C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/12/2022 – Delibera – Reclamo della soc. Rondinella Marzocco avverso la squalifica per 3 (tre) gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Bagnai Andrea La Rondinella Marzocco impugna il provvedimento di squalifica per 3 (tre) giornate inflitto dal G.S.T. al calciatore Andrea Bagnai, con la seguente motivazione: “per aver offeso il D.G. e aver bestemmiato”, riconoscendo la responsabilità del suddetto tesserato relativamente alla condotta offensiva nei confronti del direttore di gara, mentre nega ogni addebito in ordine al pronunciamento di frase blasfema, poiché mai proferita e palesemente in contrasto con la sua profonda fede religiosa, che lo porta ad essere molto impegnato nel sociale e a partecipare in maniera attiva alla vita parrocchiale.

Reclamo della soc. Rondinella Marzocco avverso la squalifica per 3 (tre) gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Bagnai Andrea La Rondinella Marzocco impugna il provvedimento di squalifica per 3 (tre) giornate inflitto dal G.S.T. al calciatore Andrea Bagnai, con la seguente motivazione: “per aver offeso il D.G. e aver bestemmiato”, riconoscendo la responsabilità del suddetto tesserato relativamente alla condotta offensiva nei confronti del direttore di gara, mentre nega ogni addebito in ordine al pronunciamento di frase blasfema, poiché mai proferita e palesemente in contrasto con la sua profonda fede religiosa, che lo porta ad essere molto impegnato nel sociale e a partecipare in maniera attiva alla vita parrocchiale.

Evidenzia altresì che l’attribuzione di una simile frase gli provoca disagio livello personale a causa della devozione a dei valori che impregnano il suo quotidiano, considerando anche le possibili ricadute sulla sua stessa reputazione, soprattutto con riguardi agli ambienti socio/parrocchiali che è solito frequentare. Alla luce di siffatte considerazioni /motivazioni, chiede pertanto alla Corte, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti (richiesta di audizione del calciatore e prova per testi), la riduzione della sanzione inflitta in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. La decisione Preliminarmente, in via istruttoria, la Corte rileva di non aver potuto accogliere la richiesta di audizione formulata dalla reclamante per conto del calciatore Andrea Bagnai, non avendo quest’ultimo assunto la qualità di parte del procedimento, mediante la sottoscrizione del reclamo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77, c. 4, C.G.S. (“Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni”), sottoscrizione che lo avrebbe formalmente legittimato a formulare la richiesta di audizione. Sempre in via istruttoria, la Corte rileva altresì di non aver ritenuto necessario disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 C.G.S., la testimonianza richiesta dalla reclamante sulla circostanza riguardante il mancato pronunciamento da parte del Bagnai di espressione blasfema, in quanto superflua, apparendo il materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio (materiale peraltro implementato dall’acquisizione di un supplemento di rapporto arbitrale richiesto dalla Corte) esaustivo per raggiungere una decisione sulla questione oggetto del contendere.

Le risultanze contenute nei documenti ufficiali (referto di gara e supplementi di rapporto) appaiono, infatti, chiare, precise e concordanti nel descrivere quale sia stata l’espressione blasfema proferita e nell’indicare il Bagnai come la persona che ha pronunciato tale frase, non emergendo dal semplice esame del materiale istruttorio elementi atti a inficiare il carattere di fede privilegiata riconosciuto dalle Carte Federali ai rapporti arbitrali, apparendo evidentemente non sufficiente la mera (e comunque non dimostrata asserzione) secondo cui il calciatore sarebbe stato impedito dal pronunciare tale frase dalla sua profonda fede religiosa. La sanzione applicata dal Giudice Sportivo appare, pertanto, correttamente calibrata in relazione degli addebiti contestati, visto l’art. 36, comma, lett. a) e l’art. 37, comma, 1, lett. a), C.G:S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - respinge il reclamo proposto dalla soc. Rondinella Marzocco; - dispone il definitivo incameramento della tassa di reclamo

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it