C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 30/12/2022 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Florence Sporting Club avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il calciatore Tucci Francesco per tre gare effettive. Campionato Juniores Provinciali– Gara del 3.12.2022 – Florence Sporting Club/US Sales (C.U. n. 25 del 7.12.2022).

Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Florence Sporting Club avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il calciatore Tucci Francesco per tre gare effettive. Campionato Juniores Provinciali– Gara del 3.12.2022 – Florence Sporting Club/US Sales (C.U. n. 25 del 7.12.2022).

 La Corte si riunisce in data 23.12.2022 in teleconferenza. Nei confronti del calciatore Tucci Francesco, tesserato per la società reclamante Florence Sporting Club, veniva assunto dal G.S.T. Territoriale della Toscana il provvedimento di squalifica per tre gare effettive, per “condotta violenta verso un calciatore avversario”. Veniva tempestivamente reclamato il provvedimento del G.S.T. dalla società suddetta, con lo scopo di ottenere una riduzione della squalifica del proprio calciatore, ritenuta eccessiva in considerazione delle circostanze narrate in reclamo. Deduce infatti la ASD Florence Sporting Club, che il Tucci, per buona parte della partita, sarebbe stato ripetutamente offeso dall’avversario con frasi particolarmente irriguardose indirizzate ai genitori dello stesso (il padre del ragazzo è peraltro scomparso da poco). Senza negare l’evento da cui scaturisce la sanzione, che viene definito deprecabile e ingiustificabile dalla stessa reclamante, questa intende dunque sottolineare la provocazione subita dal Tucci, che avrebbe generato il gesto di stizza e di reazione. Dovendo questa Corte valutare l’accaduto per quanto emerge dagli atti di gara e dai documenti che formano il fascicolo in oggetto, non si può preliminarmente non sottolineare che il D.G., nel proprio referto, non descrive l’evento che ha causato la sanzione disciplinare assunta al 39° del secondo tempo, limitandosi genericamente a riferire “condotta violenta verso il calciatore n.9 della Sales”; spendendosi dunque in una qualificazione dell’evento, che spetta però al Giudice adito competente. Il DG avrebbe dovuto annotare oggettivamente in cosa sia materialmente consistita tale condotta, così da permettere una precisa valutazione in sede di giudizio. Si legge poi nel supplemento reso dal DG, che anche in tale circostanza ha licenziato sbrigativamente la descrizione obiettiva dei fatti: “…mi sono voltato i due calciatori si stavano prendendo a pugni in campo…”. La Corte può quindi ritenere, con sforzo di ricerca estrapolando circostanze e fatti utili alla ricostruzione degli accadimenti, che effettivamente i calciatori di entrambe le squadre (anche il calciatore avversario tesserato Sales ha subito le medesime sanzioni) si siano presi a pugni durante una fase di gioco, ponendo in essere effettivamente una condotta violenta l’uno ai danni dell’altro (il Tucci, per quanto qui di interessa, verso il proprio avversario) dalla quale è scaturita l’espulsione dal campo. La reclamante non contesta il fatto, né la gravità della condotta. D’altro canto non fornisce prova circa le asserite ripetute provocazioni subite dal proprio calciatore. La squalifica comminata appare proporzionata rispetto agli eventi come accertati e correttamente commisurata alla condotta tenuta dal Tucci. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo proposto. Tassa acquista.

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