C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 27/10/2022 – Delibera – Gara del 25.09.2022 fra ASD Fortis Juventus 1909 (ospitante) vs US Sporting Arno (ospitata) disputata a Ronta, campo Comunale – risultato 1-2

Gara del 25.09.2022 fra ASD Fortis Juventus 1909 (ospitante) vs US Sporting Arno (ospitata) disputata a Ronta, campo Comunale – risultato 1-2

 La società ASD Fortis Juventus 1909 propone reclamo, chiedendone la riduzione, avverso la sanzione della squalifica fino al 29.9.2023 comminata dal GST per la Toscana al calciatore Giovanni Fedi che, espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il DG proferendo frase blasfema e che, di poi, uscendo dal terreno di gioco, tentava di aggredire l’arbitro, in ciò fermato dai propri compagni di squadra e mentre veniva allontanato lanciava uno sputo in direzione del DG stesso, colpendolo di striscio al volto. A sostegno del presentato reclamo, Fortis Juventus rileva che la reazione del Fedi di protesta culminata nello sputo rivolto al DG sarebbe stata generata dalla sua frustrazione nell’aver subito la seconda ammonizione, essendo stato il fallo commesso non da lui ma da un altro suo compagno di squadra. Nell’immediatezza, aggiunge la reclamante, il Fedi si sarebbe comunque scusato con i compagni ed i dirigenti, mostrando il suo evidente rammarico per l’accaduto, tanto che dopo un periodo di riflessione, avrebbe manifestato l’intenzione di frequentare l’apposito corso di formazione (arbitro-calciatore) organizzato dagli organi regionali e provinciali AIA, come documentato dalla domanda allegata al reclamo. All’udienza del 21.10.2022, la Corte sentiva il Signor Andrea Agatensi, in rappresentanza di ASD Fortis Juventus ed il calciatore Giovanni Fedi, presente unitamente ai propri genitori, ai quali veniva data previamente lettura del supplemento di rapporto. Il rappresentante della società, riportatosi integralmente al reclamo, sottolineava in particolare che il calciatore aveva abbandonato il campo in maniera autonoma raggiungendo lo spogliatoio, senza ulteriori manifestazioni di collera, nonché che tutto l’episodio sarebbe invero occorso in un tempo molto breve, come testimoniato dall’esiguità del tempo di recupero concesso dal DG in minuti 5, considerate le avvenute otto sostituzioni. Anche il calciatore in sede di audizione prendeva la parola, dicendosi pentito per il gesto commesso e confermando di frequentare già il corso di formazione (arbitro-calciatore) organizzato dagli organi AIA per provare “come ci si sente dall’altra parte”. Il reclamo appare meritevole di accoglimento e la sanzione inflitta necessita di essere riformata nei termini che seguono. E’ indubbio che il DG confermi pienamente la condotta tenuta dal Fedi, sia nel referto di gara che nel supplemento, documenti entrambi cui deve attribuirsi fede privilegiata, chiarendo definitivamente in quest’ultimo che il fallo che ha portato alla doppia ammonizione e quindi all’espulsione è stato commesso dal Fedi stesso, il medesimo che poi ha sferrato lo sputo ai suoi danni, seppur colpendolo di striscio. Ciò nonostante, la sanzione originariamente inflitta della squalifica fino al 29.9.2023 non appare proporzionata all’effettivo svolgersi dei fatti. Pur essendo innegabilmente riprovevole il comportamento tenuto dal Fedi ai danni dell’arbitro, occorre considerare l’oggettività della condotta del calciatore nella sua interezza, caratterizzata sì da un crescendo di stizza e rabbia che trova il suo culmine nello sputo, ma anche da una serie di gesti degni di indubbia nota successivi all’accaduto che non possono non essere presi adeguatamente in considerazione da questa Corte. Le scuse prestate nell’immediatezza del fatto, sia ai compagni che ai dirigenti, reiterate anche in sede di audizione, la manifestata volontà di seguire il corso di formazione (arbitro-calciatore), la cui attuale frequenza viene confermata dal rappresentante della società reclamante avanti a questa Corte, palesano l’effettiva presa di coscienza del Fedi in ordine alla riprovevolezza e gravità del comportamento tenuto e sono tali da giustificare una riduzione della squalifica fino al 29.5.2023. Oltre a quanto precede, appaiono configurabili nel caso di specie tutti gli estremi per l’applicazione dell’ulteriore sanzione commutativa da individuarsi nella frequenza per mesi due e, comunque, per la sua integrale durata al corso di formazione arbitro-calciatori che il Fedi sta già nelle more frequentando. Detta sanzione alternativa, qualora effettivamente scontata, ben potrà adeguatamente formare il calciatore rendendolo edotto, ancor di più, non soltanto dei principi cardine che reggono l’attività sportiva svolta ma anche di quelli, spesso meno noti ai calciatori, che regolamentano l’attività arbitrale. L’effettiva frequenza al detto corso dovrà essere comprovata dalla società reclamante mediante consegna a questa Corte della relativa futura attestazione di frequenza rilasciata dagli organi regionali e provinciali dell’AIA al termine del corso. . P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l’effetto riduce la sanzione inflitta della squalifica fino al 29.5.2023 con applicazione dell’ulteriore sanzione commutativa come sopra individuata, disponendo la restituzione della tassa di reclamo.

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