C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 20/10/2022 – Delibera – Reclamo proposto dalla A.S.D. Audace Isola d’Elba avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha sanzionato, con l’ammenda di € 500,00, il comportamento dei sostenitori della squadra nel corso della gara Porto Azzurro _ Audace Isola d’Elba – disputata in data 11.09.2022. (C.U. n. 23/2022).

Reclamo proposto dalla A.S.D. Audace Isola d’Elba avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha sanzionato, con l’ammenda di € 500,00, il comportamento dei sostenitori della squadra nel corso della gara Porto Azzurro _ Audace Isola d’Elba – disputata in data 11.09.2022. (C.U. n. 23/2022).

Il provvedimento assunto dal G.S.T. così motivato, ‘AMMENDA EURO 500,00 Audace Isola d’Elba Per lancio di fumogeno all’interno dell’impianto. Il tutto senza conseguenze’, viene impugnato dalla Società Audace Isola d’Elba ASD la quale, con reclamo ritualmente proposto, chiede alla Corte l’annullamento della sanzione pecuniaria comminata, in quanto illegittima, avendo l’arbitro erroneamente supposto la responsabilità della tifoseria della squadra ospitata, anziché di quella ospitante, sulla base dei colori rosso Audace Isola d’Elba) e blu (Porto Azzurro) dei fumogeni utilizzati. Rileva al riguardo, a confutazione della ricostruzione riportata nel referto di gara, che i colori rosso e bianco sono anche i colori sociali della soc. U.S. Porto Azzurro, e che, come rilevato dal D.G., ‘è lo stesso capitano del U.S. Porto Azzurro che si rivolge al pubblico al fine di interrompere l’utilizzo dei fumogeni’, dando così evidenza del fatto che i sostenitori responsabili del lancio dei fumogeni fossero soltanto quelli della soc. ospitante e non anche quelli della soc. ospitata. In punto di diritto, la reclamante lamenta la tendenza “ad oggettivizzare” la responsabilità della società sportive, rilevando inoltre la macroscopica sproporzione tra il fatto in sé considerato e l’entità economica della sanzione comminata. Il reclamo è fondato. La C.S.A.T. Toscana, richiesto ed acquisito un supplemento di rapporto arbitrale sui fatti in discussione, ha potuto constatare, alla luce delle nuove risultanze, l’illegittimità del provvedimento impugnato, trattandosi, in buona sostanza, di dichiarazioni arbitrali aventi contenuto generico, non debitamente circostanziate e supportate da riscontri obbiettivi, risultando financo fondate su presunzioni di tipo soggettivo totalmente disancorate da parametri fattuali oggettivi. Non appare, infatti, sufficiente al fine di ritenere provata la responsabilità di natura oggettiva della società (per il comportamento dei sostenitori ex art. 25 Cgs) la mera affermazione arbitrale che non sia fondata su riscontri fattuali certi, precisi e concordanti, così da non lasciare all’interprete margine di dubbio sulla dinamica degli eventi in relazione ai quali è chiamato a pronunciarsi. Nel caso di specie, il direttore di gara non dice di aver visto, né afferma e descrive, con precisione e adeguata motivazione, le ragioni per cui il lancio del fumogeno non poteva che provenire dalla tifoseria dell’Audace Isola d’Elba, limitandosi invero a dichiarare di aver presupposto (‘senza alcuna conferma effettiva’) che detto fumogeno provenisse dalla richiamata tifoseria. P.Q.M. la C.S.A.T. Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dalla società Audace Isola d’Elba ASD, per l’effetto, annulla la sanzione pecuniaria inflitta disponendo la restituzione della tassa di reclamo.

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