C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo proposto dal Calciatore Vanni Lapo avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato lo stesso sino al 22/5/2023. Campionato Juniores Regionali – Gara del 17.9.2022 – Armando Picchi Calcio/San Miniato Basso Calcio del (C.U. n. 24 del 22.09.2022).

Reclamo proposto dal Calciatore Vanni Lapo avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato lo stesso sino al 22/5/2023. Campionato Juniores Regionali – Gara del 17.9.2022 - Armando Picchi Calcio/San Miniato Basso Calcio del (C.U. n. 24 del 22.09.2022).

Nei confronti del calciatore reclamante veniva assunto dal G.S.T. Territoriale della Toscana il provvedimento di squalifica sino al 22.5.2023 con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica protestava toccando il D.G. con dei leggeri colpi dul braccio e, successivamente, lo spingeva ponendogli la mano sulla spalla. Costringeva così il D.G. a spostarsi lateralmente. Uscendo dal terreno di gioco offendeva e, raggiunta la zona spogliatoi, danneggiava la porta principale con un forte pugno” La società San Miniato Basso al tempestivo preannuncio non faceva seguire la presentazione del reclamo. Veniva invece tempestivamente reclamato il provvedimento del G.S.T. dal Sig. Vanni Lapo, per il tramite dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, conferendo mandato all’Andrea Briganti Donati, che presenziava l’udienza del 21.10.2022. Asserisce il reclamante di non aver assunto la condotta descritta nel provvedimento, essendosi limitato a toccare il braccio dell’arbitro una sola volta, con gesto involontario, senza spingerlo. Contesta di aver danneggiato la porta dello spogliatoio con un pugno, richiamando espressamente quanto riferito nel referto arbitrale. Sottolinea che tempestivamente e spontaneamente, ha porto le scuse al D.G. e precisamente al termine della gara. Chiede pertanto l’annullamento della sanzione o, in tesi, una congrua riduzione. La Corte rileva che la difforme ricostruzione dei fatti resa dal ricorrente rispetto a quella compiuta dal Giudice di prime cure, non trova riscontri oggettivi tali da poter vincere la fede privilegiata che va riconosciuta referto del D.G e su cui evidentemente si fonda il provvedimento impugnato. Eccezion fatta per l’episodio del colpo inferto alla porta dello spogliatoio che effettivamente non risulta essere stata danneggiata: tale circostanza non può, a parere di chi scrive, implicare però diverse valutazioni relative alla commisurazione della pena. Va invece apprezzato il pentimento mostrato dal calciatore che, attesa la fine della gara, porge le proprie scuse al D.G. per la condotta tenuta. Il reclamo è meritevole di accoglimento, per alcuni dei motivi in esso rappresentati. P . Q . M . la C.S.A.T. della Toscana accoglie il reclamo proposto, rideterminando la sanzione della squalifica del Signor Vanni Lapo sino alla data del 22.3.2023.

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