C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/11/2022 – Delibera – Reclamo della società FORNACI 1928 CU 29 del 20.10.2022 La Società FORNACI 1928, con comunicazione pec in data 21.10.2022 delle ore 19.24, inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo avverso la decisione del G.S.T. pubblicata con il C.U. n. 29 del 20.10.2022, con la quale era stata inflitta alla società FORNACI 1928 l’ammenda di Euro 300,00 con la seguente motivazione: Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. gara, intervallo e termine con scuotimento cancello degli spogliatoi a scopo intimidatorio. Con detta comunicazione il soggetto reclamante chiedeva, inoltre, di poter ricevere la copia del referto arbitrale. Tale richiesta veniva esaudita dalla Segreteria di questa Corte con l’invio di comunicazione pec del giorno 24.10.2022 delle ore14.56. Con successiva comunicazione pec del 27.10.2022 inviata alle ore18.15 la società reclamante ha poi depositato, in allegato a detta comunicazione, l’atto di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra citata.

Reclamo della società FORNACI 1928 CU 29 del 20.10.2022 La Società FORNACI 1928, con comunicazione pec in data 21.10.2022 delle ore 19.24, inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo avverso la decisione del G.S.T. pubblicata con il C.U. n. 29 del 20.10.2022, con la quale era stata inflitta alla società FORNACI 1928 l’ammenda di Euro 300,00 con la seguente motivazione: Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. gara, intervallo e termine con scuotimento cancello degli spogliatoi a scopo intimidatorio. Con detta comunicazione il soggetto reclamante chiedeva, inoltre, di poter ricevere la copia del referto arbitrale. Tale richiesta veniva esaudita dalla Segreteria di questa Corte con l’invio di comunicazione pec del giorno 24.10.2022 delle ore14.56. Con successiva comunicazione pec del 27.10.2022 inviata alle ore18.15 la società reclamante ha poi depositato, in allegato a detta comunicazione, l’atto di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra citata.

La Corte rilevato che l’atto di reclamo allegato alla citata comunicazione pec risulta privo di sottoscrizione della parte che ha proposto l’atto di gravame, ovvero del suo procuratore, ai sensi dell’art. 49, c. 4, C.G.S.. Considerato che tale elemento è da ritenersi indispensabile per la realizzazione fenomenica dell’atto che si intende proporre, assumendo la sottoscrizione, alla luce del richiamato dettato codicistico, elemento imprescindibile per la regolare esplicazione degli effetti dell’atto di gravame, non potendosi procedere, ad avviso della Corte, alla procedura di regolarizzazione prevista dal comma 7 dell’art. 49 C.G.S., trattandosi, nella specie, di difetto di sottoscrizione e non di irregolarità nella sottoscrizione, fattispecie quest’ultima che presuppone l’esistenza della stessa. Considerato inoltre che il difetto di sottoscrizione, e il conseguente vizio di inesistenza dell’atto, può essere escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell’atto processuale sia desumibile da altri elementi risultanti o individuati nell’atto stesso, che consentano di superare ogni incertezza sulla sua formazione e sulla sua riferibilità alla persona che lo ha formato, così da perfezionare il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione. Rilevato che, nella specie, l’atto allegato dal reclamante alla comunicazione pec del 27.10.2022 appare altresì del tutto sprovvisto di tali elementi identificativi. Rilevato altresì che non appare utile, per detti fini, la circostanza che l’atto di reclamo sia stato spedito mediante comunicazione pec, attestando la suddetta modalità di trasmissione solo la provenienza dell’invio da parte di un soggetto, invece che da un altro, dell’atto di reclamo, e non la paternità e la riferibilità dell’atto medesimo a soggetto che sia, tra l’altro, effettivamente dotato dei poteri di promovimento dell’atto di impugnazione. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara l’atto di reclamo in esame viziato da difetto di sottoscrizione, per l’effetto dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S..

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