C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/11/2022 – Delibera – Reclamo della società Castelnuovo Val Di Cecina Cu 29 Del 20.10.2022 La Società CASTELNUOVO VAL DI CECINA, con comunicazione pec in data 21.10.2022 delle ore 10.36 inviava alla Segreteria di questa Corte il reclamo avverso la decisione del G.S.T. pubblicata con il C.U. n. 29 del 20.10.2022, con la quale erano state inflitte le seguenti sanzioni con le seguenti motivazioni: Ammenda di Euro 250,00, quale società oggettivamente responsabile del contegno di propri calciatori che unitamente a due dirigenti, circondavano il D.G. a fine gara, contestandolo e rivolgendogli frasi irriguardose; Inibizione del sig. Useini Zemri fino al 13.11.2022, Squalifica dei sigg. Ballerini Nicola 2 gare; Lucarelli Alessio 5 gare, per condotta violenta verso un calciatore avversario al quale provocava conseguenze; Grandoli Tommaso 4 gare, espulso per avere offeso il D.G., dopo la notifica reiterava tale comportamento. Al termine della gara offendeva nuovamente l’arbitro.

Reclamo della società Castelnuovo Val Di Cecina Cu 29 Del 20.10.2022 La Società CASTELNUOVO VAL DI CECINA, con comunicazione pec in data 21.10.2022 delle ore 10.36 inviava alla Segreteria di questa Corte il reclamo avverso la decisione del G.S.T. pubblicata con il C.U. n. 29 del 20.10.2022, con la quale erano state inflitte le seguenti sanzioni con le seguenti motivazioni: Ammenda di Euro 250,00, quale società oggettivamente responsabile del contegno di propri calciatori che unitamente a due dirigenti, circondavano il D.G. a fine gara, contestandolo e rivolgendogli frasi irriguardose; Inibizione del sig. Useini Zemri fino al 13.11.2022, Squalifica dei sigg. Ballerini Nicola 2 gare; Lucarelli Alessio 5 gare, per condotta violenta verso un calciatore avversario al quale provocava conseguenze; Grandoli Tommaso 4 gare, espulso per avere offeso il D.G., dopo la notifica reiterava tale comportamento. Al termine della gara offendeva nuovamente l’arbitro.

La Corte rilevato che l’atto di reclamo allegato alla citata comunicazione pec risulta privo di sottoscrizione della parte che ha proposto l’atto di gravame, ovvero del suo procuratore, ai sensi dell’art. 49, c. 4, C.G.S. Considerato che tale elemento è da ritenersi indispensabile per la realizzazione fenomenica dell’atto che si intende proporre, assumendo la sottoscrizione, alla luce del richiamato dettato codicistico, elemento imprescindibile per la regolare esplicazione degli effetti dell’atto di gravame, non potendosi procedere, ad avviso della Corte, alla procedura di regolarizzazione prevista dal comma 7 dell’art. 49 C.G.S., trattandosi, nella specie, di difetto di sottoscrizione e non di irregolarità nella sottoscrizione, fattispecie quest’ultima che presuppone l’esistenza della stessa. Considerato inoltre che il difetto di sottoscrizione, e il conseguente vizio di inesistenza dell’atto, può essere escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell’atto processuale sia desumibile da altri elementi risultanti o individuati nell’atto stesso, che consentano di superare ogni incertezza sulla sua formazione e sulla sua riferibilità alla persona che lo ha formato, così da perfezionare il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione. Rilevato che, nella specie, l’atto allegato dal reclamante alla comunicazione pec del 21.10.2022 appare altresì del tutto sprovvisto di tali elementi identificativi. Rilevato altresì che non appare utile, per detti fini, la circostanza che l’atto di reclamo sia stato spedito mediante comunicazione pec, attestando la suddetta modalità di trasmissione solo la provenienza dell’invio da parte di un soggetto, invece che da un altro, dell’atto di reclamo, e non la paternità e la riferibilità dell’atto medesimo a soggetto che sia, tra l’altro, effettivamente dotato dei poteri di promovimento dell’atto di impugnazione. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara l’atto di reclamo in esame viziato da difetto di sottoscrizione, per l’effetto dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S..

 

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