C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 01/12/2022 – Delibera – Oggetto: (CRT – D.P. Arezzo – C.U. n. 20 del 09.11.2022)Reclamo dell’U.S.D. S. FIRMINA avverso la squalifica per 5 (cinque) giornate effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Pasquini Flavio

Oggetto: (CRT – D.P. Arezzo - C.U. n. 20 del 09.11.2022)Reclamo dell’U.S.D. S. FIRMINA avverso la squalifica per 5 (cinque) giornate effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Pasquini Flavio

 Con reclamo sottoscritto e tempestivamente proposto la soc. USD S. Firmina impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto al calciatore Pasquini Flavio la sanzione della squalifica per 5 (cinque) giornate effettive, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 20 del 09.11.2022 – C.R.T. D.P. Arezzo, con la seguente motivazione: “A seguito di una decisione del dg, in segno di protesta plateale e senza intento lesivo lanciava il pallone con le mani verso il medesimo, colpendolo sul petto”

La reclamante contesta la sanzione impugnata, poiché sproporzionata rispetto ai fatti per i quali è stata comminata, rilevando, da un lato, che la gestualità del calciatore non è stata animata da intenzionalità lesiva; dall’altro, la tenuità del gesto con la quale il pallone è stato direzionato dal Pasquini verso il punto in cui doveva essere ripreso il gioco, “facendo pure un balzo in terra..” finendo per colpire il direttore di gara “in maniera del tutto fortuita e molto, molto blandamente, senza creare dolore e/o problemi al direttore di gara”. Alla luce di siffatte considerazioni chiede, pertanto, che la squalifica inflitta al Pasquini sia sensibilmente ridotta, “togliendo almeno 3 ed anche 4 giornate”, osservando peraltro l’ottimo curriculum etico del calciatore nell’arco della sua carriera sportiva. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, letto il reclamo e esaminati i documenti ufficiali, ritiene il reclamo meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Le risultanze contenute nei documenti ufficiali (referto di gara e supplementi di rapporto) appaiono chiare, precise e concordanti nel cristallizzare nel novero delle condotte di cui all’art. 36, c. 1, lett. b), C.G.S., il contegno tenuto dal giocatore Pasquini, emergendo dall’esame specifico di dette risultanze la sussistenza di una condotta volontaria e intenzionale (“lanciava il pallone con le mani contro di me..in segno di protesta.”), poi concretizzatasi in un contatto fisico con il direttore di gara (“colpendolo sul petto”), condotta posta in essere con modalità tali da escludere alla radice l’ipotesi di un gesto di violenza, come espressamente dichiarato dal direttore di gara (“senza alcuna violenza”). Il Collegio, visto l’art. 36, c.1, lett. b), C.G.S., considerato che non sussistono ragioni e /o motivi tali da giustificare l’applicazione al giocatore di una sanzione maggiore rispetto a quella prevista nel minimo edittale dalla richiamata disposizione normativa, ritiene congruo applicarsi la sanzione pari a 4 (quattro) giornate di squalifica. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - in accoglimento del reclamo proposto dalla soc. S. Firmina e in riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica al calciatore Flavio Pasquini a 4 (quattro giornate); - dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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