C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Tobbiana 1949 avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il calciatore D’Anna Raffaele 4.4.2023. Campionato Under 14 giovanissimi B – Gara del 1.10.2022 – ASD Tobbiana 1949-Maliseti Seano (C.U. n. 13 del 5.10.2022).

Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Tobbiana 1949 avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il calciatore D’Anna Raffaele 4.4.2023. Campionato Under 14 giovanissimi B – Gara del 1.10.2022 – ASD Tobbiana 1949-Maliseti Seano (C.U. n. 13 del 5.10.2022).

Nei confronti del calciatore della società reclamante veniva assunto dal G.S.T. Territoriale della Toscana il provvedimento di squalifica sino al 4.4.2023 con la seguente motivazione: “A fine gara si avvicinava al DG e gli sputava intenzionalmente alle gambe, colpendolo ad un polpaccio. Sanziona aggravata per il suo ruolo di capitano” Veniva tempestivamente reclamato il provvedimento del G.S.T. dalla società ASD Tobbiana 1949, corredando il proprio scritto difensivo con dichiarazioni di tesserati che, si premette, la Corte non può considerare mezzi istruttori ammissibili e quindi acquisibili al procedimento. L’acquisizione della prova testimoniale è tassativamente regolamentata dall’articolo 60 del CGS. Venendo ai motivi del reclamo, la società sottolinea la non volontarietà del gesto che, seppur certamente verificatosi, non era indirizzato al D.G. Esprime il totale rammarico del proprio calciatore, anche per non aver compreso, nell’immediatezza, l’attribuzione della condotta sanzionata: avrebbe altrimenti immediatamente porto le proprie scuse. La Corte rileva come dal reclamo non risultino elementi che oggettivamente permettano di affermare l’involontarietà del gesto compiuto dal capitano Signor D’Anna; prende altresì atto del rammarico espresso ripetutamente. Acquisisce e valuta il supplemento di rapporto del D.G. che conferma i fatti accaduti e la loro dinamica. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene di dover rideterminare la sanzione comminata al calciatore Raffaele D’Anna, in accoglimento dello spiegato reclamo. P . Q . M . la C.S.A.T. della Toscana accoglie il reclamo proposto, rideterminando la sanzione della squalifica del Signor Vanni Lapo sino alla data del 5.12.2022.

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