FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 187/AA del 23/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DE SARLO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 372 pf 22/23 adottato nei confronti del Sig. Antonio DE SARLO avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONIO DE SARLO, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Amministratore unico con poteri di rappresentanza della società IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, nel corso di una intervista, apparsa in data 03.11.22 sulla testata giornalistica online “corriereromagna.it” e rilasciata nel corso della conferenza stampa organizzata per annunciare il subentro in Società di una nuova proprietà e governance, espresso giudizi e rilievi lesivi del prestigio e della reputazione propri del Sig. Gaetano FONTANA, allenatore professionista, e del Sig. Aniello MARTONE, direttore sportivo iscritto all’albo;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio DE SARLO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Antonio DE SARLO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.