C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/11/2022 – Delibera – reclamo proposto dall’A.S.D. Voluntas avverso la decisione del G.S.T. della Toscana che ha inflitto le seguenti sanzioni: – punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3; – squalifica per una giornata di gara al Calciatore Simone Boccini; – ammenda di € 350,00 alla Società; – inibizione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale al Dirigente Gianni Cassioli. (C.U. n. 31 del 27.10.2022)

reclamo proposto dall’A.S.D. Voluntas avverso la decisione del G.S.T. della Toscana che ha inflitto le seguenti sanzioni: - punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3; - squalifica per una giornata di gara al Calciatore Simone Boccini; - ammenda di € 350,00 alla Società; - inibizione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale al Dirigente Gianni Cassioli. (C.U. n. 31 del 27.10.2022)

Reclama la Società Voluntas A.S.D. contro il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto (C.U. n. 31 del 27.10.2022) le sanzioni sopra indicate. Afferma la reclamante la insussistenza del presupposto posto a base del provvedimento impugnato, costituito dal non avere il Calciatore Boccini Simone scontato le due giornate di squalifica inflittegli con i CC.UU, n. 94 emesso in data 1.06.2022 e n. 25 del 29.9.2022. Questa la motivazione addotta dal G.S.T. a fondamento della propria decisione: “Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 27 del 13.10.2022; -il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. A.S.D. Rosia , con il quale si lamenta l'irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Voluntas utilizzato il calciatore Boccini Simone con a carico una squalifica. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato sarebbe stato colpito da due sanzioni per un totale di due giornate di squalifica allo stesso comminate nei Com. Uff. nº 94 del 1/06/2022 e nº 25 del 29/09/2022 del C.R.T. di cui solo una giornata era stata scontata non partecipando alla gara Virtus Asciano/Voluntas del 2/10/2022. In virtù di quanto precede la società A.S.D. Rosia chiede l'applicazione della sanzione prevista dal comma 6 dell'art. 10 C.G.S.. Accertato che al calciatore Boccini Simone (Soc. Voluntas) è rimasta precedentemente alla gara in epigrafe da scontare un residuo di squalifica per una giornata ; rilevato dal referto arbitrale della gara in oggetto che Boccini Simone é stato inserito nella distinta presentata dalla Soc. Voluntas ed ha preso parte alla gara ; verificato che i fatti e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte di Boccini Simone (Soc.Voluntas). Rilevato che in base al comma 6 dell'art. 10 C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della stessa. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dall'A.S.D. Rosia di Rosia Sovicille (Siena) e di infliggere, pertanto, alla Soc. Voluntas la punizione sportiva della perdita della gara con il conseguente risultato: VOLUNTAS - ROSIA 0-3 , di infliggere al calciatore Boccini Simone della Soc. Voluntas UNA ulteriore giornata di squalifica; di infliggere alla Soc. Voluntas l'ammenda di Euro 350,00; di infliggere al Sig. Cassioli Gianni , in in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale l'inibizione sino al 6.11.2022 ; di non addebitare la tassa reclamo a carico della Soc. Rosia; di trasmettere alla competente Procura Federale gli atti relativi alle gare Monteroni/Voluntas del 18/09/2022 e Voluntas/Staggia del 25/09/2022. Il reclamo, anche a causa delle vicende di tesseramento del Boccini, ha reso necessaria una lunga istruttoria, relativa alle gare alle quali il Calciatore ha partecipato nel periodo 1.06.2022 / 30.10.2022, al termine della quale il Collegio rileva quanto segue: - il Calciatore è stato tesserato, nella stagione 2021/ 2022 e fino al giorno 30.06.2022, per la Società Pianella che ha concluso il Campionato con la gara del 29.05.2022. Nel corso di detta gara egli incorre nella seconda ammonizione, in quel Campionato, che segue quella comminatagli nella precedente gara del 22.5.2022; viene quindi squalificato per una giornata (C.U. n. 94 del giorno 1.06.2022): la Società Pianella ha concluso il proprio Campionato con la gara del 29.05.2022; - al termine della stagione 2021/2022 segue lo svincolo ex lege del Calciatore: - in data 11/08/2022 – stagione 2022/2023 – il Boccini si tessera per la Società Sinalunghese non giocando per detta squadra la gara Chiantigina – Sinalunghese del giorno 11.09.2022; - la Sinalunghese lo trasferisce, in data 13.9.2022 – stagione 2022/2023 – alla Società Voluntas; - il Calciatore gioca quindi per la Società Voluntas le gare Monteroni / Voluntas del 18.09.2022 e il 25.09.2022 Voluntas Staggia nel corso della quale viene espulso con conseguente squalifica per una giornata di gara (C.U. n. 25 del 28.09.2022); - non gioca nella gara Virtus Asciano / Voluntas in data 2.10.2022; - gioca in data 9.10.2022 la gara Voluntas / Rosia il cui esito è oggetto della delibera impugnata innanzi il G.S.T. dalla Società Rosa che, come sopra indicato, viene in questa sede impugnata. - non gioca infine in data 30.10.2022 la gara Berardenga / Voluntas che non è influente agli effetti della presente decisione. La documentazione acquisita impone l’accoglimento del reclamo essendo del tutto evidente che il Calciatore ha scontato entrambe le giornate di squalifica inflittegli: la I giornata di squalifica (C.U. n. 94/2022) non partecipando alla gara del giorno 11.09.2022 e la seconda non partecipando all’incontro Asciano / Voluntas del giorno 2.10.2022. L’accoglimento del reclamo non esime la Corte dal censurare il comportamento tenuto dalla Società Voluntas A.S.D. che nulla ha controdedotto una volta venuta a conoscenza del reclamo concernente l’esito della gara da parte della Società A.S.D. Rosia né in data 11.10.2022, né entro la data indicata dal G.S.T. nel 27.10.2022 per emettere la decisione, causando in tal modo inutile perdita di tempo e di risorse da parte degli Organi della Disciplina Sportiva. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, pronunciando in via definitiva, accoglie il reclamo e dispone: - rispristinarsi il risultato della gara Voluntas / Rosia, disputata in data 9.10.2022, acquisito sul campo (0/0); - revocare la squalifica di una giornata di squalifica inflitta al Calciatore Boccini Simone; - revocare la sanzione dell’inibizione fino al 6.11.2022 comminata al Dirigente Cassioli Gianni; - annullare la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta) irrogata alla Società Voluntas A.S.D.. Dispone la restituzione del contributo processuale versato.

 

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