C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 19/01/2023 – Delibera – Reclamo della società MASSESE1909 La Società MASSESE 1909, con comunicazione pec in data 17.12.2022 delle ore 11.03 inviava alla Segreteria di questa Corte il preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S.T. pubblicata con il C.U. n. 42 del 15.12.2022, con la quale era stata inflitta la squalifica per 3 gare al calciatore Remedi Luca con la seguente motivazione: Per condotta violenta verso un calciatore avversario.
Reclamo della società MASSESE1909 La Società MASSESE 1909, con comunicazione pec in data 17.12.2022 delle ore 11.03 inviava alla Segreteria di questa Corte il preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S.T. pubblicata con il C.U. n. 42 del 15.12.2022, con la quale era stata inflitta la squalifica per 3 gare al calciatore Remedi Luca con la seguente motivazione: Per condotta violenta verso un calciatore avversario.
La Segreteria di questa Corte inviava gli atti gara a mezzo comunicazione pec in data 19/12/2022 alle ore 15.31. Il reclamo della società è stato inviato a mezzo pec il giorno 26.12.2022 alle ore 23.38, quindi con due giorni di ritardo, in quanto il reclamo doveva essere inviato entro e non oltre il giorno 24.12.2022. Il reclamo deve dichiararsi inammissibile per le seguenti ragioni: a)- inviato oltre i termini art. 76 comma 5 C.G.S. P.Q.M. La Corte di Appello Sportiva Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.
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