C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 01/12/2022 – Delibera – Reclamo Signor Rivelli Antonello In Proprio Avverso Squalifica Fino Al 27\12\2024 (C.U. N. 31 Del 27\10\2022)

Reclamo Signor Rivelli Antonello In Proprio Avverso Squalifica Fino Al 27\12\2024 (C.U. N. 31 Del 27\10\2022)

Propone rituale reclamo il signor Antonello Rivelli calciatore e capitano della ASD Arno Castglioni avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Per aver calciato, violentemente e volontariamente, il pallone a distanza ravvicinata dal D.G. ed averlo colpito al braccio sx, provocandogli immediato ed intenso dolore. L’arbitro era così costretto a sospendere la gara e, persistendo il dolore, si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Arezzo, ove gli veniva refertata una prognosi di 8 gg per lesioni compatibili co,l trauma subito. Sanzione aggravata in quanto capitano di squadra. La sanzione inflitta deve essere considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società, così come deliberato dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi”. Con articolato reclamo, il signor Rivelli tramite proprio legale, chiedeva una totale revisione della sanzione, in tesi l’annullamento in ipotesi una sostanziale riduzione, non già contestando l’episodio in sé, quanto la volontarietà. Descrive il fatto sottolineando come non ci fosse motivo alcuno nel frangente per giustificare un’azione deliberata volta a colpire il DG. All’ultimo minuto del primo tempo l’arbitro intercettava un passaggio dell’Arno Laterina e, come da regolamento, scodellava il pallone per far riprendere il gioco a favore della società in possesso del pallone. Il Rivelli, a distanza di circa mezzo metro dal DG calciava il pallone di contro balzo con forza per farlo arrivare in area di rigore e così sfruttare l’ultima azione del primo tempo. Malauguratamente colpiva male il pallone, di collo esterno, e il pallone collideva col braccio sinistro del DG all’altezza del gomito esterno. Il reclamo prende in esame anche altri aspetti della vicenda come il fatto che il DG si sia recato al Pronto soccorso dell’Ospedale di Arezzo e non nel più vicino presidio ospedaliero (Montevarchi), evidenzia come il medico del Pronto soccorso fosse proprio il padre dell’arbitro medesimo, anche se non mette in dubbio che il DG abbia effettivamente subito un colpo ed avuto dolore. In buona sostanza si contesta esclusivamente la volontarietà del gesto.

La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, sentita la reclamante ed il suo legale all’udienza del 18\11\2022, sentito per chiarimenti l’arbitro stesso all’udienza del 25\11\2022, decide di accogliere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, precisa con dovizia di particolari come abbia ritenuto inequivocabilmente volontario il gesto del Rivelli dalla postura del corpo mentre calciava il pallone e dalla assoluta libertà di visuale avanti a lui nel momento dell’impatto del piede col pallone. Evidenzia altresì come il Rivelli fosse nervoso a causa della precedente espulsione di un suo compagno di squadra e che si era reso protagonista di continue proteste durante la gara. Anche nella personale audizione fornisce elementi utili a ricostruire l’episodio. La C.A.S.T. ha ritenuto di approfondire l’istruttoria dibattimentale mediante l’audizione personale del DG, poiché, benché il rapporto gara ed il supplemento fossero chiarissimi, residuavano dubbi circa la effettiva volontarietà della pallonata. Era stato un deliberato gesto violento o un maldestro tentativo di scagliare il pallone all’indirizzo dei propri compagni che in modo involontario colpiva il DG? L’assoluta certezza del DG nel senso della volontarietà, manifestata in modo lineare e coerente nel rapporto, nel supplemento e, in ultimo, nella audizione personale, non possono che indurre la Corte a ritenere volontario il gesto del Rivelli. Infatti solo nel caso di evidenti contraddizioni negli atti ufficiali si può mettere il dubbio il principio della prova privilegiata che questi ultimi rappresentano e che è a fondamento della giustizia sportiva. La sanzione del primo giudice, partendo da un minimo edittale di anni due, è stata evidentemente aumentata a causa delle conseguenze fisiche, la Corte ritiene che, aldilà del momentaneo dolore, tali conseguenze siano state di poco conto e che quindi la sanzione minima edittale, già di per sé piuttosto severa, possa essere sufficientemente afflittiva. P.Q.M. La C.A.S.T. accoglie il reclamo e riduce la squalifica a Rivelli Antonello a due anni ovvero fino al 27\10\2024 ed ordina restituirsi la tassa relativa.

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