C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 19/01/2023 – Delibera – Reclamo della società LUNIGIANA PONTREMOLESE La Società LUNIGIANA PONTREMOLESE, con comunicazione pec in data 19.12.2022 delle ore 14.29 inviava alla Segreteria di questa Corte il preannuncio di reclamo, con richiesta di atti gara, avverso la decisione del G.S.T. pubblicata con il C.U. n. 54 del 15.12.2022, con la quale era stata inflitta la squalifica per 3 gare al calciatore Filippi Andrea con la seguente motivazione: Per condotta violenta verso un calciatore avversario.
Reclamo della società LUNIGIANA PONTREMOLESE La Società LUNIGIANA PONTREMOLESE, con comunicazione pec in data 19.12.2022 delle ore 14.29 inviava alla Segreteria di questa Corte il preannuncio di reclamo, con richiesta di atti gara, avverso la decisione del G.S.T. pubblicata con il C.U. n. 54 del 15.12.2022, con la quale era stata inflitta la squalifica per 3 gare al calciatore Filippi Andrea con la seguente motivazione: Per condotta violenta verso un calciatore avversario.
Il reclamo deve dichiararsi inammissibile per le seguenti ragioni: a)- inviato oltre i termini art. 76 comma 2 C.G.S. Il preannuncio di reclamo doveva essere inviato entro due giorni dalla pubblicazione sul C.U. della decisione motivo di reclamo. Nella fattispecie il preannuncio doveva essere inviato entro il giorno 17/12/2022 e non il giorno 19/12/2022, con due giorni di ritardo. P.Q.M. La Corte di Appello Sportiva Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.
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