C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 28/12/2020 – Delibera – Decisione pubblicata in data 22.10.2020 (C.U. n 28) relativa alla gara di campionato Giovanissimi Regionali disputata in data 11.10.2020 tra A.S.D. Atletica Castello e Jolly Montemurlo S.S.aR.L con la quale il G.S.T. infliggeva alla S.S. Jolly Montemurlo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, la penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l’ammenda di 103,00 Euro avendo “al 38° del p.t. la S.S. Montemurlo fatto rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa”
Decisione pubblicata in data 22.10.2020 (C.U. n 28) relativa alla gara di campionato Giovanissimi Regionali disputata in data 11.10.2020 tra A.S.D. Atletica Castello e Jolly Montemurlo S.S.aR.L con la quale il G.S.T. infliggeva alla S.S. Jolly Montemurlo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, la penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l’ammenda di 103,00 Euro avendo “al 38° del p.t. la S.S. Montemurlo fatto rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa”
Con nota scritta del 23.10.2020 la Jolly Montemurlo S.S.D. a R.L. domandava l’invio del referto gara dell’11.10.2020 preannunciando reclamo avverso la sanzione elevata dal G.S.T. nei confronti della società. Non seguiva proposizione di reclamo nei termini di legge per cui è precluso alla C.S.A.T qualsiasi esame in punto di merito P.Q.M. la C.S.A.T. Toscana non si pronuncia e, in applicazione dell’art. 48 del C.G.S., dispone l’acquisizione della tassa versata.
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