C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 15/12/2022 – Delibera – Oggetto: Reclamo della società U.S. Massese 1919 avverso la squalifica dell’allenatore Giorgi Bruno fino al 16/03/2023, del dirigente Rossi Giovanni fino al 16/02/2023 e del dirigente Simonelli Giovanni fino al 16/04/2023 (C.U. n. 19 del 16/11/2022 del comitato di Massa Carrara).

Oggetto: Reclamo della società U.S. Massese 1919 avverso la squalifica dell’allenatore Giorgi Bruno fino al 16/03/2023, del dirigente Rossi Giovanni fino al 16/02/2023 e del dirigente Simonelli Giovanni fino al 16/04/2023 (C.U. n. 19 del 16/11/2022 del comitato di Massa Carrara).

La società U.S. Massese 1919, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti della stessa società e del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 12 novembre 2022, nell’ambito del campionato under 16 contro la Società Forte dei Marmi. Il G.S.T. sosteneva con le seguenti motivazioni le decisioni assunte: Rossi Giovanni “Per aver protestato reiteratamente verso il D.G. e aver spintonato giocatori avversari. Sanzione aggravata dal ruolo rivestito (dirigente) in virtù del livello giovanile dei calciatori che debbono vedere nella figura dirigenziale un preciso punto di riferimento in tema di insegnamento sportivo”. Giorgi Bruno “Per aver protestato reiteratamente verso il D.G. e aver spintonato e minacciato giocatori avversari. Sanzione aggravata dal ruolo rivestito (allenatore) in virtù del livello giovanile dei calciatori che debbono vedere nella figura dirigenziale e dell'allenatore in particolare un preciso punto di riferimento in tema di insegnamento sportivo”. Simoni Giovanni “Per aver protestato reiteratamente verso il D.G. e aver spintonato giocatori avversari e nel contempo rivolgeva grave offesa al D.G.. Sanzione aggravata dal ruolo rivestito (dirigente) in virtù del livello giovanile dei calciatori che debbono vedere nella figura dirigenziale un preciso punto di riferimento in tema di insegnamento sportivo”. La reclamante, nell'atto introduttivo, contesta i fatti negando la sussistenza delle condotte ipotizzate. Il D.G. sarebbe rimasto sordo alle civili contestazioni dei dirigenti e dell’allenatore per una serie di interventi fallosi non rilevati e non adeguatamente sanzionati. Inoltre l’allenatore stesso sarebbe stato ripetutamente insultato da un giocatore avversario con riferimento alla sua calvizie. Alla fine del primo tempo si sarebbero dunque creati dei capannelli di giocatori delle rispettive compagini che l’allenatore, conscio del suo ruolo, avrebbe prontamente “disinnescato” cercando di allontanare gli atleti belligeranti. L’arbitro però, mentre si recava verso gli spogliatoi, forse infastidito dalle legittime proteste palesate nel corso del primo tempo, avrebbe esibito il cartellino rosso all’allenatore ed, in sequenza, a chiunque gli chiedesse spiegazioni, cioè prima il dirigente Rossi e successivamente il dirigente Simonelli. Nel reclamo la difesa appunta le critiche sull’esposizione dei fatti descritti nel rapporto di gara, esposizione considerata lacunosa e non veritiera tanto che il D.G. non specifica le frasi ingiuriose o minacciose che gli sarebbero state rivolte con l’unica eccezione di quella proferita dal dirigente Simonelli; sul punto la società Massese non pone alcuna difesa ammettendo che il dirigente, successivamente alla notifica della sua immotivata espulsione, avrebbe effettivamente reagito verbalmente insultando l’arbitro.

Conclude pertanto chiedendo l’annullamento delle squalifiche irrogate all’allenatore Giorgi ed al dirigente Rossi e la riduzione della squalifica irrogata al dirigente Simonelli. All’udienza del 9 dicembre 2022 il legale della società si riportava al reclamo, come da verbale allegato al fascicolo e, sottolineando in modo garbato e convincente, che le immotivate espulsioni non erano state precedute da nessun provvedimento precedente, si riportava alle conclusioni espresse chiedendo che le eventuali squalifiche, quantomeno per il Sig. Giorgi e il Sig. Rossi, venissero contenute nel periodo di tempo già effettivamente scontato. L’impugnazione può trovare parziale accoglimento. Le Carte federali, ex art. 61 C.G.S., conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà e, nel caso concreto, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche tenendo conto del supplemento espressamente richiesto ed ottenuto da quest'organo giudicante. Il D.G., nel documento, conferma quanto descritto nel rapporto di gara stabilendo di avere ammonito solo verbalmente i tesserati della società Massese 1919 e rivendica il potere di allontanare soggetti dal terreno di gioco. Conferma il ruolo attivo dell’allenatore Giorgi che avrebbe spintonato alcuni giocatori avversari ai quali avrebbe promesso “di dargliele” in quanto, a suo dire, precedentemente insultato. Successivamente sarebbe intervenuto anche il dirigente Rossi (con le sole spinte) ed infine il Simonelli. La categoricità delle affermazioni riportate dal D.G. non consentirebbe normalmente alcun sindacato da parte dell'organo di Giustizia adito se non fosse che, come opportunamente richiamato dalla stessa difesa nel reclamo, il narrato appare parzialmente inficiato da alcune dichiarazioni espresse nello stesso rapporto di gara e nel successivo supplemento. L’arbitro infatti, dopo aver descritto le condotte dei dirigenti, auspica nel rapporto sanzioni di rilievo scrivendo: “Mi aspetto un provvedimento esemplare” con ciò evidenziando una mancanza di oggettività nella vicenda ed una personalizzazione del caso. Sempre in tale direzione sembra attestarsi il diritto, richiamato nel supplemento, di poter allontanare chiunque senza dover adottare provvedimenti progressivi; tale presa di posizione, lungi dal replicare ad una legittima doglianza della società Massese (che contestava logicamente l’adozione improvvisa ed immediata di tre provvedimenti di espulsione senza nessuna precedente ammonizione), appare in linea con la citata inopportuna richiesta inserita nel rapporto di gara ed inficia parzialmente l’intera ricostruzione fornita mitigando le singole condotte L’elemento, pur non apparendo in grado di scalfire la fede privilegiata conferita alla versione arbitrale nella rappresentazione della vicenda (anche perché non sarebbe possibile ravvisare una qualsiasi motivazione che giustificasse le tre espulsioni non potendo essere certamente sufficiente il mero risentimento per le “pacate” critiche espresse dai dirigenti), consente comunque una parziale rilettura della reale offensività delle singole condotte con una misurata rideterminazione di tutte le sanzioni. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo della società U.S. Massese 1919 e riduce la squalifica dell’allenatore Giorgi Bruno fino al 16/02/2023 (anziché fino al 16/03/2023), del dirigente Rossi Giovanni fino al 16/01/2023 (anziché fino al 16/02/2023) e del dirigente Simonelli Giovanni fino al 16/03/2023 (anziché fino al 16/04/2023) disponendo la restituzione della relativa tassa.

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