C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 24/11/2022 – Delibera – La Società PAPPIANA, con comunicazione pec in data 10.11.2022 delle ore 11.07 inviava alla Segreteria di questa Corte il reclamo avverso la decisione del G.S.T. pubblicata con il C.U. n. 33 del 03.11.2022, con la quale era stata inflitta la sanzione con la seguente motivazione: Ammenda di Euro 150,00, per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G..

La Società PAPPIANA, con comunicazione pec in data 10.11.2022 delle ore 11.07 inviava alla Segreteria di questa Corte il reclamo avverso la decisione del G.S.T. pubblicata con il C.U. n. 33 del 03.11.2022, con la quale era stata inflitta la sanzione con la seguente motivazione: Ammenda di Euro 150,00, per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G..

Il reclamo deve dichiararsi inammissibile per le seguenti ragioni: a)- inviato oltre i termini art. 76 comma 3 C.G.S. La sanzione comminata alla società è stata resa nota con pubblicazione sul C.U. 33 del 03.11.2022, pertanto la stessa poteva essere impugnata entro il 08.11.2022. Il reclamo della società è stato inviato a mezzo pec il giorno 10.11.2022, quindi con due giorni di ritardo. P.Q.M. La Corte di Appello Sportiva Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.

 

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