C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 20/10/2022 – Delibera – Gara Guasticce – Etruschi Livorno (3-2) del 11/09/2022. Coppa Toscana di seconda categoria. In C.U. n.23 del 15/09/2022 C.R.T.

Gara Guasticce – Etruschi Livorno (3-2) del 11/09/2022. Coppa Toscana di seconda categoria. In C.U. n.23 del 15/09/2022 C.R.T.

Reclama la società Guasticce avverso la squalifica fino al 15/06/2022 inflitta dal G.S. al calciatore Castagnoli Simone il quale “Si avvicinava al D.G. con fare minaccioso, dandogli una botta sul braccio e quindi tentava di aggredirlo, costringendo i compagni ad intervenire per bloccarlo. Nel contempo lo offendeva. Da tale azione l’Arbitro non riportava conseguenze lesive”. La reclamante basa le sue tesi su tre punti fondamentali: 1)Il tocco al braccio dell’arbitro è stato di lieve entità tanto che non ha procurato alcuna lesione, pertanto contesta il termine “botta”. Il gesto era finalizzato ad ottenere spiegazioni da parte del D.G. 2)Non vi è stata aggressione, nemmeno tentata, stante la distanza fra calciatore ed arbitro ed il primo è stato immediatamente fermato dai compagni di squadra. 3)La calma in campo si è immediatamente ristabilita. La società, inoltre, dichiara che il comportamento del calciatore, da anni tesserato per la stessa, non ha mai dato adito a problematiche disciplinari. Chiede nel merito una riduzione della squalifica. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto indicato in prime cure evidenziando la volontarietà del gesto che non ha portato comunque a lesioni personali. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. Da quanto emerge dalla documentazione appare chiaro che i fatti storici sono conclamati seppure con connotazioni diverse circa le terminologie usate da arbitro e reclamante. Il D.G. ha sicuramente subito un colpo da parte del calciatore e questo al di là della connotazione data dalla reclamante, la quale asserisce la volontà del tesserato di ottenere spiegazioni tecniche; il punto è quello di stabilire che cosa intende l’arbitro per “botta”. Prima facie si potrebbe intendere un colpo violento localizzato in una determinata parte del corpo che sicuramente porta a sentire dolore se non a comportare conseguente più gravi. Orbene, dagli scritti ufficiali, il D.G. ha sempre usato il termine generico di “botta” senza specificare meglio il tipo di violenza ed anzi sostenendo di non avere subito alcuna conseguenza “fatto con forza anche se non lasciava segni”; da ciò appare impossibile che l’arbitro non abbia accusato il benchè minimo dolore. Da quanto esposto il Collegio ritiene che, in mancanza di maggiori specifiche il colpo deve essere ricondotto ad un mero contatto anche se non lieve che non ha provocato alcuna conseguenza. In merito al tentativo di aggressione il Giudicante ricorda che, per giurisprudenza consolidata, il tentativo equivale all’azione: “Io estraevo il cartellino rosso lui inizialmente si voltava come per allontanarsi ma fatti due passi, si voltava alzando il pugno destro nei miei confronti e cercando di avvicinarsi, subito bloccato dai suoi compagni”. La frase riportata dal D.G pone spunti di riflessione per il Giudicante che ravvisa nel comportamento del calciatore un qualcosa di diverso rispetto al c.d. raptus agonistico; infatti, l’arbitro aveva già decretato l’espulsione ed il calciatore stava per rientrare negli spogliatoi quando ha invertito la marcia per dirigersi verso di lui con il pugno alzato, sinonimo questo di una preparazione ad uno scontro il quale è stato evitato grazie all’intervento dei compagni di squadra. Infine, circa le contestate offese all’arbitro la reclamante nulla dice confermando di fatto l’assunto del D.G. In punto di quantificazione la Corte ritiene vada diversamente graduata nel quantum, seppure gravemente afflittiva, proprio per la indeterminatezza del colpo subito dall’arbitro. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Castagnoli Simone fino al 15/03/2023. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

 

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