C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 27/10/2022 – Delibera – Gara del 25.09.2022 fra A.S.D. Badia a Roti Calcio (ospitante) vs Polisportiva Bettolle ASD (ospitata) disputata a Badia a Roti (AR), via XI Febbraio 38 presso impianto E. Giorgi – risultato 2-2

Gara del 25.09.2022 fra A.S.D. Badia a Roti Calcio (ospitante) vs Polisportiva Bettolle ASD (ospitata) disputata a Badia a Roti (AR), via XI Febbraio 38 presso impianto E. Giorgi – risultato 2-2

La società Polisportiva Bettolle ASD propone reclamo, chiedendone la riduzione, avverso la sanzione della squalifica per quattro gare effettive comminata dal GST per la Toscana al calciatore Luca Vannuccini che, a fine gara, tentava di colpire con un pugno un calciatore avversario e, successivamente, ne colpiva un altro, alla schiena, sempre con un pugno. Sostiene la società reclamante a fondamento del proprio reclamo l’eccessività della sanzione inflitta che non tiene conto dell’effettivo svolgersi dei fatti in quanto quella del Vannuccini, la sbracciata alla schiena, sarebbe stata soltanto una reazione immediata ed istintiva ad un colpo volontario subito da un avversario, sempre alla schiena, e, come tale, meritevole di applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 CGS. Il Vannuccini, quindi, secondo la reclamante, non avrebbe rincorso nessuno anche perché, subito dopo il fatto, si sarebbe creato un capannello di calciatori di entrambe le squadre ove il DG ed i dirigenti di quest’ultime avevano ripristinato la calma prima dell’ingresso negli spogliatoi. A conferma di quanto sopra, rileva la reclamante che lo stesso DG, sul momento, non avrebbe preso alcun provvedimento nei confronti del Vannuccini, mentre aveva esibito il cartellino rosso verso altro calciatore della squadra avversaria, reo di essere entrato nel terreno di gioco offendendo i calciatori avversari. Il reclamo non può trovare accoglimento.

Il DG, sia nel referto di gara che nel supplemento, documenti entrambi cui deve attribuirsi fede privilegiata, conferma pienamente la condotta tenuta dal Vannuccini il quale ha tentato di colpire con un pugno, a fine partita, un calciatore avversario, rincorrendolo fino all’ingresso degli spogliatoi ove ne ha colpito un altro, con un pugno, sempre sulla schiena. Così descritta la condotta, appare pienamente proporzionata la sanzione inflitta, non ricorrendo nella fattispecie in esame gli estremi per l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 13 CGS e, segnatamente, quella di cui alla lettera a) in quanto non è configurabile alcun “comportamento o fatto ingiusto altrui” che abbia generato la reazione immediata del Vannuccini. In contrario, non può essere portata la circostanza che il DG non avrebbe preso, sul momento, alcun provvedimento nei confronti del Vannuccini. Come ben chiarisce l’arbitro nel supplemento, infatti, egli si è posto a debita distanza dal capannello dei calciatori ivi presente per conservare una buona visuale di quanto stava accadendo e decideva, sul momento, di non esibire alcun cartellino rosso al fine di evitare il degenerarsi di una situazione già connotata da palpabile tensione, con ipotizzabili conseguenze ben più gravi. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, disponendo l’addebito della tassa di reclamo.

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