C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 24/11/2022 – Delibera – Gara del 28.10.2022 fra Five to Five (ospitante) vs G.S. Alberino (ospitata) disputata a Cascina (PI); Palestra Liceo Pesenti, via Aldo Moro, 1 – risultato 3-2 G.S. Alberino propone reclamo, chiedendone la riduzione ed invocando l’applicazione della sanzione minima edittale, avverso la squalifica fino al 3.2.2023 comminata dal GST per la Toscana al calciatore Antonio Farmeschi che, espulso per doppia ammonizione, alla notifica si avvicinava al primo Arbitro, colpendolo alla spalla sinistra con due pacche senza provocargli dolore ed offendeva entrambi i Direttori di gara .

Gara del 28.10.2022 fra Five to Five (ospitante) vs G.S. Alberino (ospitata) disputata a Cascina (PI); Palestra Liceo Pesenti, via Aldo Moro, 1 – risultato 3-2 G.S. Alberino propone reclamo, chiedendone la riduzione ed invocando l’applicazione della sanzione minima edittale, avverso la squalifica fino al 3.2.2023 comminata dal GST per la Toscana al calciatore Antonio Farmeschi che, espulso per doppia ammonizione, alla notifica si avvicinava al primo Arbitro, colpendolo alla spalla sinistra con due pacche senza provocargli dolore ed offendeva entrambi i Direttori di gara .

A sostegno del presentato reclamo, G.S. Alberino deduce che il gesto del Farmeschi sarebbe da ricondursi ad una pacca sulla spalla che, come indicato dall’Arbitro stesso nel referto, sarebbe da equipararsi ad un mero gesto consolatorio: inferto a mano aperta, senza provocare dolore, senza alcuna forza o coercizione, del tutto involontario, esso sarebbe stato fatto come per appoggiare la mano sulla spalla di una persona per stabilire una minima connessione con la medesima.

Il reclamo non può trovare accoglimento. Il DG nello stesso referto riporta puntualmente il comportamento del calciatore che, dopo essere stato ammonito, proseguiva nella protesta, lamentandosi: una volta ricevuta la notifica, poi, si avvicinava all’Arbitro e lo colpiva alla spalla sinistra per ben due volte, seppur a mano aperta e senza provocargli dolore. Infine, offendeva altresì i Direttori di gara, accusandoli di aver rovinato la partita. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ai fini di un approfondimento istruttorio, inoltrava i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante al D.G. e questi nel supplemento di rapporto non aggiungeva alcunchè a quanto già dichiarato nel referto, limitandosi a puntualizzare soltanto che il gesto era stato privo di conseguenze. Orbene, nel pieno rispetto della fede privilegiata che deve essere attribuita al referto ed al supplemento arbitrale, così descritta la condotta del Farmeschi, quest’ultima non può andare esente dalla sanzione inflitta - superiore al minimo edittale di cui all’art.36, comma 1 lett. b) CGS - che appare pienamente proporzionata al comportamento gravemente irriguardoso tenuto nei confronti degli ufficiali di gara dal calciatore e concretizzatosi in un contatto fisico, seppur privo di conseguenze. Farmeschi, infatti, alla notifica della doppia ammonizione, anziché abbandonare immediatamente il terreno di gioco, senza protestare, si avvicinava all’arbitro permettendosi il contatto fisico con un gesto (doppia pacca sulla spalla) del tutto irriverente ed inappropriato nei confronti dell’ufficiale di gara, come a sottolineare una familiarità con lo stesso, irrispettosa della funzione ricoperta dall'arbitro, e, evidentemente, non pago, si permetteva altresì di offenderlo, giudicando l’operato arbitrale. Non coglie nel segno, infine, il richiamo operato dalla reclamante al precedente di questa Corte (CU n. 56 del 14/3/2019 – FC Pecciolese) e, quindi, l’invocazione della sanzione minima edittale delle quattro giornate, trattandosi all’evidenza di fattispecie parzialmente difforme: la condotta del Farmeschi, infatti, non si è concretizzata in un unico gesto irriguardoso ma in un esplicarsi di gesti - dalle ripetute proteste che gli fanno guadagnare la doppia ammonizione, al gesto irriguardoso della duplice pacca fino, infine, all’offesa ai due Direttori di gara - gravemente irriverenti e tali da non consentire l’applicazione della sanzione nel suo minimo edittale ma, al contrario, da giustificare l’inflitto aumento sanzionatorio. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, disponendo l’addebito della tassa di reclamo.

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