiva 2021 - 2022, in concorso con il Sig. Mauro PROSPERO, Dirigente Accompagnatore della Società ASD CALCIO TRISSINO e con il Sig. Roberto BERARDI, allenatore, tesserato per la società Valle Agno Academy SSD ARL, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori, anni 2007 e 2008, tesserati per la società Valle Agno Academy SSD ARL per la stagione sportiva 2021 - 2022, al fine di convincerli a tesserarsi per la Società ASD Calcio Trissino, per la Stagione Sportiva successiva. Tale attività è consistita dapprima nel contattare i genitori dei calciatori Sig.ri Francesco Castagna, Daniele Spanevello, Francesco Trani, Lorenzo Bernardi e Francesco Zordan, tutti tesserati con la Valle Agno Academy SSD ARL, e poi nell’aver organizzato insieme al Sig. PROSPERO e preso parte ad un incontro con i loro genitori, cui ha partecipato - come detto dallo stesso Frezzato - anche il Sig. Roberto BERARDI al fine di convincere tali calciatori a tesserarsi per la Società ASD Calcio Trissino, per la seguente stagione sportiva;

MAURO PROSPERO, Dirigente accompagnatore per la A.S.D. CALCIO TRISSINO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver posto in essere, durante la stagione sportiva 2021 - 2022, in concorso con il Sig. Mario FREZZATO, Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. CALCIO TRISSINO e con il Sig. Roberto BERARDI, Allenatore tesserato per la società Valle Agno Academy SSD ARL, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori, anni 2007 e 2008, tesserati per la società Valle Agno Academy SSD ARL per la stagione sportiva 2021 - 2022, al fine di convincerli a tesserarsi per la Società A.S.D. CALCIO TRISSINO, per la Stagione Sportiva 2022/2023. Tale attività è consistita nel fornire un elenco di giovani calciatori nello specifico i Sig.ri Francesco Castagna, Daniele Spanevello, Francesco Trani, Lorenzo Bernardi e Francesco Zordan tutti tesserati con la Valle Agno Academy SSD e poi nell’aver organizzato un incontro con i loro genitori, cui era presente oltre al Sig. Frezzato anche il Sig. Roberto BERARDI - a detta dello stesso Frezzato – al fine di convincere tali calciatori a tesserarsi per la Società ASD Calcio Trissino, per la seguente stagione sportiva;

ROBERTO LEONARDO BERARDI, tesserato come Allenatore di base per la SSDARL Valle Agno Academy all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, e art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere, durante la stagione sportiva 2021/2022, in concorso con il Sig. Mario FREZZATO, e con il Sig. Mauro PROSPERO, entrambi Dirigenti Accompagnatori della Società A.S.D. CALCIO TRISSINO, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la Valle Agno Academy SSD ARL, società per la quale il BERARDI era tesserato in qualità di Allenatore, al fine di convincere alcuni giovani calciatori, anni 2007 e 2008, da lui stesso allenati, a tesserarsi per la Società ASD Calcio Trissino, per la Stagione Sportiva 2022/2023. Tale attività è consistita dapprima nel contattare, unitamente al Sig. FREZZATO dirigente accompagnatore della ASD Calcio Trissino, i genitori di tali calciatori Sig.ri Francesco Castagna, Daniele Spanevello, Francesco Trani, Lorenzo Bernardi e Francesco Zordan, tutti tesserati con la Valle Agno Academy SSD, e poi nell’aver organizzato insieme al Sig. PROSPERO e preso parte ad un incontro unitamente al Sig. FREZZATO, con i loro genitori al fine di convincerli a tesserarsi per la Società A.S.D. CALCIO TRISSINO, per la seguente stagione sportiva.

A.S.D. CALCIO TRISSINO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario FREZZATO, Mauro PROSPERO, Roberto Leonardo BERARDI, e Marco BICEGO in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO TRISSINO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco BICEGO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario FREZZATO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mauro PROSPERO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Roberto Leonardo BERARDI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO TRISSINO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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