C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 19/01/2023 – Delibera – Gara Audax Rufina – Alleanza Giovanile del 10 dicembre 2022. Campionato di Promozione.In C.U. n. 42 del 15 dicembre 2022 C.R. Toscana. Reclama l’S.P.D. Audax Rufina le seguenti sanzioni inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: -“A CARICO DIRIGENTI’ INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 5/2/2023 FUSI FABRIZIO (AUDAX RUFINA) Per contegno minaccioso ed offensivo verso la terna arbitrale a fine gara. MUGNAI DAVID (AUDAX RUFINA) Per contegno minaccioso ed offensivo verso la terna arbitrale a fine gara. Sanzione aggravata in quanto dirigente designato all’assistenza degli ufficiali di gara.”. -“A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE VALORIANI ANDREA (AUDAX RUFINA)”.

Gara Audax Rufina - Alleanza Giovanile del 10 dicembre 2022. Campionato di Promozione.In C.U. n. 42 del 15 dicembre 2022 C.R. Toscana. Reclama l’S.P.D. Audax Rufina le seguenti sanzioni inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: -“A CARICO DIRIGENTI’ INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 5/2/2023 FUSI FABRIZIO (AUDAX RUFINA) Per contegno minaccioso ed offensivo verso la terna arbitrale a fine gara. MUGNAI DAVID (AUDAX RUFINA) Per contegno minaccioso ed offensivo verso la terna arbitrale a fine gara. Sanzione aggravata in quanto dirigente designato all’assistenza degli ufficiali di gara.”. -“A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE VALORIANI ANDREA (AUDAX RUFINA)”.

Per quanto riguarda l’episodio che vede come protagonista il calciatore Valoriani La Società reclamante non nega che lo stesso abbia pronunciato la frase sanzionata, tuttavia la stessa sarebbe stata pronunciata all’indirizzo di un tesserato presente sulla panchina della società ospite che lo aveva provocato, in particolare – asserisce la reclamante – il tenore stesso della affermazione esclude che questa fosse riferita all’Assistente il quale non aveva in precedenza rivolto alcuna frase al Valoriani così da poter essere destinatario di una “risposta”. Peraltro, in un colloquio a fine gara tra la Terna Arbitrale ed i Commissari Arbitrali, gli Ufficiali di gara avrebbero ammesso il proprio errore per aver espulso un calciatore a fronte di una condotta inesistente. Per quanto riguarda invece l’episodio che ha visto protagonisti a fine gara i due dirigenti, la società reclamante fa presente che i medesimi si sarebbero limitati a chiedere spiegazioni circa l’espulsione del Valoriani, in tono appassionato ma non certamente minaccioso, inoltre la medesima reclamante nega che sia mai stata pronunciata la parola “corrotti” e che vi sia stato un rifiuto di consentire agli Ufficiali di gara di raggiungere le proprie auto. Per quanto riguarda il calciatore, in via principale la reclamante chiede la ripetizione della gara in quanto l’espulsione del proprio calciatore integrerebbe gli estremi di un errore tecnico e per l’effetto chiede altresì la revoca della squalifica inflitta a quest’ultimo. Per quanto riguarda i dirigenti, in via principale chiede la revoca delle inibizioni. Per tutti i tre tesserati, in via di ipotesi denegata, viene comunque domandata la riduzione delle rispettive sanzioni. Richieste dalla Corte osservazioni al D.G. ed all’Assistente in merito al contenuto del reclamo, i medesimi confermano la propria refertazione, in particolare il D.G., con riferimento all’episodio di fine gara, conferma la condotta minacciosa dei due dirigenti, nonché la frase offensiva pronunciata all’indirizzo di tutta la terna, mentre l’Assistente da un lato precisa che la frase rivolta al suo indirizzo da parte del Valoriani sarebbe stata pronunciata in risposta ad un proprio richiamo verbale al calciatore, dall’altro lato conferma che i due dirigenti a fine gara hanno utilizzato un tono alterato e minaccioso rifiutando altresì di restituire le chiavi dell’autovettura. Alla riunione del 13.01.2023 la Società presenziava a mezzo di legale di propria fiducia, nonché a mezzo del Presidente pro tempore, in particolare il legale evidenziava come l’espulsione del calciatore avesse arrecato un danno all’Audax Rufina in quanto quest’ultima si trovava in superiorità numerica ed evidenziava altresì come il supposto scambio di battute con l’Assistente fosse emerso solo in sede di supplemento. D’altra parte, nella stessa occasione, il Presidente evidenziava come la possibilità di richiedere spiegazioni agli Ufficiali di Gara venga caldeggiata dagli stessi Organi Federali ed allo scopo vi siano state anche delle riunioni con gli Organi Tecnici Arbitrali, nonostante ciò ribadiva come, nel caso di specie, alla richiesta di spiegazioni in merito all’espulsione del Valoriani, la Terna Arbitrale avesse opposto un netto rifiuto. Preliminarmente il Collegio rileva che i video allegati al reclamo non potranno essere utilizzati ai fini del decidere. Infatti, ai sensi dell’art. 58 C.G.S., i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati solo nei casi pervisti dall’ordinamento federale ovvero più specificatamente le riprese o i filmati devono necessariamente provenire da “operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione”, ciò al fine evidente di garantirne l’autenticità. Tali requisiti mancano nel caso di specie, di guisa che il mezzo di prova invocato dalla Reclamante non è ammissibile. Per quanto riguarda invece la richiesta di audizione di testi, peraltro non capitolata su circostanze specifiche, ai sensi dell’art. 60 C.G.S. il Collegio ritiene che dal materiale acquisito, non emerga la necessità di provvedere in tal senso. La domanda di ripetizione della gara proposta in via principale deve essere respinta.

Infatti oggetto del presente gravame sono esclusivamente la squalifica al calciatore e l’inibizione ai due dirigenti ma non certo la regolarità della gara in ordine alla quale l’Audax Rufina aveva effettivamente proposto un autonomo reclamo avanti al G.S.T. e la cui decisione veniva pubblicata sul C.U. 46 del 30.12.2022 C.R. Toscana; tuttavia avverso detta decisione, che ha respinto il reclamo, l’Audax Rufina non risulta aver proposto alcuna impugnazione avanti alla adita Corte. Di guisa che quest’ultima non potrà evidentemente pronunciarsi su un provvedimento non impugnato ed estraneo al presente gravame. Le domande di revoca o di riduzione della squalifica del calciatore dovranno essere parimenti respinte in quanto inammissibili, infatti l’art. 137 comma 3 lettera a) del C.G.S. inerente l’attività della Lega Nazionale Dilettanti dispone che non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara. Infine, anche le domande di revoca o riduzione dell’inibizione ai due dirigenti dovranno essere respinte. Sia il referto che il successivo supplemento forniti dagli Ufficiali di Gara risultano chiari e coerenti in ordine all’episodio verificatosi a fine gara e che ha visto protagonisti i due tesserati, del resto tali atti fanno piena prova in relazione ai fatti accaduti ai sensi dell’art. 61 C.G.S.. Quindi il Collegio ritiene non sussista alcun fondato motivo per una diversa qualificazione della condotta posta in essere dai due dirigenti che risulta certamente offensiva e quantomeno intimidatoria, di guisa che la relativa inibizione inflitta dal G.S.T. appare senz’altro congrua ove non addirittura mite. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e conferma l’addebito della relativa tassa già effettuato.

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