FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 186/AA del 20/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ROTA FCD BOLTIERE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 175 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giovanni ROTA e della società F.C. D. BOLTIERE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI ROTA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. BOLTIERE, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore Sig. Fallou Tall non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la F.C.D. BOLTIERE in data 5.9.2022;

 F.C.D. BOLTIERE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni ROTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società F.C.D. BOLTIERE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni ROTA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società F.C.D. BOLTIERE;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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