C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/12/2022 – Delibera – Gara Batignano Calcio 1946 – Paganico (2-2) del 27/11/2022. Campionato di terza categoria, in C.U. n.23 del 30/11/2022 C.R.T. D.P. di Grosseto.

Gara Batignano Calcio 1946 – Paganico (2-2) del 27/11/2022. Campionato di terza categoria, in C.U. n.23 del 30/11/2022 C.R.T. D.P. di Grosseto.

Reclama la società Paganico avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S. al calciatore Posa Francesco il quale “In reazione ad una spinta di un tifoso della squadra ospitante entrato in campo da un cancello lasciato incustodito, lo colpiva con un pugno di forte intensità”. La reclamante non contesta il fatto sostenendo tuttavia che il proprio tesserato ha agito per legittima difesa. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto evidenziato in prime cure ovvero che un tifoso spingeva il tesserato Posa Francesco con media intensità facendolo indietreggiare di due passi e il predetto rispondeva con un pugno di forte intensità che apparentemente non provocava danni visibili. La Corte Sportiva Territoriale di Appello, esaminati gli atti ufficiali ed il reclamo della società Paganico, passa in decisione. In punto di fatto non vi sono contestazioni da parte della reclamante, pertanto l’accaduto appare cristallizzato. Il Collegio ritiene di poter decidere sulla base della documentazione in suo possesso evidenziando come il rapporto arbitrale sia chiaro ed inequivocabile. Infatti il comportamento del tesserato sig. Posa deve qualificarsi come atto di reazione nei confronti del soggetto aggressore.

La tesi sostenuta della reclamante non può essere ritenuta accettabile in quanto dalle risultanze arbitrali il comportamento del tesserato deve essere inquadrato in una vera e propria reazione e comunque, ragionando per iperbole, anche volendo prendere in considerazione la tesi della legittima difesa, questa appare eccessiva rispetto al torto subito, tanto che si dovrebbe, semmai, parlare di eccesso di legittima difesa in quanto la reazione ad una spinta è stata quella di un pugno e quindi sproporzionata rispetto all’offesa. In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare ben calibrata da parte del G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva Territoriale di Appello respinge il reclamo e dispone la non restituzione della relativa tassa già versata dalla società reclamante.

 

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