C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 19/01/2023 – Delibera – Gara del 4.12.2022 fra ASD Atletico Maremma (ospitante) vs Geotermica (ospitata) disputata a San Donato Vecchio (GR) c/o impianto M. Burioni Butignon, strada Bonifica 4 – risultato 1-1 ASD Atletico Maremma reclama, chiedendone la riduzione, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive comminata dal GST per la Toscana al giocatore Stefano Bianciardi che, espulso per grave fallo di gioco, alla notifica offendeva il DG.
Gara del 4.12.2022 fra ASD Atletico Maremma (ospitante) vs Geotermica (ospitata) disputata a San Donato Vecchio (GR) c/o impianto M. Burioni Butignon, strada Bonifica 4 - risultato 1-1 ASD Atletico Maremma reclama, chiedendone la riduzione, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive comminata dal GST per la Toscana al giocatore Stefano Bianciardi che, espulso per grave fallo di gioco, alla notifica offendeva il DG.
La sanzione era aggravata essendo il Bianciardi capitano della squadra. A sostegno del presentato reclamo, ASD Atletico Maremma contesta, in particolare, la gravità del fallo di gioco addebitata al Bianciardi accusato di aver contrastato con un avversario con uso di forza eccessiva, mettendone a rischio l’incolumità fisica. Più in particolare, secondo la reclamante, la rincorsa di tre metri testualmente indicata dal DG nel referto di gara non avrebbe permesso al giocatore di raggiungere una velocità e, conseguentemente, una spinta tali da fare poi una scivolata concretamente idonea a causare un grave fallo di gioco. Al contrario, sempre secondo la reclamante, non sarebbero state prese in debita considerazione le condizioni del terreno di gioco, ai limiti della praticabilità a causa delle copiose piogge cadute che, invece, sarebbero, loro sì, state idonee a causare la scivolata del calciatore che, in ogni caso, non sarebbe stata diretta a causare danni all’avversario. Con riferimento, invece, all’offesa proferita ai danni dell’arbitro - che la reclamante precisa essere stata detta in forma di domanda e non come affermazione - la stessa non avrebbe avuto alcun intento offensivo e sarebbe stata detta in un contesto di evidente tensione agonistica, come tale da valutare meno severamente. Il reclamo non può trovare accoglimento. La condotta del Bianciardi ed in particolare la scivolata che concretizza il grave fallo di gioco viene puntualmente descritta dal DG nel referto di gara: riferisce testualmente quest’ultimo che la medesima è stata eseguita con previa rincorsa di tre metri, “frontalmente all’avversario che aveva il possesso del pallone cercando di contenderlo”, “con una gamba distesa e con tacchetti esposti”, colpendo di striscio l’avversario. Prosegue poi il DG riportando, con riferimento all’offesa subita, le esatte parole proferite dal capitano, peraltro enunciate in forma di affermazione e non di domanda, come sostenuto, non a ragione, dalla reclamante. Quanto sopra viene di poi pienamente confermato dallo stesso arbitro anche nel supplemento di rapporto ove si aggiunge che il campo di gioco, contrariamente a quanto asserito da parte reclamante, era in condizioni idonee allo svolgimento della gara, come previsto dal regolamento di gioco. Tutto ciò precisato, in ossequio alla fede privilegiata conferita dal CGS sia al referto arbitrale che al successivo supplemento ex art. 61 CGS, la condotta del Bianciardi deve ritenersi cristallizzata proprio come riportato nei due documenti sopra detti.
Ciò rilevato, passando ad analizzare il quantum della sanzione inflitta, questo appare a questa Corte pienamente proporzionato alla condotta comprovata, dovendosi imputare una giornata di squalifica al grave fallo di gioco rilevato, due giornate all’indubbia offesa proferita ai danni dell’ufficiale di gara ex art. 36 comma 1 lett. a) CGS e l’ulteriore giornata all’essere il Bianciardi capitano della squadra. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, disponendo l’addebito della tassa di reclamo.
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