C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/12/2022 – Delibera – Gara del 21.11.2022 fra UCD Cuoiopelli (ospitante) vs FC Litorale Pisano (ospitata) disputata a Santa Croce Sull’Arno (PI) c/o Stadio Libero Masini, via di Pelle 1 – Santa Croce Sull’Arno – risultato 0-3 UCD Cuoiopelli reclama la sanzione della perdita della gara ex art. 10, comma 1 CGS svoltasi fra la medesima e la squadra avversaria FC Litorale Pisano con il punteggio di 0-3 comminatale dal GST per la Toscana in quanto oggettivamente responsabile dell’interruzione definitiva dell’incontro del 21.11.2022 al 26° del 2° tempo per mancanza di visibilità.
Gara del 21.11.2022 fra UCD Cuoiopelli (ospitante) vs FC Litorale Pisano (ospitata) disputata a Santa Croce Sull’Arno (PI) c/o Stadio Libero Masini, via di Pelle 1 – Santa Croce Sull’Arno – risultato 0-3 UCD Cuoiopelli reclama la sanzione della perdita della gara ex art. 10, comma 1 CGS svoltasi fra la medesima e la squadra avversaria FC Litorale Pisano con il punteggio di 0-3 comminatale dal GST per la Toscana in quanto oggettivamente responsabile dell’interruzione definitiva dell’incontro del 21.11.2022 al 26° del 2° tempo per mancanza di visibilità.
Più in particolare, il GST comminava la detta sanzione sul presupposto che la società ospitante non avesse adempiuto anche fra l’altro ex art. 15, comma 1 NOIF all’obbligo sulla stessa gravante del perfetto allestimento del campo di giuoco e della costante efficienza di tutti i suoi accessori, nonché per non aver allegato, né provato la sussistenza di una causa di forza maggiore. A sostegno del presentato reclamo, UCD Cuoiopelli deduce che l’inizio della detta gara era stato programmato per le ore 15 dal Comitato Regionale della Toscana, come per tutte le gare del campionato Juniores, ma che la stessa era iniziata con 20 minuti di ritardo a causa della richiesta della società avversaria di attendere alcuni suoi giocatori ritardatari. La reclamante inoltre avrebbe fatto presente al DG che l’impianto d’illuminazione risultava non funzionante, come riportato dallo stesso nel referto di gara e che, pertanto, iniziando in ritardo vi sarebbero stati evidenti problemi di visibilità. UCD Cuoiopelli, ritenendosi non responsabile per la sospensione della gara, allega inoltre al reclamo copia di lettera di ditta specializzata in impianti elettrici che ha certificato con sopralluogo effettuato in data 15.11.2022 il non funzionamento dell’impianto di illuminazione sul campo di giuoco principale dello stadio comunale Libero Masini ed ha stimato una tempistica per il ripristino di circa tre mesi nonché copia dell’autorizzazione datata 6.12.2022 rilasciata dal Comune di Santa Croce Sull’Arno all’esecuzione dell’intervento necessario al ripristino dell’impianto di illuminazione a cura e spese della società reclamante. Infine, UCD Cuoiopelli ha chiesto che la partita possa essere ripetuta nonché di essere udita in sede dibattimentale. In sede di audizione il Presidente, riportandosi integralmente al reclamo spiegato, ribadiva che il DG era stato informato del malfunzionamento dell’impianto di illuminazione e della circostanza che l’inizio ritardato dell’incontro avrebbe comportato evidenti problemi di visibilità. Il reclamo non può trovare accoglimento. Ai sensi dell’art. 15, comma 1 NOIF, “per ottenere l’affiliazione alla FIGC le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dei seguenti documenti in copia autentica: ……… c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco”. E’ indubbio, poi, che sia la società ospitante e, quindi, nella fattispecie UCD Cuoiopelli, soggetto responsabile del regolare allestimento del campo di giuoco, come asserito dall’art. 59, comma 3 NOIF. Alla luce della citata normativa appare evidente che la società reclamante, già a formale conoscenza del guasto dell’impianto di illuminazione a far data dal 15 novembre 2022, quando ciò risulta certificato dal sopralluogo della ditta specializzata, come da documento prodotto in atti, ben avrebbe potuto e dovuto ovviare al problema verificatosi e, quindi, alla sospensione della partita per assenza di visibilità, anche solo mediante formale e tempestiva richiesta di cambiamento del campo di gioco.
Non essendosi adoperata in tal senso, né avendo provato o, quanto meno, invocato una causa di forza maggiore attraverso le formalità previste per tale fattispecie, l’odierna reclamante non può andare esente da responsabilità con riferimento all’intervenuta interruzione della partita e, pertanto, neppure dalla sanzione comminatale della perdita della gara 0-3 ex art. 10 comma 1 CGS. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, disponendo l’addebito della tassa di reclamo.
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